CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33708/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18549/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di avvocato, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA.TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.3457/20 24 , depositata il 03 / 05 /20 24 ; Avviso di accertamento – sottoscrizione –delega – requisiti -motivazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate notificata a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento, con il quale per l’anno di imposta 2010 accertava un maggior reddito di fabbricati in ragione dei canoni di locazione percepiti su un immobiledi proprietà. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Palermo che rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello. Avverso detta ultima propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso. Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione cui ha fatto seguito il deposito da parte della ricorrente di istanza di decisione della causa. Il contribuente ha chiesto rinvio dell’udienza in attesa dell’approvazione da parte del legislatore di nuova fattispecie di rottamazione ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità dell’istanza di rinvio motivata esclusivamente in ragione dell’aspettativa dell’adozione della c.d. rottamazione-quinques 2. Nel merito de ricorso, il contribuente propone due motivi: 2.1. con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.,civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Premesso che aveva contestato l'esistenza di una valida delega in favore del funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo, assume che entrambi i giudici delmerito, si erano limita ti a riportare le conclusioni raggiunte, non esplicitando le ragioni in fatto e in diritto, per le quali avevano ritenuto chel'atto di accertamento risultasse « correttamente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 motivato». Aggiunge che la delega prodotta in atti era in favore di soggetto diverso dal sottoscrittore e che, pertanto, non può ritenersi sussistente unvalido atto di delega 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.3, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, comma 2, n. 4cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per omessa motivazione ed assume che, se pure la medesima sembrerebbe motivareper relationem, la stessa si limita a ricalcare le affermazioni già apodittiche del giudice di primo grado . Osserva che aveva contestato in appello il difetto di motivazione di detta ultima atteso che che la C.t.p., pur dove ndosi pronunciare sul difetto di motivazione dell'atto diaccertamento, si era limitata ad affermare che questo era ben motivato affermando testualmente : « l'avviso di accertamento contiene gli elementi necessari a giustificare il provvedimento emesso e a consentire al contribuente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa e contraddittorio, come si desume peraltro dallo stessoricorso presentato dal ricorrente, e dalle specifiche eccezioni proposte»; che, di fronte al suddetto motivo di appello, la Corte tributaria di II grado, si era limita ta a mot ivare per relationem, quanto già a affermato apoditticamente dalla sentenza di primo grado, statuendo testualmente: « il provvedimento originariamente in contestazione reca la puntuale indicazione dei presupposti di fattoe delle ragioni giuridiche che sorreggono la pretesa erariale. Pertanto, ha consentito al contribuente di individuare le ragioni e l'importo della pretesa, e di esercitarecompiutamente (in due gradi di giudizio) il proprio diritto alla difesa». 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. A fronte della sentenza di primo grado che aveva rilevato «l’assoluta regolarità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 impugnato»,il contribuente si doleva in appello del fatto che la C.t.p., pur richiamando i principi in tema di sottoscrizione dell’atto impositivo e dei limiti oggettivi della delega, era giunta a conclusioni incoerenti, in quanto, in violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, aveva omesso di rilevare chedalla delega n atti non era dato evincere né il riferimento all’atto specifico né la durata né le ragioni della delega. 3.2. La censura veniva rigettata dalla Corte di secondo grado la quale, dopo aver rilevato che la delega era in atti, riteneva che non vi fosse violazione dell’art. 42 cit. La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha evidenziato che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica A mministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire anche attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato. Inoltre,non è necessaria alcuna indicazione né del termine di validità poiché tale elemento può essere individuato anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto, né della motivazione della delega di firma (esplicitamente in tal senso cfr. Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 15122/2024). La sentenza, invece, non si è affatto occupata del profilo denunciato nel ricorso per cassazione secondo il qualel'atto di delega prodotto in giudizio contenevail nominativo, quale delegato alla firma , di soggetto diverso da quello che hasottoscritto l'atto di accertamento. E’ noto, di contro,che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. tra le più recenti (Cass. 24/01/2019, n. 2038). 4. Il secondo motivo è anch’esso infondato. 4.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che, a seguito dellariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,è denunciabile in cassazione, quale error in procedendo, solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). 4.2. La sentenza non incorre nel vizio denunciato di omessa motivazione avendo chiaramente esplicitato l’ iter argomentativo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 seguito precisando che l’atto impositivo conteneva tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa impositiva , che, infatti, aveva consentito al contribuentedi esercitare il diritto di difesa nel merito e che l’avviso di accertamento , qua l e provocatio ad opponendum , soddisfaceva, pertanto l’obbligo di motivazione. 4. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la parte ricorrente va, inoltre, condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. di una somma in favore del controricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380-bis cod. proc. civ. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate che si liquidano in euro 1.400.00oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 700,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri