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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 2025

Cassazione n. 34521/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna, pronunziata in primo grado, per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, anche in considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo, e all'inattendibilità delle dichiarazioni rese - è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) alla luce della versione dei fatti resa dal [OSCURATO:PERSONA] -giudicata non plausibile dalla Corte distrettuale, con motivazione del tutto logica.

La motivazione in tema di sussistenza dell'elemento psicologico è logicamente argomentata (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato, in cui la Corte rende adeguate ragioni in merito alla sussistenza del dolo) e resa in conformità con i principi di diritto elaborati da questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 32914 del 12/07/2011, De, Rv. 250946 - 01: «per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte -art. 455 cod. pen.- è necessario il dolo specifico - "sub specie" di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo»).

Ritenuto che la memoria nell'interesse dell'imputato, pervenuta con p.e.c. del 4 settembre 2025, e con cui si chiede a questo Collegio di rimeditare la valutazione di inammissibilità, deve ritenersi tardiva, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e che, in ogni caso, essa difetta di decisività; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna, pronunziata in primo grado, per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, anche in considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo, e all'inattendibilità delle dichiarazioni rese - è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) alla luce della versione dei fatti resa dal [OSCURATO:PERSONA] -giudicata non plausibile dalla Corte distrettuale, con motivazione del tutto logica. La motivazione in tema di sussistenza dell'elemento psicologico è logicamente argomentata (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato, in cui la Corte rende adeguate ragioni in merito alla sussistenza del dolo) e resa in conformità con i principi di diritto elaborati da questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 32914 del 12/07/2011, De, Rv. 250946 - 01: «per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte -art. 455 cod. pen.- è necessario il dolo specifico - "sub specie" di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo»). Ritenuto che la memoria nell'interesse dell'imputato, pervenuta con p.e.c. del 4 settembre 2025, e con cui si chiede a questo Collegio di rimeditare la valutazione di inammissibilità, deve ritenersi tardiva, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e che, in ogni caso, essa difetta di decisività; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre
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