CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 2713-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], difensore sostituito dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata in data 14 giugno 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2713/2017 Numero sezionale 2319/2022 Numero di raccolta generale 19892/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] il g.d. del Tribunale di L’Aquila ammetteva il credito professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] “nei minimi di tariffa” e “tenuto conto dell’effettivo valore delle pratiche” per la somma di euro 50.751,24 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 l. fall. (di cui euro 35.804,96 per la pratica sub 1; euro 6.543,64 per la pratica sub 2; euro 8.402,64 per la pratica sub 4), non ammettendo invece il credito professionale per la pratica sub 3 in difetto della prova del conferimento dell’incarico. 2. Proposta opposizione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di L’Aquila, con la sentenza depositata in data 2.8.2011, rigettava l’impugnazione. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo pertanto l’ammissione del credito per l’intera somma indicata nell’originaria domanda di ammissione al passivo per euro 439.064, e la Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha accolto parzialmente il gravame, ammettendo il creditore istante per l’ulteriore somma di euro 55.105,6 in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 cod. civ., oltre che per la somma di euro 1.500 in via chirografaria per il mancato versamento Irpef da parte del fallimento e per la somma di euro 5.510,56, a titolo di spese generali nella misura del 10%. La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse - che il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità ovvero alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, come statuito dall’art. 12, 1 comma, c.p.c, principio che subisce deroga nella sola ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all’esistenza e alla validità dell’intero rapporto; ha dunque osservato che nel caso di specie non veniva in considerazione la questione dell’esistenza e della validità dell’intero rapporto in quanto la controversia si era conclusa con una transazione per una somma (euro 12.650.000) di gran lunga inferiore rispetto all’importo dei due contratti di appalto (euro 190.216.705,39); ha dunque concluso nel senso che, con riferimento al primo contenzioso (relativo alla costruzione della scuola dei marescialli di Firenze), la liquidazione accordata dal Tribunale doveva considerarsi adeguata in quanto compresa tra il minimo ed il massimo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2713/2017 Numero sezionale 2319/2022 Numero di raccolta generale 19892/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 della tariffa (euro 35.804,96), proprio avendo a riferimento il valore della transazione; ha evidenziato, quanto alle prestazioni di consulenza ed assistenza legale relative ai lavori di mobilità interna di Spoleto, che il valore della controversia era pari ad euro 11.170.453,38 e che pertanto spettava al professionista istante la somma di euro 10.898,00, pari al minimo tariffario, per la non peculiare difficoltà della prestazione resa, e dunque di importo superiore rispetto alla somma liquidata dal primo giudice; ha osservato, quanto alla mancata prova del conferimento dell’incarico professionale in relazione alla pratica sub 3, che i quattro capitoli di prova indicati nell’atto di citazione in appello risultavano, oltre che del tutto nuovi e dunque inammissibili, anche generici, non riportando le circostanze di tempo e di luogo specifiche in cui vi sarebbe stato il conferimento dell’incarico professionale e che anche i due capitoli di prova di cui a pagina 48 dell’atto di appello erano inammissibili in quanto generici; ha infine osservato che il rimborso delle spese generali – da riconoscersi – non poteva essere ammesso con il richiesto privilegio. 2. La sentenza, pubblicata il 14.6.2016, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. E’ stata depositata memoria da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ante omnia, occorre accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che per mero disguido tecnico non è riuscito a depositare tempestivamente la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1362 e segg. e 1372 cod. civ., dell’art. 12, primo comma, cod. proc. civ., degli artt. 4, 5, primo e terzo comma, 6, primo comma, della Tariffa forense in materia civile, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585. Evidenzia il ricorrente che l’incarico sub n.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2713/2017 Numero sezionale 2319/2022 Numero di raccolta generale 19892/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 1 gli era stato conferito in relazione alla predisposizione di una domanda di arbitrato concernente la controversia insorta con il Ministero delle Infrastrutture in ordine all’appalto dei lavori di realizzazione della scuola dei marescialli e che sulla base del doc. 1 (già depositato nel giudizio di primo grado tramite la memoria difensiva del 15 settembre 2005) sarebbe emerso chiaramente che l’intero rapporto giuridico era in contestazione ed anche quale fosse il valore dei due contratti di appalto e delle altre domande proposte nell’atto introduttivo del giudizio arbitrale, con la conseguente determinazione della natura e della qualità delle sue prestazioni professionali e dell’entità del compenso maturato. Si evidenzia ancora che, successivamente alla notifica della domanda di arbitrato, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata dichiarata fallita, con ciò determinandosi l’estromissione dalla controversia arbitrale in corso della società fallita ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 554/1999, norma che prevede il subentro della capogruppo mandataria dell’associazione temporanea tra imprese, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non avendo quest’ultima indicato altra impresa subentrante alla società fallita. Ne conseguiva – prosegue ancora il ricorrente – che, per effetto del fallimento, la [OSCURATO:PERSONA] non era più contitolare del contratto e non aveva neanche partecipato alla transazione alla quale era pertanto estranea, con la conseguenza che il valore della controversia non avrebbe potuto essere parametrata al valore della transazione ed invece avrebbe dovuto essere calcolato sul valore dei due contratti di appalto. 1.1 Il motivo è inammissibile in ragione della evidente novità della questione prospettata con lo stesso. Ed invero, la questione relativa all’estraneità della società fallita al contratto di transazione con il quale si era chiusa la controversia arbitrale azionata dalla fallita in ragione della dichiarazione di fallimento e dalla conseguente estromissione dal rapporto contrattuale di appalto per obbligo di legge risulta infatti prospettata per la prima volta in questo giudizio di cassazione, non emergendo la sua trattazione dalla lettura della sentenza impugnata e non avendo neanche il ricorrente indicato ove la questione fosse stata prospettata nel contradditorio processuale nelle fasi di merito del giudizio.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2713/2017 Numero sezionale 2319/2022 Numero di raccolta generale 19892/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 1, primo comma, della Tariffa forense in materia stragiudiziale, approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, in relazione alle prestazioni professionali rese in ordine al contratto di appalto per la realizzazione della mobilità alternativa di Spoleto. Osserva il ricorrente che mentre risultava corretta la determinazione del valore della questione trattata (euro 11.170.453,38), non risultavano tuttavia correttamente applicate le previsioni della [OSCURATO:PERSONA] la quale, per le questioni di valore superiore ad euro 516.456,90, prevede che “gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica ed in relazione all’attività effettivamente svolta, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia”. Si evidenzia che pertanto la liquidazione della somma di euro 10.898 non sarebbe stata rispettosa della previsione sopra ricordata. 2.1 Il motivo è articolato in modo inammissibile perché, per un verso, pretende una rivalutazione da parte della Corte di Cassazione del merito della decisione in ordine alla quantificazione del compenso - scrutinio che invece è inibito al giudice di legittimità - e perché, per altro verso, neanche confuta la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, e cioè la non spiccata difficoltà della prestazione professionale che consigliava pertanto una liquidazione del compenso in maniera non eccessiva. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 244 cod. proc. civ. e 24 Cost., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere la richiesta prova testimoniale che era volta proprio a dimostrare il conferimento dell’incarico professionale per la pratica sub 3 per il quale lo stesso Tribunale aveva invece rilevato la mancanza di prova. 3.1 Il motivo è in realtà fondato posto che il ricorrente ha riportato nel motivo di ricorso puntualmente i due capitoli di prova, già richiesti innanzi al giudice di prime cure e reiterati con l’atto di citazione in appello (e riformulati anche in sede di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte territoriale) (cfr. anche Cass. 22883/2019, sulle modalità di reiterazione della prova in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2713/2017 Numero sezionale 2319/2022 Numero di raccolta generale 19892/2022 appello), che erano invero volti proprio a dimostrare il conferimento Data pubblicazione 20/06/2022 dell’incarico professionale al Mazzone per la pratica sub 3 e per il quale il Tribunale e la Corte di appello avevano ritenuto non raggiunta la prova. Ebbene, i capitoli di prova risultano sufficientemente circostanziati rispetto al predetto thema decidendum e probandum e dunque avrebbero meritato il richiesto provvedimento ammissivo (cfr. pag. 22 del ricorso per cassazione). Ebbene, il ricorrente ha anche precisato e chiarito, nel presente ricorso per cassazione, la decisività della prova testimoniale della cui mancata ammissione oggi si duole, avendo spiegato che proprio tale ammissione avrebbe consentito la dimostrazione probatoria del conferimento dell’incarico professionale da parte della società in bonis, così integrando il motivo di doglianza ora in esame quei requisiti di specificità (nella descrizione della decisività della prova omessa), richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per la formulazione della relativa censura (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; 6-L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018). Né è condivisibile la valutazione di genericità nell’articolazione dei mezzi di prova espressa dalla Corte territoriale - peraltro, in termini apodittici - per giustificare il provvedimento reiettivo qui contestato. Ed invero, i due capitoli di prova sopra ricordati indicano infatti, con adeguata specificità, le modalità temporali di conferimento dell’incarico professionale ed anche quelle esecutive di svolgimento dello stesso. 4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata e del procedimento, sul rilievo dell’erroneità della decisione in ordine al richiesto compenso per l’attività professionale svolta in relazione all’appalto per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara. Ricorda il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dichiarato l’inammissibilità del relativo motivo di gravame, ritenendo l’appello generico per non aver specificato l’importo della controversia in modo tale da non consentire al giudice dell’impugnazione l’individuazione del parametro di riferimento per la liquidazione della prestazione professionale stragiudiziale svolta, così confermando la Corte di appello di L’Aquila l’importo già liquidato dal giudice di prima istanza di euro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2713/2017 Numero sezionale 2319/2022 Numero di raccolta generale 19892/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 8.402,64. Afferma ancora il ricorrente che tale statuizione giudiziale sarebbe stata frutto di una evidente svista del giudice di appello, avendo depositato nei gradi di merito del giudizio la documentazione attestante sia l’oggetto dell’incarico che il valore della controversia (parcella n. 4). 4.1 L’ultimo motivo è anch’esso inammissibile perché non censura adeguatamente la ratio decidendi espressa, sul punto qui da ultimo in esame, dalla decisione impugnata. Ed invero, la sentenza della Corte di appello si riferisce - per giustificare la declaratoria di inammissibilità del proposto motivo di gravame - alla mancata allegazione da parte del ricorrente del valore della controversia (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), non rilevando per nulla il valore dell'appalto per le finalità decisorie qui in discussione e non avendo l’appellante indicato quale fosse il valore economico della res litigiosa per consentire al giudice del gravame di effettuare le necessarie verifiche di congruità della richiesta di liquidazione del compenso. Ne consegue l’irrilevanza del valore del contratto di appalto che dunque non può formare oggetto di censura di travisamento, mancando l'allegazione in senso tecnico da parte del ricorrente del valore della res litigiosa. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo, secondo e quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione