CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 1699/18,depositata in data 25.10.2018Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.5.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 1587/2019Numero sezionale 4343/2026Numero di raccolta generale 17665/2026Data pubblicazione 03/06/20261. A seguito di controllo eseguito ai sensi dell’art. 36 ter d.p.r. 600/1973,l’Ufficio territoriale di Mondovì aveva disconosciuto la fruizione della detrazionefiscale operata da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spesa finalizzata ad intervento perrisparmio energetico (di cui all’art. 1 commi 344, 345, 346 e 347 legge 296 del27/12/2006), per gli anni di imposta compresi tra il 2010 e il 2013, in quanto laspesa era stata effettuata su un fabbricato ristrutturato con ampliamento,notificando, di conseguenza, la cartella esattoriale n. 03720140004892548, indata 7/7/2014.2. Su ricorso proposto da parte del contribuente, la CTP di Cuneo, in parzialeaccoglimento dell’impugnazione, disponeva la rideterminazione degli importidovuti. L’appello proposto dall’ufficio veniva rigettato, sulla base del ritenutoillegittimo utilizzo dello strumento del controllo formale, ai sensi dell’art. 36 ter,d.p.r. 600/1973, non potendosi ricondurre, ad avviso del giudice del gravame, ildisconoscimento della detrazione in oggetto nel controllo formale di cui alrichiamato art. 36 ter, in quanto fondato necessariamente su un’attivitàamministrativa non ricompresa nella fattispecie teorica della norma.3. L’ufficio ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Piemonte, affidato a due motivi; GiuseppeStralla ha, da ultimo, proposto istanza di rinvio, rappresentando la pendenza ditrattative.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 ter d.p.r. 600/1973.Deduce il ricorrente che la CGT2 avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabilealla fattispecie oggetto del giudizio il controllo formale previsto dalla normarichiamata, non trattandosi di un mero riscontro cartolare (previsto dalla diversanorma contenuta nell’art. 36 bis d.p.r. 600/1973, che prevede il cd. controlloautomatizzato), ma piuttosto di un controllo documentale fondato sull’esame eNumero registro generale 1587/2019Numero sezionale 4343/2026Numero di raccolta generale 17665/2026Data pubblicazione 03/06/2026la valutazione dell’effettività dei presupposti necessari per accedere allaagevolazione.2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero3 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 16 bis d.p.r. 917/1986.Deduce il ricorrente che la CGT2 avrebbe erroneamente ritenuto possibilel’emissione di un unico avviso di accertamento, essendo unica l’annualità in cuisi era verificata la fattispecie costitutiva dell’agevolazione.3. Preliminarmente occorre rilevare che la controricorrente ha depositatomemoria con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere in quanto le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo a totaledefinizione della presente controversia.In effetti, dall’accordo conciliativo in atti, stipulato ai sensi dell’art. 48 deld.lgs. n. 546/1992, risulta che le parti hanno definito la presente lite in relazioneall’atto impositivo originariamente impugnato dalla contribuente, concompensazione delle spese giudiziali. L’accordo conciliativo, in cui vieneespressamente richiamato il presente giudizio, prevede la definizione della litecon la sola riduzione delle sanzioni irrogate.Ai sensi del comma 4 del citato art. 48, la conciliazione si perfeziona con lasottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate, come nel caso di specie, lesomme dovute con i termini e le modalità di pagamento. A seguito della modificaapportata alla predetta disposizione dall'art. 9 del d.lgs. n. 156/2015, non sonopiù necessari, ai fini del perfezionamento dell’accordo conciliativo, il pagamentodella prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive (Cass.03/05/2025, n. 11598).4. In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere,con compensazione delle spese giudiziali. P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese giudiziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroNumero registro generale 1587/2019Numero sezionale 4343/2026Numero di raccolta generale 17665/2026Data pubblicazione 03/06/2026