CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46470/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 26 aprile 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., con la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'aggravante della violenza sulle cose, considerato che, nella specie, le placche antitaccheggio erano risultate soltanto rimosse e non danneggiate. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto relativo a censure non consentite. 3.1. Si osserva che il motivo è reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione congrua e immune da censure di ogni tipo. Corretta è, comunque, la qualificazione del fatto come aggravato dalla violenza sulle cose, operata in sede di merito, tenuto conto che dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che le placche antitaccheggio non erano state solo rimosse ma anche strappate (cfr. ex multis, nel senso che la manomissione della placca antitaccheggio integra la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Rv. 270478). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla [OSCURATO:PERSONA]