CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2022
Cassazione n. 29302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. i Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 7 novembre 2022, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 9 giugno 2021, irrevocabile il 25 luglio 2021, di parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 7 dicembre 2020, che ha condannato l'istante alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 629 commi 1 e 2 cod. pen., 7 L. 203/1991, commesso in Teverola (CE), tra il 4 ed il 6 febbraio 2018; 2) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna in data 24 novembre 2020, irrevocabile 11. giugno 2022, di parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Bologna del 4 giugno 2019, che ha condannato l'istante alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed e'uro 6.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 629 comma 2, 628 comma 1 cod. pen., 416 bis cod. pen., 635, 2, 4 e 7 L. 895/1967, commessi in Vignola da giugno al 17 agosto 2017; 3) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 10 dicembre 2020, irrevocabile il 21 febbraio 2022, di riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 26 novembre 2019, di condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, commesso in Caserta nel 2015. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non potersi ravvisare un medesimo disegno criminoso tra i reati di cui alle suindicate sentenze in ragione della distanza temporale tra essi intercorrente e della disomogeneità delle condotte. Nello specifico, la Corte territoriale ha osservato che la condotta sub 3), consistente nella cessione di un consistente quantitativo di cocaina, rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] svolgeva il ruolo di intermediario tra i fornitori e [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan camorristico Belforte, risultava avulsa dal contesto di realizzazione dei reati estorsivi di cui alle condanne sub 1) e 2): ed invero, questi ultimi erano stati commessi a distanza di anni, con modalità esecutive ed il concorso di persone del tutto diverse dalla precedente condotta. Quanto ai due episodi estorsivi commessi avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla appartenenza al clan camorristico dei Casalesi, il giudicante ha osservato che essi appaiono del tutto slegati tra loro, in considerazione delle diversità modalità operative adottate e dei differenti correi, dello iato temporale tra essi intercorso e della disomogeneità territoriale.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 666 e 671 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente censura il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti estorsivi di cui alle condanne sub 1) e 2), atteso che il ristretto arco temporale, l'utilizzo di modalità tipiche delle condotte camorristiche, la medesima finalità perseguita (favoreggiamento del clan dei Casalesi), inducono a ritenere che tali delitti siano riconducibili al progetto delittuoso ideato dall'organizzazione criminale. Considerato in diritto 1. L'impugnazione è infondata e deve essere respinta. 1.1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). E resta inteso che l'accertamento dei concreti indicatori ai fini del riconoscimento di .un unitario disegno criminoso è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 7, ord. n. 25908 del 10/03/2022). 2. Ciò premesso, la Corte distrettuale ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati di cui alle menzionate sentenze legati dal medesimo disegno criminoso in ragione della notevole distanza temporale, del concorso nel reato di diversi soggetti, nonché delle differenti modalità di azione e del diverso /ocus commissi delicti. D'altro canto, le riflessioni svolte in contrario dalla difesa non appaiono in grado di destrutturare il filo logico-giuridico basato sugli elementi contrari all'evenienza del vincolo criminoso, emersi e analizzati dal giudice dell'esecuzione, che a ragione ha ritenuto i due episodi estorsivi frutto di determinazioni estemporanee e non dell'attuazione di un'unica risoluzione delittuosa. Le doglianze difensive, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti, inammissibile in questa sede, si rivelano generiche, in quanto prive delle ragioni concrete legittimanti la pretesa unificazione dei reati posti ad oggetto dell'odierna istanza. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese r