CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 24 novembre 2025 la quale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado nel senso di riqualificare il furto in un'ipotesi meno grave, ha comunque condannato l'imputato, sebbene a pena ridotta. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado in punto di valutazione della prova (se ne discosta, invece, in punto di qualificazione giuridica del fatto), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio, sia su quello della qualificazione del fatto e della dosimetria della pena. Rilevato che il motivo, che chiede una diversa valutazione sulla responsabilità penale del ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto le deduzioni del ricorrente sul punto sono di puro merito; ripercorrendo i medesimi elementi di fatto già valutati dal giudice (i cosiddetti «significanti»), egli ritiene, soggettivamente, che non siano idonei a sostenere un convincimento sulla colpevolezza e che il giudice li avrebbe eccessivamente valorizzati ai fini del proprio convincimento (il cd «significato»). Ciò che si richiede, nella sostanza, è di far valere un «travisamento del fatto» da parte del giudice il quale, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01). Rilevato, quanto alle questioni procedurali, che i motivi sono meramente reiterativi di doglianze sollevata in sede di appello, cui la Corte territoriale ha già dato adeguata risposta, dando ragionevole applicazione ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, il giudice ha dato corretta e motivata applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità nella materia della testimonianza indiretta dell'ufficiale di p.g. e così anche in punto di acquisizione e utilizzabilità della prova. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M