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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 15838/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 20939/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona proc.re generale: 6uadagnoli elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 49 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente avverso la sentenza n. 8297/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. 11 2 ottobre 2007 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. stipulò con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un contratto di leasing, per l'importo di 925.000 rimborsabile in 7 anni, avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto denominata 'Elena'.

Sul presupposto dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto per il mancato pagamento di alcuni canoni di locazione, per l'ammontare di Euro 211.421,86, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiese e ottenne dal ribunale di Roma il decreto ingiuntivo per consegna e rilascio n. 598/2011 del 13 gennaio 2011, con cui intimò alla società utilizzatrice, con fc)rmula provvisoriamente esecutiva, di consegnare l'imbarcazione concessa in locazione finanziaria.

Avverso tale decreto propose opposizione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedendone la revoca e la sospensione della provvisoria esecutività.

Deducendo si trattasse di leasing traslativo, domandò in via riconvenzionale la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla restituzione dei canoni di locazione già versati in esecuzione del contratto, sostenendo di avere diritto a ritenere l'imbarcazione fino a che tali corrispettivi non fossero stati restituiti.

L'opponente dedusse inoltre, per quanto in questa sede rileva, di aver corrisposto il primo canone di locazione pari a Euro 285.000,00 oltre IV:\ e di aver domandato, con lettera indirizzata alla Banca, copia delle quietanze dei pagamenti eseguiti nei suoi confronti, senza tuttavia aver ricevuto alcun riscontro.

Costituitasi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiese la conferma del decreto ingiuntivo e contestò la fondatezza delle istanze avversarie, in quanto - a suo dire - al contratto di leasing in oggetto non poteva riconoscersi natura traslativa, con conseguente insussistenza del diritto fatto valere dall'utilizzatrice alla restituzione dei canoni già versati.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. riconsegnò l'imbarcazione a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e quest'ultima, rispondendo all'ordine di esibizione disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., depositò tutte le fatture emesse in relazione al contratto di leasing.

Il t ribunale di Roma con sentenza n. 11969/2013, rigettò l'opposizione e, pur qualificando il leasing come traslativo, rigettò anche la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice, per la mancanza di allegazione e prova inerente all'esatta entità dei canoni di locazione corrisposti alla Banca, presupposto necessario per valutare l'eventuale somma dovuta in ripetizione all'utilizzatrice.

2. 1 a decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza n. 8297/2018, del 28 dicembre 2018, ha rigettato il gravame.

La Corte territoriale, rilevata l'assenza di una puntuale dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni, ha respinto l'assunto secondo cui la prova del diritto restitutorio avanzato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. potesse desumersi dall'operazione matematica di sottrazione tra il corrispettivo totale della locazione finanziaria e l'importo dei canoni non pagati, per come indicato nel ricorso monitorio, avendo la prova del pagamento di somme di denaro natura documentale.

Il giudice d'appello non ha ritenuto raggiunta la prova del diritto alla restituzione neanche dalle fatture commerciali prodotte nel giudizio di primo grado in esito all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto aventi solo valenza fiscale, non essendo quietanzate.

I-la rigettato anche la domanda di restituzione delle rate pagate perché proposta in assenza del presupposto della preventiva riconsegna del bene locato.

3. \Nwerso tale sentenza propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che:

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c”.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che nel leasing traslativo la restituzione dell'imbarcazione, avvenuta solo nel corso del giudizio di primo grado, sia un presupposto processuale per la proposizione della domanda di restituzione delle rate corrisposte, mentre, al contrario, essa costituisce una condizione dell'azione.

In particolare, osserva che la consegna del natante non rappresenterebbe presupposto processuale, ma piuttosto condizione necessaria dell'azione restitutoria, che, a differenza del primo, è sufficiente sussista al momento della decisione, anche se carente al tempo della proposizione della domanda.

La corretta qualificazione della consegna della cosa avrebbe consentito alla Corte di esaminare nel merito la domanda riconvenzionale, dato che [OSCURATO:PERSONA] ottenne il natante nel corso del giudizio di primo grado, prima della decisione di prime cure.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 v co. 1 n. 4 la nullità della sentenza per omesso esame del quinto motivo di appello, relativo alla prova del pagamento del primo canone di locazione.

Rilevato che la prova del pagamento di somme di denaro ha natura documentale e di non poter riconoscere valore probatorio alle fatture emesse dalla Banca, il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare che la prova del pagamento del primo canone di Euro 285.000,00 risultava dallo stesso contratto di locazione, come riconosciuto anche dal Giudice di p rimo grado.

Il pagamento del primo canone sarebbe non solo provato documentalmente ma anche incontroverso in base a quanto allegato dalla banca nel ricorso monitorio.

Pertanto, sostiene il ricorrente, la Corte avrebbe errato nel rigettare la domanda riconvenzionale anche in relazione a tale minor somma, assistita da prova, non potendo in alcun modo rilevare che la domanda originaria fosse finalizzata ad ottenere la più alta somma di Euro 954.059,55.

4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrery si duole della nullità della •‘.• sentenza, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4Ver omesso esame del secondo motivo d'appello.

La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla natura di fatto incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dell'avvenuto pagamento di canoni di locazione per la somma di Euro 770.179,70. fronte delle deduzioni in cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel giudizio di primo grado affermava il suo diritto alla restituzione dell'importo suddetto a titolo di canoni versati, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe smentito di aver percepito tale somma nel termine utile ai fini della fissazione del thema probandum. del resto, non avrebbe neppure potuto farlo senza contraddire quanto allegato nel ricorso monitorio, in cui sosteneva che il debito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ammontasse a soli 211.421,86 Euro.

La Corte avrebbe omesso di considerare che, al contrario di quanto affermato nella statuizione di primo grado, sarebbe stato superfluo dare prova dell'avvenuto pagamento di Euro 770.179,00, poiché la mancata contestazione da parte della Banca lo avrebbe reso fatto incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, dunque, tale da vincolare il giudice nella decisione.

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza per omesso esame del terzo motivo di appello, in relazione all'art. 360 co.

I n. 4 c.p.c., con il quale aveva sottoposto all'attenzione del giudice di secondo grado la condotta processuale della Banca, in relazione agli artt.88 c.p.c. e 1199 c.c.

In appello, la ricorrente, avrebbe lamentato che la Banca, sollecitata a rilasciare quietanza dei pagamenti eseguiti ex art. 1199 c.c., aveva fornito due diverse versioni in merito alla valenza probatoria da attribuire alle fatture. _11Ia prima richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con lettera dell'8 febbraio 2011, avrebbe rifiutato di rilasciare quietanza dei pagamenti effettuati a titolo di canoni, sostenendo che questi fossero già documentati dalle fatture inviate periodicamente al debitore.

Viceversa, nella comparsa conclusionale in primo grado avrebbe negato che le fatture fossero quietanzate, sulla base della circostanza che sui documenti contabili non era presente la specifica dicitura.

Per tale ragione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. lamentava con il terzo motivo di appello che la condotta della controparte, ponendosi in contrasto con l'obbligo desumibile dall'art.88 c.p.c. che impone alle parti di assumere una linea difensiva chiara e comprensibile, nonché di rispettare doveri di lealtà e probità, avrebbe dovuto rappresentare un elemento di convincimento ai fini della decisione.

5. Il primo e quarto motivo, congiuntamente esaminati per la stretta connessione sono in parte infondati e in parte inammissibili.

E' principio consolidato quello per cui al leasing traslativo (qualificazione del contratto che, nella specie, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione) si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà (Cass.

S.U. n. 2061/2021) sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto (Cass. 519/2020; (1.2ass. n. 21895/2017; Cass. n. 13418/2008; Cass. n. 18195/2007).

Invero, l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo, per un verso, il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel proseguo; per altro verso, solo dopo l'avvenuta restituzione è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore. ,a Corte territoriale, innanzitutto ha ritenuto che la domanda riconvenzionale non era in alcun modo specificata in primo grado, né tantomeno nel giudizio d'appello, inoltre nel confermare la statuizione di primo grado di rigetto della domanda attorea di rimborso dei canoni versati, ai sensi dell'art. 1526 c.c., ha fatto corretta applicazione del principio anzidetto, senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto l'avvenuta restituzione dell'immobile integrava non già eccezione in senso stretto, ad iniziativa di parte, bensì fatto costitutivo della stessa domanda attorea, che, quindi, doveva essere oggetto di allegazione e prova da parte della [OSCURATO:PERSONA](cfr. Cass. n. 3381/2015).

Quest'ultima non ha offerto elementi di riscontro probatorio di aver corrisposto cifre, che indica di volta in volta in importi diversi se non basati su elementi presuntivi che l'appellata non ha mai accettato.

La Corte territoriale, rilevata l'assenza di una puntuale dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni, ha respinto l'assunto secondo cui la prova del diritto restitutorio avanzato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. potesse desumersi dall'operazione matematica di sottrazione tra il corrispettivo totale della locazione finanziaria e l'importo dei canoni non pagati, per come indicato nel ricorso monitorio, avendo la prova del pagamento di somme di denaro natura documentale.

In proposito giova ricordare che questa Corte ha già affermato che nel giudizio di risarcimento danni da ritardata restituzione del bene, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., l'onere della prova relativo all'avvenuto pagamento del canone ed alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatti estintivi del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo, quale che sia stata la causa della sua cessazione (sentenze 9 giugno 2003, n. 9199, e 23 aprile 2004, n. 7776).

Ne deriva, altresì, che le ulteriori censure di parte ricorrente sono inamtnissibili, in quanto non attingono siffatta ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata.

Nella specie, infatti, la Corte di merito ha ritenuto che, in relazione al contratto di leasing stipulato tra le parti in causa, non vi era prova di un qualche effettivo versamento dei canoni da parte dell'utilizzatore.

Quindi il secondo e terzo motivo tendono comunque a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito già considerato e valutato dal giudice del merito.

I,e doglianze di parte ricorrente, lungi dal prospettare effettivi errores iudieando, sono orientate a criticare la valutazione delle emergenze probatorie riservata al giudice del merito e da questi effettuata.

Le censure si risolvono in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio fiuti, e dunque sollecitano su di questa un controllo sulla motivazione del giudice.

Né, ancora, è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti, secondo il paradigma del vigente n. 5 dell'art.360 c.p.c., giacché le circostanze addotte dalla società ricorrente, oltre a non rivestire carattere di decisività (mancando di evidenziare in modo inequivoco l'avvenuta restituzione - quando e come — del bene concesso in leasing) sono piuttosto espressione di valutazioni basate su una lettura alternativa delle risultanze probatorie rispetto a quella a cui è giunto il giudice del merito.

E sul punto il giudice dell'appello ha risposto (cfr. pag. 5 sentenza impugnata)

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 12.000,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. \i sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentepAci dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsol~cipalej a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20939/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona proc.re generale: 6uadagnoli elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 49 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente avverso la sentenza n. 8297/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. 11 2 ottobre 2007 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. stipulò con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un contratto di leasing, per l'importo di 925.000 rimborsabile in 7 anni, avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto denominata 'Elena'. Sul presupposto dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto per il mancato pagamento di alcuni canoni di locazione, per l'ammontare di Euro 211.421,86, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiese e ottenne dal ribunale di Roma il decreto ingiuntivo per consegna e rilascio n. 598/2011 del 13 gennaio 2011, con cui intimò alla società utilizzatrice, con fc)rmula provvisoriamente esecutiva, di consegnare l'imbarcazione concessa in locazione finanziaria. Avverso tale decreto propose opposizione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedendone la revoca e la sospensione della provvisoria esecutività. Deducendo si trattasse di leasing traslativo, domandò in via riconvenzionale la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla restituzione dei canoni di locazione già versati in esecuzione del contratto, sostenendo di avere diritto a ritenere l'imbarcazione fino a che tali corrispettivi non fossero stati restituiti. L'opponente dedusse inoltre, per quanto in questa sede rileva, di aver corrisposto il primo canone di locazione pari a Euro 285.000,00 oltre IV:\ e di aver domandato, con lettera indirizzata alla Banca, copia delle quietanze dei pagamenti eseguiti nei suoi confronti, senza tuttavia aver ricevuto alcun riscontro. Costituitasi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiese la conferma del decreto ingiuntivo e contestò la fondatezza delle istanze avversarie, in quanto - a suo dire - al contratto di leasing in oggetto non poteva riconoscersi natura traslativa, con conseguente insussistenza del diritto fatto valere dall'utilizzatrice alla restituzione dei canoni già versati. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. riconsegnò l'imbarcazione a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e quest'ultima, rispondendo all'ordine di esibizione disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., depositò tutte le fatture emesse in relazione al contratto di leasing. Il t ribunale di Roma con sentenza n. 11969/2013, rigettò l'opposizione e, pur qualificando il leasing come traslativo, rigettò anche la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice, per la mancanza di allegazione e prova inerente all'esatta entità dei canoni di locazione corrisposti alla Banca, presupposto necessario per valutare l'eventuale somma dovuta in ripetizione all'utilizzatrice. 2. 1 a decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza n. 8297/2018, del 28 dicembre 2018, ha rigettato il gravame. La Corte territoriale, rilevata l'assenza di una puntuale dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni, ha respinto l'assunto secondo cui la prova del diritto restitutorio avanzato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. potesse desumersi dall'operazione matematica di sottrazione tra il corrispettivo totale della locazione finanziaria e l'importo dei canoni non pagati, per come indicato nel ricorso monitorio, avendo la prova del pagamento di somme di denaro natura documentale. Il giudice d'appello non ha ritenuto raggiunta la prova del diritto alla restituzione neanche dalle fatture commerciali prodotte nel giudizio di primo grado in esito all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto aventi solo valenza fiscale, non essendo quietanzate. I-la rigettato anche la domanda di restituzione delle rate pagate perché proposta in assenza del presupposto della preventiva riconsegna del bene locato. 3. \Nwerso tale sentenza propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c”.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che nel leasing traslativo la restituzione dell'imbarcazione, avvenuta solo nel corso del giudizio di primo grado, sia un presupposto processuale per la proposizione della domanda di restituzione delle rate corrisposte, mentre, al contrario, essa costituisce una condizione dell'azione. In particolare, osserva che la consegna del natante non rappresenterebbe presupposto processuale, ma piuttosto condizione necessaria dell'azione restitutoria, che, a differenza del primo, è sufficiente sussista al momento della decisione, anche se carente al tempo della proposizione della domanda. La corretta qualificazione della consegna della cosa avrebbe consentito alla Corte di esaminare nel merito la domanda riconvenzionale, dato che [OSCURATO:PERSONA] ottenne il natante nel corso del giudizio di primo grado, prima della decisione di prime cure. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 v co. 1 n. 4 la nullità della sentenza per omesso esame del quinto motivo di appello, relativo alla prova del pagamento del primo canone di locazione. Rilevato che la prova del pagamento di somme di denaro ha natura documentale e di non poter riconoscere valore probatorio alle fatture emesse dalla Banca, il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare che la prova del pagamento del primo canone di Euro 285.000,00 risultava dallo stesso contratto di locazione, come riconosciuto anche dal Giudice di p rimo grado. Il pagamento del primo canone sarebbe non solo provato documentalmente ma anche incontroverso in base a quanto allegato dalla banca nel ricorso monitorio. Pertanto, sostiene il ricorrente, la Corte avrebbe errato nel rigettare la domanda riconvenzionale anche in relazione a tale minor somma, assistita da prova, non potendo in alcun modo rilevare che la domanda originaria fosse finalizzata ad ottenere la più alta somma di Euro 954.059,55. 4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrery si duole della nullità della •‘.• sentenza, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4Ver omesso esame del secondo motivo d'appello. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla natura di fatto incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dell'avvenuto pagamento di canoni di locazione per la somma di Euro 770.179,70. fronte delle deduzioni in cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel giudizio di primo grado affermava il suo diritto alla restituzione dell'importo suddetto a titolo di canoni versati, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe smentito di aver percepito tale somma nel termine utile ai fini della fissazione del thema probandum. del resto, non avrebbe neppure potuto farlo senza contraddire quanto allegato nel ricorso monitorio, in cui sosteneva che il debito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ammontasse a soli 211.421,86 Euro. La Corte avrebbe omesso di considerare che, al contrario di quanto affermato nella statuizione di primo grado, sarebbe stato superfluo dare prova dell'avvenuto pagamento di Euro 770.179,00, poiché la mancata contestazione da parte della Banca lo avrebbe reso fatto incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, dunque, tale da vincolare il giudice nella decisione. 4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza per omesso esame del terzo motivo di appello, in relazione all'art. 360 co. I n. 4 c.p.c., con il quale aveva sottoposto all'attenzione del giudice di secondo grado la condotta processuale della Banca, in relazione agli artt.88 c.p.c. e 1199 c.c. In appello, la ricorrente, avrebbe lamentato che la Banca, sollecitata a rilasciare quietanza dei pagamenti eseguiti ex art. 1199 c.c., aveva fornito due diverse versioni in merito alla valenza probatoria da attribuire alle fatture. _11Ia prima richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con lettera dell'8 febbraio 2011, avrebbe rifiutato di rilasciare quietanza dei pagamenti effettuati a titolo di canoni, sostenendo che questi fossero già documentati dalle fatture inviate periodicamente al debitore. Viceversa, nella comparsa conclusionale in primo grado avrebbe negato che le fatture fossero quietanzate, sulla base della circostanza che sui documenti contabili non era presente la specifica dicitura. Per tale ragione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. lamentava con il terzo motivo di appello che la condotta della controparte, ponendosi in contrasto con l'obbligo desumibile dall'art.88 c.p.c. che impone alle parti di assumere una linea difensiva chiara e comprensibile, nonché di rispettare doveri di lealtà e probità, avrebbe dovuto rappresentare un elemento di convincimento ai fini della decisione. 5. Il primo e quarto motivo, congiuntamente esaminati per la stretta connessione sono in parte infondati e in parte inammissibili. E' principio consolidato quello per cui al leasing traslativo (qualificazione del contratto che, nella specie, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione) si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà (Cass. S.U. n. 2061/2021) sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto (Cass. 519/2020; (1.2ass. n. 21895/2017; Cass. n. 13418/2008; Cass. n. 18195/2007). Invero, l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo, per un verso, il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel proseguo; per altro verso, solo dopo l'avvenuta restituzione è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore. ,a Corte territoriale, innanzitutto ha ritenuto che la domanda riconvenzionale non era in alcun modo specificata in primo grado, né tantomeno nel giudizio d'appello, inoltre nel confermare la statuizione di primo grado di rigetto della domanda attorea di rimborso dei canoni versati, ai sensi dell'art. 1526 c.c., ha fatto corretta applicazione del principio anzidetto, senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto l'avvenuta restituzione dell'immobile integrava non già eccezione in senso stretto, ad iniziativa di parte, bensì fatto costitutivo della stessa domanda attorea, che, quindi, doveva essere oggetto di allegazione e prova da parte della [OSCURATO:PERSONA](cfr. Cass. n. 3381/2015). Quest'ultima non ha offerto elementi di riscontro probatorio di aver corrisposto cifre, che indica di volta in volta in importi diversi se non basati su elementi presuntivi che l'appellata non ha mai accettato. La Corte territoriale, rilevata l'assenza di una puntuale dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni, ha respinto l'assunto secondo cui la prova del diritto restitutorio avanzato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. potesse desumersi dall'operazione matematica di sottrazione tra il corrispettivo totale della locazione finanziaria e l'importo dei canoni non pagati, per come indicato nel ricorso monitorio, avendo la prova del pagamento di somme di denaro natura documentale. In proposito giova ricordare che questa Corte ha già affermato che nel giudizio di risarcimento danni da ritardata restituzione del bene, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., l'onere della prova relativo all'avvenuto pagamento del canone ed alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatti estintivi del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo, quale che sia stata la causa della sua cessazione (sentenze 9 giugno 2003, n. 9199, e 23 aprile 2004, n. 7776). Ne deriva, altresì, che le ulteriori censure di parte ricorrente sono inamtnissibili, in quanto non attingono siffatta ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata. Nella specie, infatti, la Corte di merito ha ritenuto che, in relazione al contratto di leasing stipulato tra le parti in causa, non vi era prova di un qualche effettivo versamento dei canoni da parte dell'utilizzatore. Quindi il secondo e terzo motivo tendono comunque a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito già considerato e valutato dal giudice del merito. I,e doglianze di parte ricorrente, lungi dal prospettare effettivi errores iudieando, sono orientate a criticare la valutazione delle emergenze probatorie riservata al giudice del merito e da questi effettuata. Le censure si risolvono in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio fiuti, e dunque sollecitano su di questa un controllo sulla motivazione del giudice. Né, ancora, è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti, secondo il paradigma del vigente n. 5 dell'art.360 c.p.c., giacché le circostanze addotte dalla società ricorrente, oltre a non rivestire carattere di decisività (mancando di evidenziare in modo inequivoco l'avvenuta restituzione - quando e come — del bene concesso in leasing) sono piuttosto espressione di valutazioni basate su una lettura alternativa delle risultanze probatorie rispetto a quella a cui è giunto il giudice del merito. E sul punto il giudice dell'appello ha risposto (cfr. pag. 5 sentenza impugnata) 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 12.000,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. \i sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentepAci dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsol~cipalej a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.
Decreto Cassazione n. 15838/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris