CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 settembre 2024
Cassazione n. 38910/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di Locri in data 8/7/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 5/9/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso con le statuizioni conseguenziali, e in data 19/9/2024 dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Locri dichiarò [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore di lavori, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di comproprietario committente, responsabili dei reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, per aver realizzato un muro di cinta dell'altezza di m. 2,40 in zona sismica senza dare preavviso al competente sportello unico per l'edilizia e senza depositare il progetto e la relazione sulla fondazione e per aver iniziato i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale, e condannò ciascuno dei predetti alla pena di C 700,00 di ammenda, con pena sospesa e non menzione per entrambi. I pretti furono anche condannati a risarcire il danno cagionato alle costituite parti civili, equitativamente liquidato in C 500,00 in favore di ciascuna parte, nonché alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese del giudizio, che furono liquidate in C 1710,00 oltre accessori. Avverso la sentenza propongono appello gli imputati, tramite i difensori di fiducia. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo, "il difetto di prova per mancanza, contraddittorietà e/o insufficienza della prova, vizio di motivazione per erronea interpretazione delle prove acquisite nella fase istruttoria". L'appellante premette che, a seguito della delibera della Giunta regionale n. 330 del 22/7/2011, i muri di recinzione aventi un'altezza non superiore a due metri erano sottratti alla disciplina antisismica per cui le dimensioni del muro incriminato costituivano un dato dirimente al fine di determinare la rilevanza penale dell'intervento. Tale dato, ad avviso dell'appellante, non era rimasto provato dall'istruttoria dibattimentale. Assume, infatti, che, sulla questione, si riscontrano "innumerevoli contraddizioni" in ordine all'altezza del muro. L'appellante, quindi, richiama i passi della sentenza contraddittori e riporta stralci delle deposizioni di Niceforo, Ruffino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o parti dei documenti acquisiti per denunciare che il giudicante aveva travisato il senso di molte delle prove raccolte. Sostiene, ancora, che la sentenza non rivela se l'altezza del muro era stata determinata misurando l'altezza del manufatto dalla proprietà Niceforo -Ruffino o da quella di [OSCURATO:PERSONA], come impone l'art. 873 cod. civ., e, in quest'ultimo caso, se era stata utilizzata per la misurazione la quota originaria del terreno ovvero quella del "terrapieno artificiale", la cui realizzazione era stata rilevata da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del sopralluogo effettuato. Aggiunge che la stessa decisione del giudicante di non ordinare la demolizione del manufatto sull'assunto che non vi fosse certezza sull'altezza del muro si poneva in stridente contrasto con il verdetto di condanna. 2.a Con il secondo motivo, denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non era stata ritenuta l'inoffensività del fatto e la mancanza di dolo. Assume, al riguardo, che la condotta ritenuta non poteva essere considerata come dolosa se non altro in quanto la delibera della Giunta regionale, che aveva ridotto a due metri dagli originari tre metri l'altezza dei muri di recinzione sottratti alla normativa antisismica, era di poco antecedente ai fatti di causa e l'imputato, appena avuta conoscenza della normativa in vigore, aveva tempestivamente presentato apposita SCIA in sanatoria che prevedeva la riduzione della opera in corso di realizzazione.2.b Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione" stante la mancata ammissione delle richieste istruttorie" avanzando la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale". Assume che l'incertezza in ordine alla dimensione del muro avrebbero reso necessario, come richiesto ex art. 507 cod. proc. pen. al Tribunale, l'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] nonché l'espletamento di una perizia. 2.c Con il quarto motivo, deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche rilevando che "le condizioni soggettive dell'imputato (soggetto incensurato che ha commesso il fatto certo della liceità del comportamento)" avrebbero imposto il riconoscimento della circostanza negata dal Tribunale senza fare "riferimento ad alcuno degli elementi, favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti". 2.d Con il quinto motivo, lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione "alla determinazione della somma liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento di danno morale", assumendo che la sentenza non indicava gli indizi da cui era stato desunta la sofferenza patita dalle parti civili per effetto delle violazioni accertate. 2.e Con ultimo motivo, si chiede dichiararsi l'estinzione dei reati ritenuti per intervenuta prescrizione. 3. Avverso la sentenza propone appello anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, denuncia il vizio di motivazione e violazioni di legge processuale e sostanziale sostenendo che l'istruttoria non aveva permesso di accertare l'altezza del manufatto per cui si procede risultando "moltissime" le contradizioni in cui sono incorsi i testi. Tale incertezza, ad avviso dell'appellante, trova riscontro nella decisione del Tribunale di non disporre la demolizione del muro sull'assunto che non sia rimasta provata l'altezza del manufatto. 3.a Con il secondo motivo, denuncia il vizio di motivazione rilevando che [OSCURATO:PERSONA] era stato mandato assolto dal delitto contestato per difetto del dolo ma, poi, in palese contraddizione con la predetta conclusione, gli imputati erano stati condannati per le contravvenzioni ritenendo che gli stessi fossero consapevoli che il muro violava sia "la normativa nazionale sia la delibera della giunta regionale", senza considerare che "[OSCURATO:PERSONA] era un anziano contadino,.., che si era ricolto ad un tecnico proprio per evitare ogni violazione di legge". 3.b Con il terzo motivo, denuncia il difetto di motivazione contestando il rigetto delle richieste istruttorie avanzate ai sensi dell'art. 507 cod.proc. pen. al fine di superare l'incertezza esistente in ordine alle caratteristiche del muro. 3.c Con il quarto motivo, contesta il diniego delle attenuanti generiche lamentando che non si era tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a un professionista per evitare di incorrere in violazioni della disciplina regolante l'intervento edilizio che intendeva realizzare.3.d Con il quinto motivo, denuncia il deficit di motivazione assumendo che il Tribunale non aveva spiegato il ragionamento seguito nella determinazione del danno morale sofferto dalle parti civili. 3.e Con ultimo motivo, eccepisce la prescrizione dei reati per i quali era intervenuta condanna. 4. Con provvedimento in data 26/3/2024, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la sentenza impugnata aveva inflitto la sola pena dell'ammenda, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere stata proposta da un difensore, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, che, all'epoca di deposito dell'appello, non era iscritto nell'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, essendo intervenuta l'iscrizione solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Va, al riguardo, ricordato che "la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte" (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01; da ultimo Sez. 7, ord. n. 31214 del 1/7/2024, Massimino). Siffatta conclusione resta ferma pur a seguito della sopravvenuta iscrizione dell'avv.to Cavaleri all'albo speciale della Corte di cassazione, tale circostanza, infatti, non assume rilievo, dovendosi avere riguardo alla sussistenza della legittimazione al momento della proposizione dell'impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Rv. 269690; Sez. 7, ord. n. 15726 del 28/3/2024, Greco). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. cassazione. L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che si liquidano come in dispositivo. 2. Venendo all'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile in quanto generico.Il difensore denuncia le "moltissime" contraddizioni in cui sarebbero incorsi i testi e il contrasto fra le loro dichiarazioni e quanto emergente dalla documentazione amministrativa senza però specificare in cosa siano consistite tali contraddizioni e perché travolgano la tenuta logica del ragionamento probatorio fondante la condanna. Si assume, poi, che l'omessa adozione dell'ordine di demolizione sarebbe in contrasto con l'affermata rilevanza penale della condotta. Il Tribunale, però, ha dato atto che il manufatto originariamente realizzato era stato in seguito modificato riducendone l'altezza e, proprio in considerazione di tale intervento, ha ritenuto, ferma restando l'integrazione dei reati, che "ad oggi", non fosse "certa l'altezza del muro ovvero se lo stesso sia attualmente conforme alla normativa edilizia in materia antisismica " per cui ha valutato di non dover disporre la demolizione del manufatto. Una tale motivazione è del tutto ignorata dall'appellante. 3. Aspecifico risulta anche il secondo motivo d'impugnazione. Il Tribunale, a pag.16, ha escluso che l'essersi affidato al "sapere tecnico" dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] consentisse di configurare un errore scusabile in favore di [OSCURATO:PERSONA], spiegando le relative ragioni. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. Quanto, poi, alla rappresentata contraddittorietà fra l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per le contravvenzioni, va segnalato che il falso contestato era relativo alla distanza del muro dal fabbricato appartenente alle parti civili e non anche alla conformità del manufatto alla normativa antisismica. 4. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, risulta il terzo motivo d'impugnazione, non ravvisandosi, per quanto sopra esposto, alcuna lacuna istruttoria che consenta di connotare in termini di palese illogicità la decisione del Tribunale di non accogliere la richiesta di integrazione probatoria avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. 5. In relazione al quarto motivo, la sentenza impugnata sintetizza, a pag. 3, le conclusioni rassegnate all'udienza di discussione dalle parti e non risulta che l'avv.to di [OSCURATO:PERSONA] avanzò la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Per costante giurisprudenza sussiste il deficit motivazionale, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Cass. sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep 2014 Rv. 257967 Cass., sez. 6, 17 giugno 2009, n. 35918 Rv 244763). Tale principio si ritiene trovi applicazione anche nel caso di sentenza inappellabile in relazione "a doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività" (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01).Non avendo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche dinanzi al Tribunale, quindi, non è ravvisabile nella sentenza impugnata il deficit motivazionale denunciato. La censura difensiva, inoltre, in quanto incentrata sull'affidamento fatto da [OSCURATO:PERSONA] sulla competenza di [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto del processo inferenziale che aveva portato il Tribunale a ritenere che i coefficienti psicologici che animarono le condotte accertate integrassero l'elemento soggettivo dei reati ritenuti. 6. Il quinto motivo risulta fondato. La sentenza richiama un precedente risalente relativo alla violazione, tramite la realizzazione dell'immobile abusivo, delle "norme che impongono limiti al diritto di proprietà, che stabiliscono distanze, volumetrie ed altezza delle costruzioni previste dal codice civile e dai piani regolatori, violazioni produttive di un danno patrimoniale". Non è dato, però, comprendere come una tale massima trovi applicazione nel caso di specie, ove i reati ritenuti sono relativi alle violazioni degli obblighi formali imposti dalla normativa antisismica. La sentenza, ancora, non spiega in cosa sia consistito il danno morale dal Tribunale risarcito. L'ammissibilità dell'impugnazione in relazione alle statuizioni riguardanti la parte civile non consente, attesa l'inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile (Sez. 2, n. 29518 del 11/05/2023,Lefons, Rv. 284800 - 01). 7. Il principio appena esposto e l'ormai consolidato orientamento di legittimità che ritiene che i reati per cui è intervenuta condanna abbiano natura di reati permanenti, protraendosi la consumazione del reato di cui all'art. 93 d.P.R. 380/2001 sino a quando non sia stata presentata la prescritta denuncia con l'allegato progetto ovvero non sia completato l'intervento e del reato di cui all'art. 94 stesso d.P.R. sino al completamento del manufatto o al rilascio della relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 3069 del 05/12/2007 (dep. 2008), Mirabelli, Rv. 238629 - 01; Sez. 3, n. 29737 del 4/6/2013, Vella, Rv. 255823 - 01Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021 (dep. 2022 ), Annodeo, Rv. 282410 - 01;Sez. 7, ord. n. 32605 del 24/5/2024, Corvino), consentono di disattendere il sesto motivo di impugnazione, prospettante l'estinzione dei reati per prescrizione. La contestazione aperta e la genericità del motivo di appello, che non fa riferimento a elemento alcuno idoneo a incidere sulla cessazione della permanenza, comportano, infatti, che l'inizio del decorso del termine di prescrizione debba farsi coincidere con la data della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 7321 del 11/2/2009, M., Rv. 242920 - 01; Sez. 3, n. 33540 del 24/6/2022, Golin; Sez. 1, n. 54602 del 24/10/2018, Gison).8. Va, quindi, disposto l'annullamento della sentenza con esclusivo riferimento alle statuizioni civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui si rimette anche la regolamentazione delle spese relative alla partecipazione al grado di legittimità delle parti civili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a