CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha sostituito con arresti domiciliari la misura custodiale applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal G.i.p. del medesimo Tribunale con ordinanza del 14 febbraio 2022 per il reato di cessione di 60 kg di hashish, così qualificata l'accusa formulata in forma tentata, destinati a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione accusatoria il Vacaj sarebbe stato il fornitore dello stupefacente e all'operazione avrebbero partecipato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di intermediario, [OSCURATO:PERSONA] quale agevolatore e [OSCURATO:PERSONA] quale incaricato della consegna, non avvenuta per mancato reperimento dell'autovettura necessaria al trasporto. Desunta la gravità indiziaria da intercettazioni telefoniche e da servizi di osservazione disposti nell'ambito di una più ampia indagine relativa ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nella quale [OSCURATO:PERSONA] risultava l'uomo di fiducia del capo del sodalizio, il Tribunale ha ravvisato il pericolo di recidiva, ritenuto tutelabile con la misura autocustodiale in ragione dell'unicità del fatto, dei precedenti non specifici dell'indagato e del tempo trascorso dalla commissione del reato. 2. Impugna l'ordinanza il difensore del Vacaj, che ne chiede l'annullamento per due motivi. 2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria per non essere certa l'identificazione del ricorrente. L'identificazione è stata fondata sul colloquio del 10 novembre 2018, che si assume avvenuto tra il Vacaj e l'acquirente, sebbene la conversazione sia stata intercettata sull'utenza del Bardhi; non sono stati svolti servizi di osservazione e controllo e nessun altro elemento è stato acquisito, stante l'esito negativo del servizio predisposto il giorno della consegna presso l'abitazione dell'acquirente, esito emerso solo da colloqui tra altri né vi sono altri colloqui in cui il Vacaj risultava coinvolto. Il Tribunale ha ritenuto identificabile nel ricorrente il Leo menzionato dai coindagati Bardhi e Ndreka nel colloquio dell'8 novembre 2018 in base alle conversazioni intercettate sull'utenza del Bardhi presso l'autosalone, ove lavorava il ricorrente; non ha spiegato in base a quale elementi sia stato identificato nel ricorrente uno degli interlocutori del colloquio del 10 novembre successivo, non essendo sufficiente la circostanza riferita dal Bardhi al Corvesi di averlo atteso invano all'autosalone il giorno della prevista consegna, in quanto non si spiega da quali elementi risulti che si trattava proprio dell'autosalone in cui lavorava il ricorrente né come da tale colloquio si possa attribuire al Vacaj il ruolo di fornitore. Con il secondo motivo si contesta l'illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari, per avere il Tribunale fondato il pericolo di reiterazione solo sulla gravità del fatto, nonostante ne fosse stata sostenuta l'insussistenza sia perché la vicenda risale al 2018, sia perché il ricorrente annovera precedenti non specifici, risalenti al 2014, ha un regolare lavoro e non ha pendenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle esigenze cautelari, risultando il profilo della gravità indiziaria sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica. L'ordinanza illustra, infatti, la sequenza dei colloqui intercettati dalla quale si ricava la programmazione dell'operazione di cessione, che vedeva coinvolti in prima battuta il Bardhi e l'acquirente, evidentemente legati da consuetudine operativa, ricavabile dalla confidenzialità dei toni e dal riferimento a cessioni effettuabili solo di sabato in ragione della condizione dell'acquirente, detenuto presso una comunità e libero solo in tale giorno. Al contatto dell'8 novembre 2018 in cui i due concordavano di incontrarsi il sabato successivo- circostanza che il Bardhi comunicava allo Ndreka, precisandogli che sarebbe andato anche Leo, seguiva l'incontro del 10 novembre tra il Bardhi, l'acquirente e il ricorrente, i quali concordavano la cessione di 60 kg di hashish, che il Monterisi accettava di acquistare anche senza testarne la qualità, nonostante il Vacaj glielo proponesse, dimostrando in tal modo piena fiducia nei cedenti e fissando la consegna per il sabato successivo, non realizzata per la difficoltà del corriere di reperire l'autovettura per il trasporto (pag. 2-3 ordinanza impugnata). Il Tribunale ha respinto le obiezioni difensive sulla scorta degli accertamenti compiuti dagli inquirenti sull'utenza del Bardhi, risultando intercettate varie conversazioni con il ricorrente, avvenute presso l'autosalone ove lavorava il Vacaj. Se a tale elemento si aggiunge, come risulta dall'ordinanza, l'ulteriore collegamento con l'autosalone, emergente dal colloquio del 17 novembre 2018 nel corso del quale il Bardhi, alterato per l'imprevisto, contestava al corriere di averlo atteso invano per quattro ore all'autosalone insieme al ragazzo, non risulta affatto illogico il ragionamento probatorio del Tribunale, specie considerando gli accordi presi il 10 precedente nel corso dell'incontro a tre - Bardhi, Vacaj, Monterisi - e l'ulteriore dato valorizzato nell'ordinanza, costituito dall'ammissione del Vacaj di conoscere il Bardhi, che frequentava l'autosalone ove egli lavorava. Ne deriva che i rilievi critici sollevati dalla difesa del ricorrente non intaccano l'impianto probatorio dell'ordinanza, in quanto la coordinata lettura dei dati indiziari in precedenza indicati e la sequenza descritta rendono coerente l'identificazione del ricorrente nel Leo indicato nei colloqui per il rilievo assorbente attribuito agli incontri avvenuti presso l'autosalone tra il Bardhi e [OSCURATO:PERSONA]. Al quadro indiziario delineato e alla motivazione resa sul punto la difesa contrappone considerazioni critiche meramente ipotetiche e assertive, che le destinano all'inammissibilità. 2. Diversa valutazione va espressa sul piano delle esigenze cautelari, risultando la motivazione sul punto apparente per essere il pericolo di reiterazione fondato essenzialmente sulla gravità del fatto e sulle modalità della condotta. Pur senza trascurare la duplice valenza assegnabile a tali elementi, in quanto indicativi della capacità criminale del ricorrente, evidentemente ben introdotto negli ambienti del narcotraffico, tanto da essere in grado di procacciarsi un notevole quantitativo di hashish di buona qualità, come garantito dal Bardhi all'acquirente, la motivazione si rivela carente in punto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, avuto riguardo alla risalenza del fatto al 2018, all'unicità dell'operazione contestata, al mancato coinvolgimento del Vacaj in altre operazioni gestite dai correi ed inserite nell'attività associativa, protrattasi sino al luglio 2019, e alla mancanza di elementi, che ne attestino il recente e ancora attuale collegamento con ambienti dediti al narcotraffico, risultando meramente supposta, ma non dimostrata, l'apparente dedizione del ricorrente ad un lavoro regolare, che fungerebbe da copertura. La mancanza di elementi in grado di dare concretezza alla presunzione rende congetturale l'affermazione e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto con rinvio al Tribunale del riesame per colmare la carenza di motivazione rilevata. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al