CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 2022
Cassazione n. 31340/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6141/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.5782/2022 depositata i l 09/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate (ADE) ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza n. 5782/2022, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio. 2. In precedenza, era accaduto che la Direzione provinciale di Latina avesse accerta to in capo alla “AR.EL. SRL” un maggior reddito imponibile, pari ad € 559.110,00, provvedendo di conseguenza a riprendere a tassazione - con l’ avviso di accertamento n. TKF011301936 - nei confronti del socio al 40% Sig. [OSCURATO:PERSONA], il reddito di partecipazione di € 223.644,40, sia ai fini dell’Irpef chedelle relative addizionali. 3. L’impugnazione del contribuente veniva accolta dalla CTP, ritenendo la notifica dell’avviso di accertamento nulla e tale da determinare la decadenza dell’Ufficio già prima della proposizione del ricorso. 4. Il gravame proposto dall’amministrazione finanziaria è stato pure respinto con la sentenza oggetto del presente ricorso. 5. Il contribuente non si è costituito ed è stata fissata l’udienza camerale del 18/09/2024. 6. Nelle more la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso per aver, nel frattempo, il contribuente definito la propria posizione mediante richiesta di definizione agevolata e pagamento delle somme all’uopo liquidate. La rinunciante ha depositato altresì documenti a sostegno della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata del contribuente è preliminare all’esame dei motivi di ricorso. 2. La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. 3. Le spese vanno compensate in assenza di costituzione della parte intimata. 4. In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass.25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015). Nella specie, peraltro, la parte ricorrente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ragion per cui comunque non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio