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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 20007/2026

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nte-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1255/2024depositata in data 11/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/20261.- La vicenda trae origine da un esposto depositato in data 8 novembre2017 da [OSCURATO:PERSONA], già segretario comunale, della [OSCURATO:PERSONA] a Ferrara evicesindaco della città.L'esposto aveva per oggetto la gestione pubblica del campo nomadi didenunciare presunti illeciti nella gestione amministrativa del campo da partedel Comune di Ferrara, all'epoca amministrato dalle forze del centrosinistra([OSCURATO:PERSONA] era all'opposizione).Nell'esposto e nella successiva integrazione depositata alcuni giorni dopo,[OSCURATO:PERSONA] rappresentava la commissione di illeciti nella gestione pubblica delcampo nomadi.

In particolare, secondo quanto esposto alle autoritàdall'esponente leghista, il Comune e la Regione avevano sostenuto ingentispese a favore di una serie di professionisti per la realizzazione di opere maicompiute e per la fornitura di servizi mai erogati.Tra i fornitori asseritamente truffaldini, destinatari dell'esposto, vi eraMassimo [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta individuale con sede a PoggioRenatico (FE) che si occupa della fornitura di gas liquido (GPL).1.1.- A seguito dell'esposto, la Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolaredell'omonima ditta fornitrice di gas, nel registro degli indagati in relazionealle ipotesi delittuose di frode nelle pubbliche forniture e di truffa.Dopo un paio di anni l’indagine è stata archiviata.2.- Con atto di citazione notificato il 10 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Ferrara per ottenereil risarcimento del danno subito a causa delle accuse calunniose a lui rivolte.2.1.- Il Tribunale di Ferrara ha respinto la domanda ritenendo insussistentigli elementi costitutivi del delitto di calunnia.A seguito del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Bologna,con sentenza n. 1255/2024 del 2.4.2024, pubblicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (causaR.G. n. 867/2021), ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ha accolto i primi due motivi di gravame relativi alla sussistenza dellacondotta di calunnia, rilevando come la condotta posta in essere dalconvenuto integrasse tutti gli elementi costitutivi del delitto.Ha respinto l'appello sul presupposto della mancanza di prova del danno-conseguenza, tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto il profilo nonpatrimoniale.3.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Veronesicon tre motivi di censura e memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorsoper chiedere il rigetto della impugnazione ed ha proposto ricorso incidentalecondizionato con un motivo di censura.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata.Il giudice di appello, contrariamente a quello di primo grado, ha ritenutoche nell’esposto fatto dal [OSCURATO:PERSONA] ci fossero gli estremi della calunnia, ed inparticolare l’elemento soggettivo, che invece il Tribunale aveva negato.Tuttavia, ha ritenuto che non ci fosse prova del danno, né di quellopatrimoniale né di quello non patrimoniale.1.1.- Questa ratio è impugnata qui con tre motivi dal ricorrente principale,ed uno dal ricorrente incidentale condizionato.Il ricorso incidentale condizionato proposto va esaminato solo in presenzadell'attualità dell'interesse; questa Corte ha, infatti, più volte affermato che,alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti adottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla partetotalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questionipregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, opreliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato (e nella specie cometale è stato indicato dalla parte controricorrente ricorrente incidentale),indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essereesaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminariNumero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026di merito non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da partedel giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, talericorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenzadell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi dellafondatezza del ricorso principale (Cass., sez. un., 6/03/2009, n. 5456;Cass., sez. un., 25/03/2013, n. 7381; Cass. 6/03/2015, n. 4619; Cass.,ord., 14/03/2018, n. 6138, Cass. 3/03/2023, n. 6383).Esaminando, quindi, in linea teorica il ricorso principale, risulterebberofondati il primo e il secondo motivo e assorbito il terzo, come appressoprecisato.2.- Con il primo motivo si prospetta omesso esame di fatti decisivi ex art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente concluso chenon vi fosse alcuna prova del danno patrimoniale e delle attività difensiveconcretamente svolte, omettendo di esaminare documenti decisivi giàpresenti agli atti, ed in particolare il "Verbale delle operazioni compiute perla visione di supporti informatici a seguito di delega dell'A.G." della Sezionedi P.G. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , nonché le fatture dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] n.134-2018 e n. 2-2019 intestate al signor [OSCURATO:PERSONA] .Secondo il ricorrente, il primo dei due documenti prova in modoinequivocabile che in quella data, presso gli uffici della Sezione di P.G. deiCarabinieri, l'agente [OSCURATO:PERSONA]Agostino, in esecuzione di delega di indaginedel P.M. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto a visionare il contenutodi supporti informatici "custoditi nel fascicolo di indagine n. 3361/18R.G.N.R. mod. 21 della Procura" (ossia proprio il procedimento a carico diVeronesi scaturito dalla calunnia del convenuto [OSCURATO:PERSONA]) "alla costantepresenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], già delegato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Ferrara nonché difensore di fiducia del sig. [OSCURATO:PERSONA]".Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Tale verbale dimostrerebbe incontrovertibilmente l’'esistenza di un rapportofiduciario tra il difensore e [OSCURATO:PERSONA] nonché l'effettiva prestazione di attivitàprofessionale da parte del difensore a favore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimentopenale scaturito dalla calunnia.Le fatture, poi, emesse dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] eil 7.1.2019, avrebbero ad oggetto proprio le competenze e gli onorari dovutida [OSCURATO:PERSONA] per l'assistenza prestata a suo favore nell'ambito delprocedimento penale n. 3361/2018 R.G.N.R.Il ricorrente ritiene che questi documenti siano decisivi e sufficienti perdimostrare l'effettiva prestazione di attività professionale, "a meno di nonvoler ritenere – ipotesi che pare francamente illogica e inaccettabile – chesi tratti di documenti falsi e che il professionista abbia esposto onorari edemesso fattura per attività mai svolta".Inoltre, il ricorrente contesta la tesi che non sia stata data provadell’effettivo esborso, in quanto l'emissione della fattura fa sorgerel'obbligazione di pagamento, e tanto basta per ritenere provata lasussistenza di un danno patrimoniale in capo all'attore.

Il ricorrente ricordacome secondo la giurisprudenza di questa Corte la locuzione 'perdita subita',con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essereconsiderata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimonialigià materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuarel'esborso, in quanto il vincolo nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia,costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato.Osserva poi il ricorrente che l'esborso è effettivamente avvenuto, come èpossibile evincere dall'emissione delle fatture.

Il ricorrente argomenta che,secondo la normativa fiscale (art. 21 d.P.R. n. 633/1972 - [OSCURATO:PERSONA] IVAe art. 6 del medesimo d.P.R.), l'obbligo di fatturazione discende dalpagamento del corrispettivo, dato che le prestazioni professionali siconsiderano "effettuate" all'atto del pagamento del corrispettivo.

Pertanto,l'emissione delle fatture presuppone l'avvenuto pagamento, altrimenti ilNumero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026professionista si obbligherebbe a versare l'IVA rispetto a una somma nonriscossa, il che non avrebbe senso.2.1.-Il motivo è fondato.Esso attiene al danno patrimoniale.

La ratio decidendi è nel senso che nonè stata data prova né dell’attività difensiva svolta, né del pagamento delcorrispettivo di tale attività.È regola che il danno patrimoniale, come ogni fatto, può essere provatoanche per presunzioni e non necessariamente mediante prova diretta (Cass.28418/2023; Cass. 1492/2018), e dunque sulla base di fatti noti da cuiricavare la perdita.L’allegazione di quei fatti è onere evidentemente dell’attore che si assumedanneggiato dalla calunnia, e nel caso concreto, quell’onere era statoassolto, posto che era allegato e provato (peraltro dato pacifico) che ilricorrente aveva subito una perquisizione ed una indagine a suo carico.La decisione impugnata ritenendo invece necessaria la prova documentaledel danno patrimoniale ha trascurato quei fatti indiziari da cui potevaricavarsi la perdita subita.Non ha poi fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua ildanno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsimonetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensìinclude anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculumiuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una postapassiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme deirapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona ètitolare. (Cass. 4718/2016; Cass. 22826/2010).In altri termini, non si è tenuto conto di elementi presuntivi, che, essendostati allegati dal danneggiato, andavano valutati ai fini della prova(presuntiva perlomeno) del danno patrimoniale.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/20263.- Con il secondo motivo si prospetta egualmente omesso esame di fattidecisivi, ma questa volta in relazione alla prova del danno non patrimoniale.Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe erroneamente conclusoche l'attore non avesse fornito la prova, neppure mediante presunzioni,dell'esistenza dei pregiudizi non patrimoniali, omettendo di considerarealcuni fatti decisivi, che sarebbero i seguenti.[OSCURATO:PERSONA] è stato indagato per quasi un anno per gravi delitti (truffaaggravata ai danni di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture),puniti con la reclusione sino a 5 anni.

Si tratta di una circostanza pacifica,che risulta ictu oculi dagli atti del procedimento penale allegati all'atto dicitazione.Il ricorrente invoca come elemento decisivo la circostanza stessa dellapendenza del procedimento penale per gravi reati.

Questo fatto, secondolui, "costituisce un elemento decisivo che fa quanto meno presumerel'esistenza del patimento e del turbamento che ….. ha sofferto a causa dellacalunnia di [OSCURATO:PERSONA]".Inoltre, secondo il ricorrente, indizi a favore della sofferenza moraleavrebbero potuto ricavarsi dal fatto che egli era stato destinatario di unaperquisizione presso i locali della propria azienda, come risulta dagli articolidi giornale prodotti, che hanno dato risalto all’atto di indagine.Questi stessi articoli di giornale rappresenterebbero un dato decisivo ai finidel riconoscimento, quanto meno in via presuntiva, dell'esistenza di undanno-conseguenza di carattere non patrimoniale nella forma del dannoall'onore e all'immagine.

Si tratta dei più importanti quotidiani locali delferrarese, che dunque avrebbero permesso alla notizia di avere ampiadiffusione, anche in virtù della notorietà e della visibilità politica dell'autoredella calunnia, all'epoca segretario comunale della [OSCURATO:PERSONA] a Ferrara.3.1- Il motivo è fondato.È relativo, come già evidenziato, al danno non patrimoniale.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Anche qui la ratio decidendi è nel senso del difetto di prova.

L’assunto delladecisione impugnata è che il danno non patrimoniale (nella specie quello ditipo morale e quello alla vita di relazione) va provato nelle sue conseguenzee non può dirsi in re ipsa.In astratto ciò è vero, ma anche in tal caso non si è tenuto conto che ancheil danno non patrimoniale può essere provato per presunzioni, e la provaper presunzioni non è prova ovviamente di un danno in re ipsa, ma dellesue conseguenze.

Il danno in re ipsa è quello fatto consistere nella meralesione dell’interesse leso, il danno presunto invece è fatto consistere nelleconseguenze dannose, le quali però possono provarsi anche in via indiretta,ossia indiziaria, mediante presunzioni.Ciò detto, anche in tal caso il ricorrente aveva allegato fatti indiziari di quellaconseguenza dannosa (perquisizione, risalto mediatico della vicenda ecc.),e nella decisione impugnata non c’è alcun riferimento alla possibilità che talifatti indiziari possano provare la sofferenza subita, o il danno nonpatrimoniale lamentato.

Anche in tal caso la decisione impugnata si limitaalla astratta affermazione che il danno non patrimoniale va provato nellesue conseguenze ma non dice alcunché sulla eventualità che tale provapotesse derivare, per l’appunto, dagli elementi indiziari allegati dalricorrente.3.2.- In conclusione, relativamente ad entrambi i motivi, la decisioneimpugnata, trascurando di tenere in considerazione fatti allegati dalla parte,ha trascurato il fatto che la prova sia del danno patrimoniale che di quellonon patrimoniale può essere offerta per presunzioni, e ha negato che laprova fosse stata raggiunta sul presupposto che alcuna prova diretta erastata fornita, senza tener conto della possibilità di prova indiretta dientrambe le voci di danno.

Ciò a causa dell’omesso esame degli elementiindiziari offerti dal ricorrente.4.- Con il terzo motivo si prospetta violazione o falsa applicazionedell’articolo 115 c.p.c. e del relativo principio di non contestazione.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai contestato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Bolognesi fosse il difensore di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penalescaturito dalla calunnia accertata dalla Corte d'appello di Bologna; néavrebbe contestato l'effettività dell'attività difensiva svolta nell'interesse diVeronesi; né infine la veridicità la veridicità delle fatture emesse; né lacongruità degli onorari esposti.4.1.- Questo motivo può dirsi assorbito dall’accoglimento dei dueprecedenti.Alla luce della rilevata fondatezza, dunque, dei primi due motivi del ricorsoprincipale può procedersi allo scrutinio del ricorso incidentale condizionato5.- Il ricorso incidentale.Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale prospettando una solacensura.5.1.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta violazione e falsaapplicazione degli artt. 368 c.p. e 2697 c.c.Il motivo censura la sentenza d'appello per aver erroneamente ritenutoprovati i requisiti, in particolare quello soggettivo, del delitto di calunnia.

Siribadisce che il delitto di calunnia, ai sensi dell'art. 368 c.p., richiede il dolointenzionale, ovvero la "consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato".Non è sufficiente il dolo eventuale.

L'agente deve agire con la coscienza evolontà di accusare una persona che sa essere innocenteLa Corte territoriale avrebbe errato nel desumere il dolo dalla condotta delLodi, in particolare dal "mancato approfondimento della ricercadocumentale".

Secondo il ricorrente incidentale, questo ragionamento èparadossale: se il [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto indagare meglio per accertare laverità, significa che al momento dell'esposto egli era privo dellaconsapevolezza dell'innocenza del [OSCURATO:PERSONA].

La sua condotta sarebbe al piùfrutto di una "erronea e superficiale interpretazione degli attiamministrativi", riconducibile a colpa o a un errore di valutazione, ma nonal dolo richiesto dalla norma.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorrente osserva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la"rigorosa prova della consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato" gravavainteramente sul [OSCURATO:PERSONA], e tale prova non è mai stata fornita.Evidenzia, infine, che l'esposto non conteneva un'accusa "perentoria" neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], ma si limitava a chiedere alle autorità competenti di"verificare" la conformità di determinate situazioni alla normativa vigente.Il bersaglio politico dell'iniziativa era l'amministrazione comunale, non ilfornitore.5.2.- Il motivo è fondato, ma nei termini che seguono.Non viene censurato solo l’accertamento, in fatto, dell’elemento soggettivo,ma viene censurata altresì l’interpretazione del reato di calunnia, che,secondo il ricorrente, è stato inteso dalla decisione impugnata come reatocolposo, quando invece è necessario il dolo.La decisione impugnata infatti si limita a dire che l’elemento soggettivosarebbe dimostrato dal mancato approfondimento della ricercadocumentale da parte del [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale lacunosità è direttamenteconnessa alla condotta deliberatamente tenuta da [OSCURATO:PERSONA] .Il che configurerebbe una colpa, ossia una imprudenza nella presentazionedella denuncia, non preceduta dalla verifica dei fatti o dei documenti,dunque non preceduta da una adeguata informazione.E tale censura è allora fondata, posto che la calunnia può costituire fonte diresponsabilità civile solo se ne sussistano gli elementi soggetti ed oggettivi(Cass. 30988/2018; Cass. 13093/2024).E poiché l’elemento soggettivo della calunnia è il dolo e non è sufficiente lacolpa, la decisione impugnata, invece, ritenendo sussistente quest’ultima,è incorsa in errore nella interpretazione della fattispecie.Né può dirsi che la decisione impugnata si riferisce al dolo eventuale (che ètitolo per la calunnia) in quanto non c’è alcun riferimento in quella sola edesclusiva espressione alla accettazione del rischio.

La ratio decidendi delladecisione impugnata, contenuta in quelle due righe, non lascia intendereNumero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026che vi è stato accertamento del dolo eventuale: piuttosto sembra fattoriferimento alla imprudente presentazione di una denuncia, ossia fattasenza la verifica dei fatti, e dunque si fa discendere la responsabilità dareato (di calunnia) da un fatto che reato non è per difetto dell’elementosoggettivo.La Corte di merito, in sede di rinvio, dovrà dunque motivare piùadeguatamente sulla sussistenza del reato di calunnia, per il quale nonrileva la colpa, e dovrà dunque motivare in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo.6.- L’accoglimento di questo motivo assorbe il ricorso principale che vertesulla quantificazione del danno, ponendo questioni che dovranno essereesaminate dal giudice del rinvio in caso di esito positivo dell’accertamentodel reato di calunnia.Come infatti si è detto all’inizio, il ricorso incidentale, attenendo all’an, èlogicamente preliminare rispetto a quello principale, che attiene al quantum.Tuttavia, il ricorso principale è stato proposto come condizionato, e dunqueil suo esame, in teoria, presuppone, che sia da accogliere quello principale.Quindi: a) da un lato il ricorso incidentale è preliminare a quello principale,vertendo sull’an; b) per altro verso è, per l’appunto, condizionatoall’accoglimento di quello principale.

In questo caso, giusta la regolarichiamata innanzi (Cass., sez. un., 6/03/2009, n. 5456; Cass., sez. un.,25/03/2013, n. 7381; Cass. 6/03/2015, n. 4619; Cass., ord., 14/03/2018,n. 6138, Cass. 3/03/2023, n. 6383), per procedere all’esame del ricorsoincidentale condizionato, occorre delibare la fondatezza di quello principale,ma al solo fine di poter procedere allo scrutinio di quello incidentale: ilricorrente incidentale, infatti, ha interesse all’esame del suo ricorsocondizionato, solo se quello principale è fondato.

L’accertamento, dunque,della fondatezza del ricorso principale non è fatta funditus, ma perl’esigenza incidentale di verificare l’interesse allo scrutinio del ricorsoincidentale, che resta sempre quello preliminare logicamente (vertendoNumero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026sull’an) ed il cui accoglimento assorbe il ricorso principale.

Non v’è dunquecontraddizione nel fatto di scrutinare il ricorso principale e poi dichiararloassorbito dall’incidentale, poiché, per l’appunto, quell’esame è fatto al soloscopo di verificare l’interesse a scrutinare l’incidentale, che è peròlogicamente assorbente.Va dunque accolto il ricorso incidentale, con assorbimento di quelloprincipale; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censureaccolte e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione.Dichiara assorbito quello principale.

Cassa la decisione impugnata inrelazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Bologna, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1255/2024depositata in data 11/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/20261.- La vicenda trae origine da un esposto depositato in data 8 novembre2017 da [OSCURATO:PERSONA], già segretario comunale, della [OSCURATO:PERSONA] a Ferrara evicesindaco della città.L'esposto aveva per oggetto la gestione pubblica del campo nomadi didenunciare presunti illeciti nella gestione amministrativa del campo da partedel Comune di Ferrara, all'epoca amministrato dalle forze del centrosinistra([OSCURATO:PERSONA] era all'opposizione).Nell'esposto e nella successiva integrazione depositata alcuni giorni dopo,[OSCURATO:PERSONA] rappresentava la commissione di illeciti nella gestione pubblica delcampo nomadi. In particolare, secondo quanto esposto alle autoritàdall'esponente leghista, il Comune e la Regione avevano sostenuto ingentispese a favore di una serie di professionisti per la realizzazione di opere maicompiute e per la fornitura di servizi mai erogati.Tra i fornitori asseritamente truffaldini, destinatari dell'esposto, vi eraMassimo [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta individuale con sede a PoggioRenatico (FE) che si occupa della fornitura di gas liquido (GPL).1.1.- A seguito dell'esposto, la Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolaredell'omonima ditta fornitrice di gas, nel registro degli indagati in relazionealle ipotesi delittuose di frode nelle pubbliche forniture e di truffa.Dopo un paio di anni l’indagine è stata archiviata.2.- Con atto di citazione notificato il 10 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Ferrara per ottenereil risarcimento del danno subito a causa delle accuse calunniose a lui rivolte.2.1.- Il Tribunale di Ferrara ha respinto la domanda ritenendo insussistentigli elementi costitutivi del delitto di calunnia.A seguito del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Bologna,con sentenza n. 1255/2024 del 2.4.2024, pubblicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (causaR.G. n. 867/2021), ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ha accolto i primi due motivi di gravame relativi alla sussistenza dellacondotta di calunnia, rilevando come la condotta posta in essere dalconvenuto integrasse tutti gli elementi costitutivi del delitto.Ha respinto l'appello sul presupposto della mancanza di prova del danno-conseguenza, tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto il profilo nonpatrimoniale.3.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Veronesicon tre motivi di censura e memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorsoper chiedere il rigetto della impugnazione ed ha proposto ricorso incidentalecondizionato con un motivo di censura.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata.Il giudice di appello, contrariamente a quello di primo grado, ha ritenutoche nell’esposto fatto dal [OSCURATO:PERSONA] ci fossero gli estremi della calunnia, ed inparticolare l’elemento soggettivo, che invece il Tribunale aveva negato.Tuttavia, ha ritenuto che non ci fosse prova del danno, né di quellopatrimoniale né di quello non patrimoniale.1.1.- Questa ratio è impugnata qui con tre motivi dal ricorrente principale,ed uno dal ricorrente incidentale condizionato.Il ricorso incidentale condizionato proposto va esaminato solo in presenzadell'attualità dell'interesse; questa Corte ha, infatti, più volte affermato che,alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti adottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla partetotalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questionipregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, opreliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato (e nella specie cometale è stato indicato dalla parte controricorrente ricorrente incidentale),indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essereesaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminariNumero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026di merito non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da partedel giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, talericorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenzadell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi dellafondatezza del ricorso principale (Cass., sez. un., 6/03/2009, n. 5456;Cass., sez. un., 25/03/2013, n. 7381; Cass. 6/03/2015, n. 4619; Cass.,ord., 14/03/2018, n. 6138, Cass. 3/03/2023, n. 6383).Esaminando, quindi, in linea teorica il ricorso principale, risulterebberofondati il primo e il secondo motivo e assorbito il terzo, come appressoprecisato.2.- Con il primo motivo si prospetta omesso esame di fatti decisivi ex art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente concluso chenon vi fosse alcuna prova del danno patrimoniale e delle attività difensiveconcretamente svolte, omettendo di esaminare documenti decisivi giàpresenti agli atti, ed in particolare il "Verbale delle operazioni compiute perla visione di supporti informatici a seguito di delega dell'A.G." della Sezionedi P.G. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , nonché le fatture dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] n.134-2018 e n. 2-2019 intestate al signor [OSCURATO:PERSONA] .Secondo il ricorrente, il primo dei due documenti prova in modoinequivocabile che in quella data, presso gli uffici della Sezione di P.G. deiCarabinieri, l'agente [OSCURATO:PERSONA]Agostino, in esecuzione di delega di indaginedel P.M. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto a visionare il contenutodi supporti informatici "custoditi nel fascicolo di indagine n. 3361/18R.G.N.R. mod. 21 della Procura" (ossia proprio il procedimento a carico diVeronesi scaturito dalla calunnia del convenuto [OSCURATO:PERSONA]) "alla costantepresenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], già delegato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Ferrara nonché difensore di fiducia del sig. [OSCURATO:PERSONA]".Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Tale verbale dimostrerebbe incontrovertibilmente l’'esistenza di un rapportofiduciario tra il difensore e [OSCURATO:PERSONA] nonché l'effettiva prestazione di attivitàprofessionale da parte del difensore a favore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimentopenale scaturito dalla calunnia.Le fatture, poi, emesse dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] eil 7.1.2019, avrebbero ad oggetto proprio le competenze e gli onorari dovutida [OSCURATO:PERSONA] per l'assistenza prestata a suo favore nell'ambito delprocedimento penale n. 3361/2018 R.G.N.R.Il ricorrente ritiene che questi documenti siano decisivi e sufficienti perdimostrare l'effettiva prestazione di attività professionale, "a meno di nonvoler ritenere – ipotesi che pare francamente illogica e inaccettabile – chesi tratti di documenti falsi e che il professionista abbia esposto onorari edemesso fattura per attività mai svolta".Inoltre, il ricorrente contesta la tesi che non sia stata data provadell’effettivo esborso, in quanto l'emissione della fattura fa sorgerel'obbligazione di pagamento, e tanto basta per ritenere provata lasussistenza di un danno patrimoniale in capo all'attore. Il ricorrente ricordacome secondo la giurisprudenza di questa Corte la locuzione 'perdita subita',con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essereconsiderata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimonialigià materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuarel'esborso, in quanto il vincolo nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia,costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato.Osserva poi il ricorrente che l'esborso è effettivamente avvenuto, come èpossibile evincere dall'emissione delle fatture. Il ricorrente argomenta che,secondo la normativa fiscale (art. 21 d.P.R. n. 633/1972 - [OSCURATO:PERSONA] IVAe art. 6 del medesimo d.P.R.), l'obbligo di fatturazione discende dalpagamento del corrispettivo, dato che le prestazioni professionali siconsiderano "effettuate" all'atto del pagamento del corrispettivo. Pertanto,l'emissione delle fatture presuppone l'avvenuto pagamento, altrimenti ilNumero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026professionista si obbligherebbe a versare l'IVA rispetto a una somma nonriscossa, il che non avrebbe senso.2.1.-Il motivo è fondato.Esso attiene al danno patrimoniale. La ratio decidendi è nel senso che nonè stata data prova né dell’attività difensiva svolta, né del pagamento delcorrispettivo di tale attività.È regola che il danno patrimoniale, come ogni fatto, può essere provatoanche per presunzioni e non necessariamente mediante prova diretta (Cass.28418/2023; Cass. 1492/2018), e dunque sulla base di fatti noti da cuiricavare la perdita.L’allegazione di quei fatti è onere evidentemente dell’attore che si assumedanneggiato dalla calunnia, e nel caso concreto, quell’onere era statoassolto, posto che era allegato e provato (peraltro dato pacifico) che ilricorrente aveva subito una perquisizione ed una indagine a suo carico.La decisione impugnata ritenendo invece necessaria la prova documentaledel danno patrimoniale ha trascurato quei fatti indiziari da cui potevaricavarsi la perdita subita.Non ha poi fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua ildanno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsimonetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensìinclude anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculumiuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una postapassiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme deirapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona ètitolare. (Cass. 4718/2016; Cass. 22826/2010).In altri termini, non si è tenuto conto di elementi presuntivi, che, essendostati allegati dal danneggiato, andavano valutati ai fini della prova(presuntiva perlomeno) del danno patrimoniale.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/20263.- Con il secondo motivo si prospetta egualmente omesso esame di fattidecisivi, ma questa volta in relazione alla prova del danno non patrimoniale.Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe erroneamente conclusoche l'attore non avesse fornito la prova, neppure mediante presunzioni,dell'esistenza dei pregiudizi non patrimoniali, omettendo di considerarealcuni fatti decisivi, che sarebbero i seguenti.[OSCURATO:PERSONA] è stato indagato per quasi un anno per gravi delitti (truffaaggravata ai danni di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture),puniti con la reclusione sino a 5 anni. Si tratta di una circostanza pacifica,che risulta ictu oculi dagli atti del procedimento penale allegati all'atto dicitazione.Il ricorrente invoca come elemento decisivo la circostanza stessa dellapendenza del procedimento penale per gravi reati. Questo fatto, secondolui, "costituisce un elemento decisivo che fa quanto meno presumerel'esistenza del patimento e del turbamento che ….. ha sofferto a causa dellacalunnia di [OSCURATO:PERSONA]".Inoltre, secondo il ricorrente, indizi a favore della sofferenza moraleavrebbero potuto ricavarsi dal fatto che egli era stato destinatario di unaperquisizione presso i locali della propria azienda, come risulta dagli articolidi giornale prodotti, che hanno dato risalto all’atto di indagine.Questi stessi articoli di giornale rappresenterebbero un dato decisivo ai finidel riconoscimento, quanto meno in via presuntiva, dell'esistenza di undanno-conseguenza di carattere non patrimoniale nella forma del dannoall'onore e all'immagine. Si tratta dei più importanti quotidiani locali delferrarese, che dunque avrebbero permesso alla notizia di avere ampiadiffusione, anche in virtù della notorietà e della visibilità politica dell'autoredella calunnia, all'epoca segretario comunale della [OSCURATO:PERSONA] a Ferrara.3.1- Il motivo è fondato.È relativo, come già evidenziato, al danno non patrimoniale.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Anche qui la ratio decidendi è nel senso del difetto di prova. L’assunto delladecisione impugnata è che il danno non patrimoniale (nella specie quello ditipo morale e quello alla vita di relazione) va provato nelle sue conseguenzee non può dirsi in re ipsa.In astratto ciò è vero, ma anche in tal caso non si è tenuto conto che ancheil danno non patrimoniale può essere provato per presunzioni, e la provaper presunzioni non è prova ovviamente di un danno in re ipsa, ma dellesue conseguenze. Il danno in re ipsa è quello fatto consistere nella meralesione dell’interesse leso, il danno presunto invece è fatto consistere nelleconseguenze dannose, le quali però possono provarsi anche in via indiretta,ossia indiziaria, mediante presunzioni.Ciò detto, anche in tal caso il ricorrente aveva allegato fatti indiziari di quellaconseguenza dannosa (perquisizione, risalto mediatico della vicenda ecc.),e nella decisione impugnata non c’è alcun riferimento alla possibilità che talifatti indiziari possano provare la sofferenza subita, o il danno nonpatrimoniale lamentato. Anche in tal caso la decisione impugnata si limitaalla astratta affermazione che il danno non patrimoniale va provato nellesue conseguenze ma non dice alcunché sulla eventualità che tale provapotesse derivare, per l’appunto, dagli elementi indiziari allegati dalricorrente.3.2.- In conclusione, relativamente ad entrambi i motivi, la decisioneimpugnata, trascurando di tenere in considerazione fatti allegati dalla parte,ha trascurato il fatto che la prova sia del danno patrimoniale che di quellonon patrimoniale può essere offerta per presunzioni, e ha negato che laprova fosse stata raggiunta sul presupposto che alcuna prova diretta erastata fornita, senza tener conto della possibilità di prova indiretta dientrambe le voci di danno. Ciò a causa dell’omesso esame degli elementiindiziari offerti dal ricorrente.4.- Con il terzo motivo si prospetta violazione o falsa applicazionedell’articolo 115 c.p.c. e del relativo principio di non contestazione.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai contestato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Bolognesi fosse il difensore di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penalescaturito dalla calunnia accertata dalla Corte d'appello di Bologna; néavrebbe contestato l'effettività dell'attività difensiva svolta nell'interesse diVeronesi; né infine la veridicità la veridicità delle fatture emesse; né lacongruità degli onorari esposti.4.1.- Questo motivo può dirsi assorbito dall’accoglimento dei dueprecedenti.Alla luce della rilevata fondatezza, dunque, dei primi due motivi del ricorsoprincipale può procedersi allo scrutinio del ricorso incidentale condizionato5.- Il ricorso incidentale.Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale prospettando una solacensura.5.1.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta violazione e falsaapplicazione degli artt. 368 c.p. e 2697 c.c.Il motivo censura la sentenza d'appello per aver erroneamente ritenutoprovati i requisiti, in particolare quello soggettivo, del delitto di calunnia. Siribadisce che il delitto di calunnia, ai sensi dell'art. 368 c.p., richiede il dolointenzionale, ovvero la "consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato".Non è sufficiente il dolo eventuale. L'agente deve agire con la coscienza evolontà di accusare una persona che sa essere innocenteLa Corte territoriale avrebbe errato nel desumere il dolo dalla condotta delLodi, in particolare dal "mancato approfondimento della ricercadocumentale". Secondo il ricorrente incidentale, questo ragionamento èparadossale: se il [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto indagare meglio per accertare laverità, significa che al momento dell'esposto egli era privo dellaconsapevolezza dell'innocenza del [OSCURATO:PERSONA]. La sua condotta sarebbe al piùfrutto di una "erronea e superficiale interpretazione degli attiamministrativi", riconducibile a colpa o a un errore di valutazione, ma nonal dolo richiesto dalla norma.Numero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorrente osserva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la"rigorosa prova della consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato" gravavainteramente sul [OSCURATO:PERSONA], e tale prova non è mai stata fornita.Evidenzia, infine, che l'esposto non conteneva un'accusa "perentoria" neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], ma si limitava a chiedere alle autorità competenti di"verificare" la conformità di determinate situazioni alla normativa vigente.Il bersaglio politico dell'iniziativa era l'amministrazione comunale, non ilfornitore.5.2.- Il motivo è fondato, ma nei termini che seguono.Non viene censurato solo l’accertamento, in fatto, dell’elemento soggettivo,ma viene censurata altresì l’interpretazione del reato di calunnia, che,secondo il ricorrente, è stato inteso dalla decisione impugnata come reatocolposo, quando invece è necessario il dolo.La decisione impugnata infatti si limita a dire che l’elemento soggettivosarebbe dimostrato dal mancato approfondimento della ricercadocumentale da parte del [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale lacunosità è direttamenteconnessa alla condotta deliberatamente tenuta da [OSCURATO:PERSONA] .Il che configurerebbe una colpa, ossia una imprudenza nella presentazionedella denuncia, non preceduta dalla verifica dei fatti o dei documenti,dunque non preceduta da una adeguata informazione.E tale censura è allora fondata, posto che la calunnia può costituire fonte diresponsabilità civile solo se ne sussistano gli elementi soggetti ed oggettivi(Cass. 30988/2018; Cass. 13093/2024).E poiché l’elemento soggettivo della calunnia è il dolo e non è sufficiente lacolpa, la decisione impugnata, invece, ritenendo sussistente quest’ultima,è incorsa in errore nella interpretazione della fattispecie.Né può dirsi che la decisione impugnata si riferisce al dolo eventuale (che ètitolo per la calunnia) in quanto non c’è alcun riferimento in quella sola edesclusiva espressione alla accettazione del rischio. La ratio decidendi delladecisione impugnata, contenuta in quelle due righe, non lascia intendereNumero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026che vi è stato accertamento del dolo eventuale: piuttosto sembra fattoriferimento alla imprudente presentazione di una denuncia, ossia fattasenza la verifica dei fatti, e dunque si fa discendere la responsabilità dareato (di calunnia) da un fatto che reato non è per difetto dell’elementosoggettivo.La Corte di merito, in sede di rinvio, dovrà dunque motivare piùadeguatamente sulla sussistenza del reato di calunnia, per il quale nonrileva la colpa, e dovrà dunque motivare in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo.6.- L’accoglimento di questo motivo assorbe il ricorso principale che vertesulla quantificazione del danno, ponendo questioni che dovranno essereesaminate dal giudice del rinvio in caso di esito positivo dell’accertamentodel reato di calunnia.Come infatti si è detto all’inizio, il ricorso incidentale, attenendo all’an, èlogicamente preliminare rispetto a quello principale, che attiene al quantum.Tuttavia, il ricorso principale è stato proposto come condizionato, e dunqueil suo esame, in teoria, presuppone, che sia da accogliere quello principale.Quindi: a) da un lato il ricorso incidentale è preliminare a quello principale,vertendo sull’an; b) per altro verso è, per l’appunto, condizionatoall’accoglimento di quello principale. In questo caso, giusta la regolarichiamata innanzi (Cass., sez. un., 6/03/2009, n. 5456; Cass., sez. un.,25/03/2013, n. 7381; Cass. 6/03/2015, n. 4619; Cass., ord., 14/03/2018,n. 6138, Cass. 3/03/2023, n. 6383), per procedere all’esame del ricorsoincidentale condizionato, occorre delibare la fondatezza di quello principale,ma al solo fine di poter procedere allo scrutinio di quello incidentale: ilricorrente incidentale, infatti, ha interesse all’esame del suo ricorsocondizionato, solo se quello principale è fondato. L’accertamento, dunque,della fondatezza del ricorso principale non è fatta funditus, ma perl’esigenza incidentale di verificare l’interesse allo scrutinio del ricorsoincidentale, che resta sempre quello preliminare logicamente (vertendoNumero registro generale 1753/2025Numero sezionale 1380/2026Numero di raccolta generale 20007/2026Data pubblicazione 15/06/2026sull’an) ed il cui accoglimento assorbe il ricorso principale. Non v’è dunquecontraddizione nel fatto di scrutinare il ricorso principale e poi dichiararloassorbito dall’incidentale, poiché, per l’appunto, quell’esame è fatto al soloscopo di verificare l’interesse a scrutinare l’incidentale, che è peròlogicamente assorbente.Va dunque accolto il ricorso incidentale, con assorbimento di quelloprincipale; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censureaccolte e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione.Dichiara assorbito quello principale. Cassa la decisione impugnata inrelazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Bologna, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima
Sentenza Cassazione n. 20007/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris