CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18345/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il primo motivo sollecita una non consentita rivisitazione della vicenda fattuale, a fronte di un iter argomentativo che ha adeguatamente motivato in ordine alle caratteristiche droganti della sostanza stupefacente oggetto di imputazione. In proposito, i giudicanti hanno logicamente valorizzato il fatto che la sostanza era stata immediatamente sottoposta a color test con esito di eroina, oltre alle circostanze del rinvenimento, reputate plausibilmente conferenti ad attribuire la natura di stupefacente della sostanza, in quanto occultata sotto le tegole poste a copertura del tetto della abitazione, unitamente a una ventina di involucri di plastica aperti che presentavano particelle di polvere. L'abitazione dell'imputato, inoltre, era stata individuata a mezzo di un servizio di osservazione realizzato a seguito di una probabile attività di spaccio da parte di cittadini nordafricani, uno dei quali trovato in possesso di 17 involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina per circa 8 grammi. Quanto al diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., si osserva che la motivazione sul punto non appare manifestamente illogica e non può, pertanto, essere sindacata in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M