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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 29074/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia dell'i dicembre 2022 cv1/4- che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di ricettazione e riciclaggio di pezzi di ricambio di autoveicoli di provenienza furtiva, nonché per 48 reati fine distintamente contestati con riferimento ad ogni singola autovettura.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere.

Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia rilevato la diversità ed autonomia dei «sottogruppi» indicati nel provvedimento impugnato come facenti parte di un'unica organizzazione, circostanza non deducibile dal materiale investigativo, che avrebbe acclarato solo l'esistenza di contatti tra gli indagati nella commercializzazione di ricambi d'auto, senza l'evidenziazione di alcuna affectio societatis, avendo gli indagati agito con logiche di natura individualistica non facenti capo ad una struttura organizzata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico.

Deve ricordarsi il principio di diritto in base al quale in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).

Nel caso in esame, oltre a non confrontarsi con tutte le risultanze investigative ampiamente esposte nel provvedimento impugnato e costituite da un nugolo di intercettazioni ben più ampio di quelle richiamate in ricorso, il ricorrente omette di tenere conto della decisiva circostanza per la quale, secondo il resoconto del Tribunale, la commissione, non contestata, di ben 48 reati di riciclaggio di pezzi di autovetture di provenienza illecita, indicati come reati-fine - commessi con identiche modalità operative ed anche attraverso una struttura organizzata per la predisposizione di false fatturazioni a copertura degli illeciti per mezzo di società non operative una delle quali intestata al ricorrente - dimostrasse l'esistenza di una associazione unitaria a coordinamento dei vari sottogruppi operativi che si spartivano le competenze illecite.Ciò posto, la diversa prospettazione difensiva, che fa a meno di una emergenza così significativa, rimane indimostrata e comunque da ritenere relegata al merito del giudizio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.05.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rag [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia dell'i dicembre 2022 cv1/4- che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di ricettazione e riciclaggio di pezzi di ricambio di autoveicoli di provenienza furtiva, nonché per 48 reati fine distintamente contestati con riferimento ad ogni singola autovettura. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia rilevato la diversità ed autonomia dei «sottogruppi» indicati nel provvedimento impugnato come facenti parte di un'unica organizzazione, circostanza non deducibile dal materiale investigativo, che avrebbe acclarato solo l'esistenza di contatti tra gli indagati nella commercializzazione di ricambi d'auto, senza l'evidenziazione di alcuna affectio societatis, avendo gli indagati agito con logiche di natura individualistica non facenti capo ad una struttura organizzata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. Deve ricordarsi il principio di diritto in base al quale in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Nel caso in esame, oltre a non confrontarsi con tutte le risultanze investigative ampiamente esposte nel provvedimento impugnato e costituite da un nugolo di intercettazioni ben più ampio di quelle richiamate in ricorso, il ricorrente omette di tenere conto della decisiva circostanza per la quale, secondo il resoconto del Tribunale, la commissione, non contestata, di ben 48 reati di riciclaggio di pezzi di autovetture di provenienza illecita, indicati come reati-fine - commessi con identiche modalità operative ed anche attraverso una struttura organizzata per la predisposizione di false fatturazioni a copertura degli illeciti per mezzo di società non operative una delle quali intestata al ricorrente - dimostrasse l'esistenza di una associazione unitaria a coordinamento dei vari sottogruppi operativi che si spartivano le competenze illecite.Ciò posto, la diversa prospettazione difensiva, che fa a meno di una emergenza così significativa, rimane indimostrata e comunque da ritenere relegata al merito del giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.05.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rag [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris