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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 14537/2023

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 13 ottobre 2022 dal GUP del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Fermo, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione Al reato di ricettazione .

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla qualifcazione giuridica del fatto.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie.

Il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica ma non spiega neppure quale diversa fattispecie di reato avrebbe dovuto essere riconosciuta nel caso in esame e non spiega le ragioni della sua doglianza limitandosi ad invocare principi generali in tema.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022 Cc. (dep. 11/04/2022 ) Rv. 283023 - 01 ) Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 2 marzo 2023 il consigliere estensore Il Presidente ,( iela [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 13 ottobre 2022 dal GUP del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Fermo, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione Al reato di ricettazione . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla qualifcazione giuridica del fatto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica ma non spiega neppure quale diversa fattispecie di reato avrebbe dovuto essere riconosciuta nel caso in esame e non spiega le ragioni della sua doglianza limitandosi ad invocare principi generali in tema. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022 Cc. (dep. 11/04/2022 ) Rv. 283023 - 01 ) Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 2 marzo 2023 il consigliere estensore Il Presidente ,( iela [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14537/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris