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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 48306/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/05/2020 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con atto depositato il 27 giugno 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 29 maggio 2020 (dep. il 20 giugno 2022), con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 3 ottobre 2018, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca disposta con decreto dello stesso Tribunale (confermato nei successivi gradi di impugnazione) in data 20 marzo 2013, resosi definitivo il 20 maggio 2016.

1. A sostegno del ricorso la parte ha dedotto, con unico motivo, la violazione della legge (art. 7 legge 1423 del 1956), sub specie di erronea applicazione e interpretazione della norma che legittima la domanda di revoca in ragione della cessazione della causa che ha determinato il provvedimento ablatorio, per avere la Corte, così come il Tribunale, illegittimamente ritenuto che i sopravvenuti elementi dedotti con l'istanza di revoca introduttiva del giudizio, tesa alla rivisitazione dei presupposti della confisca, non potessero spiegare effetto alcuno sul provvedimento di confisca definitiva adottato, sulla base di una ritenuta pericolosità qualificata (ancorché datata) stimata in ragione di un compendio valutativo mutato in ragione degli elementi di novità storici e processuali dedotti.

1.1. L'istanza di revoca, dichiarata inammissibile dal Tribunale pur dopo aver fissato l'udienza per la celebrazione del rito in contraddittorio, fonda dunque sulla prospettazione di nuovi elementi (documentali dichiarativi e processuali) non apprezzati in fase di applicazione della misura; nella specie, oltre i dati documentali e dichiarativi oggetto di nuova ostensione, le statuizioni giudiziarie contrastanti sarebbero incompatibili con la pregressa valutazione perché attengono alla stessa persona ed alla stessa divisata pericolosità qualificata, in ragione di una vicinitas mafiosa ed attiva nel settore degli stupefacenti, in un procedimento affermata e in un successivo processo negata.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché i nuovi elementi dedotti nel merito non spiegano effetti liberatori nel giudizio di prevenzione patrimoniale, come diffusamente argomentato dalle decisioni di merito conformi.

3. Con memoria di replica il difensore del ricorrente insisteva nelle ragioni della cessazione della causa che aveva determinato la confisca, dovendosi valorizzare il novum (giudiziario) prodotto nel merito, neppure esaminato dalla Corte nella motivazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver in premessa riepilogato l'intero sviluppo del procedimento svoltosi in primo grado, ha esaminato, punto per punto, ciascuno degli elementi di rappresentata novità, offrendo in relazione "A a ciascuno di essi diffusa motivazione al fine di scoffessarne l'efficacia dirimente.

Non sussistono pertanto i deficit motivazionali rilevanti se solo si ponZ mente al ragionato confronto degli argomenti posti a sostegno della decisione con quelli che fondavano l'impugnazione, esaminati individualmente nel loro singolare significato obiettivo, che la Corte non ha stimato quale plurale significante liberatorio, idoneo a ribaltare i presupposti della misura resasi definitiva nel 2016.

1.1. Quanto al novum giudiziario dedotto con il ricorso oggi all'esame del Collegio, la Corte territoriale ha pure in premessa esposto con limpida chiarezza quanto in primo grado già rilevato: la difesa aveva infatti prodotto, solo nella parte dispositiva, una sentenza non irrevocabile di assoluzione da una imputazione per fatti successivi a quelli posti a sostegno della prevenzione, ma a questi in qualche misura collegabili (almeno nella funzione di produzione di ricchezza illecita).

Sul punto il Tribunale aveva pure reso la sua argomentazione oppositiva, specificando come la produzione del solo dispositivo di una sentenza peraltro non irrevocabile, per fatto diverso da quello posto a sostegno della valutazione di pericolosità qualificata, non potesse in alcun modo far vacillare il convincimento di prevenzione.

Orbene, con i motivi di gravame spesi dalla difesa nel merito nulla è stato dedotto sul punto.

Anzi, l'argomento del novum giudiziario è stato abbandonato così da determinare un effetto interruttivo della catena devolutiva che sostiene l'ammissibilità del motivo di ricorso secondo quanto dispone il comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen..

1.2. Quanto all'argomento processuale dedotto (il Tribunale del vaglio di prevenzione avrebbe delibato funditus una inammissibilità della istanza di revoca solo dopo aver attivato il contraddittorio, laddove avrebbe dovuto più correttamente, una volta ritenuto di non poter liquidare de plano l'istanza, rigettarla nel merito.

Orbene, il Collegio non coglie l'interesse alla deduzione di un simile vizio processuale.

Il Tribunale ha offerto alla parte istante l'occasione di valorizzare nel contraddittorio le proprie argomentazioni e, all'esito del dialogo a battute sincrone tra le opposte ragioni ha deciso per il difetto dei presupposti della richiesta revoca, così dichiarandone la inammissibilità.

La parte istante ha dunque goduto di garanzie poziori nel sostenere le proprie ragioni, mentre nulla imponeva al Tribunale di valutare la ammissibilità della istanza all'esito di un procedimento partecipato invece che de plano.

Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di concreto interesse alla impugnazione.2.

Ciò posto, la Corte di appello reggina ha realizzato, nel provvedimento impugnato, una coerente applicazione dei principi di fondo in tema di apprezzamento dei nova rilevanti in materia di revoca della misura resasi definitiva, con conseguente infondatezza manifesta delle doglianze ripetute dal ricorrente.

Il tutto, in un ambito normativo (la materia della pericolosità qualificata) che la recentissima giurisprudenza costituzionale (Sent. n. 24 del 2019) ha tenuto totalmente indenne dalle censure di genericità e deficit strutturali nella formulazione della previsione normativa.

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra detto profili di colpa nella formulazione della impugnazione, della somma di euro tremila a titolo di sanzione, così equitativamente determinata, in favore della Cassa per le ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/05/2020 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con atto depositato il 27 giugno 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 29 maggio 2020 (dep. il 20 giugno 2022), con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 3 ottobre 2018, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca disposta con decreto dello stesso Tribunale (confermato nei successivi gradi di impugnazione) in data 20 marzo 2013, resosi definitivo il 20 maggio 2016. 1. A sostegno del ricorso la parte ha dedotto, con unico motivo, la violazione della legge (art. 7 legge 1423 del 1956), sub specie di erronea applicazione e interpretazione della norma che legittima la domanda di revoca in ragione della cessazione della causa che ha determinato il provvedimento ablatorio, per avere la Corte, così come il Tribunale, illegittimamente ritenuto che i sopravvenuti elementi dedotti con l'istanza di revoca introduttiva del giudizio, tesa alla rivisitazione dei presupposti della confisca, non potessero spiegare effetto alcuno sul provvedimento di confisca definitiva adottato, sulla base di una ritenuta pericolosità qualificata (ancorché datata) stimata in ragione di un compendio valutativo mutato in ragione degli elementi di novità storici e processuali dedotti. 1.1. L'istanza di revoca, dichiarata inammissibile dal Tribunale pur dopo aver fissato l'udienza per la celebrazione del rito in contraddittorio, fonda dunque sulla prospettazione di nuovi elementi (documentali dichiarativi e processuali) non apprezzati in fase di applicazione della misura; nella specie, oltre i dati documentali e dichiarativi oggetto di nuova ostensione, le statuizioni giudiziarie contrastanti sarebbero incompatibili con la pregressa valutazione perché attengono alla stessa persona ed alla stessa divisata pericolosità qualificata, in ragione di una vicinitas mafiosa ed attiva nel settore degli stupefacenti, in un procedimento affermata e in un successivo processo negata. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché i nuovi elementi dedotti nel merito non spiegano effetti liberatori nel giudizio di prevenzione patrimoniale, come diffusamente argomentato dalle decisioni di merito conformi. 3. Con memoria di replica il difensore del ricorrente insisteva nelle ragioni della cessazione della causa che aveva determinato la confisca, dovendosi valorizzare il novum (giudiziario) prodotto nel merito, neppure esaminato dalla Corte nella motivazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver in premessa riepilogato l'intero sviluppo del procedimento svoltosi in primo grado, ha esaminato, punto per punto, ciascuno degli elementi di rappresentata novità, offrendo in relazione "A a ciascuno di essi diffusa motivazione al fine di scoffessarne l'efficacia dirimente. Non sussistono pertanto i deficit motivazionali rilevanti se solo si ponZ mente al ragionato confronto degli argomenti posti a sostegno della decisione con quelli che fondavano l'impugnazione, esaminati individualmente nel loro singolare significato obiettivo, che la Corte non ha stimato quale plurale significante liberatorio, idoneo a ribaltare i presupposti della misura resasi definitiva nel 2016. 1.1. Quanto al novum giudiziario dedotto con il ricorso oggi all'esame del Collegio, la Corte territoriale ha pure in premessa esposto con limpida chiarezza quanto in primo grado già rilevato: la difesa aveva infatti prodotto, solo nella parte dispositiva, una sentenza non irrevocabile di assoluzione da una imputazione per fatti successivi a quelli posti a sostegno della prevenzione, ma a questi in qualche misura collegabili (almeno nella funzione di produzione di ricchezza illecita). Sul punto il Tribunale aveva pure reso la sua argomentazione oppositiva, specificando come la produzione del solo dispositivo di una sentenza peraltro non irrevocabile, per fatto diverso da quello posto a sostegno della valutazione di pericolosità qualificata, non potesse in alcun modo far vacillare il convincimento di prevenzione. Orbene, con i motivi di gravame spesi dalla difesa nel merito nulla è stato dedotto sul punto. Anzi, l'argomento del novum giudiziario è stato abbandonato così da determinare un effetto interruttivo della catena devolutiva che sostiene l'ammissibilità del motivo di ricorso secondo quanto dispone il comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.. 1.2. Quanto all'argomento processuale dedotto (il Tribunale del vaglio di prevenzione avrebbe delibato funditus una inammissibilità della istanza di revoca solo dopo aver attivato il contraddittorio, laddove avrebbe dovuto più correttamente, una volta ritenuto di non poter liquidare de plano l'istanza, rigettarla nel merito. Orbene, il Collegio non coglie l'interesse alla deduzione di un simile vizio processuale. Il Tribunale ha offerto alla parte istante l'occasione di valorizzare nel contraddittorio le proprie argomentazioni e, all'esito del dialogo a battute sincrone tra le opposte ragioni ha deciso per il difetto dei presupposti della richiesta revoca, così dichiarandone la inammissibilità. La parte istante ha dunque goduto di garanzie poziori nel sostenere le proprie ragioni, mentre nulla imponeva al Tribunale di valutare la ammissibilità della istanza all'esito di un procedimento partecipato invece che de plano. Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di concreto interesse alla impugnazione.2. Ciò posto, la Corte di appello reggina ha realizzato, nel provvedimento impugnato, una coerente applicazione dei principi di fondo in tema di apprezzamento dei nova rilevanti in materia di revoca della misura resasi definitiva, con conseguente infondatezza manifesta delle doglianze ripetute dal ricorrente. Il tutto, in un ambito normativo (la materia della pericolosità qualificata) che la recentissima giurisprudenza costituzionale (Sent. n. 24 del 2019) ha tenuto totalmente indenne dalle censure di genericità e deficit strutturali nella formulazione della previsione normativa. 3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra detto profili di colpa nella formulazione della impugnazione, della somma di euro tremila a titolo di sanzione, così equitativamente determinata, in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella c
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