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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 settembre 2025

Cassazione n. 11258/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino,nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 18 settembre 2025, finalizzato allaconfisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000,contestato al capo E) della provvisoria incolpazione, della somma complessiva di euro12.331.399,24, ove nella disponibilità delle trenta società indicate nel capo di incolpazione,tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], da apporre pro quota,limitatamente alla somma che ciascuna società ha effettivamente compensato, conindividuazione dei relativi importi a cura del Pubblico ministero in fase di esecuzione delsequestro, e, in caso di mancato rinvenimento del profitto diretto nella disponibilità dellesocietà in questione, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, fino almedesimo concorrente importo di euro 12.331.399,24, sui beni immobili o mobili registrati diproprietà dei soggetti indagati per il capo E), tra i quali [OSCURATO:PERSONA], ovvero sui conticorrenti e/o conti deposito titoli agli stessi intestati, anche mediante apprensione di eventualidisponibilità liquide che dovessero essere rinvenute in sede di esecuzione del sequestro, daapporre anche in questo caso pro quota, limitatamente alla somma che ciascuna società haeffettivamente compensato, con individuazione dei relativi importi a cura del Pubblicoministero in fase di esecuzione del sequestro.2.

Avverso l’indicata ordinanza, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellinopropone ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.Deduce il Procuratore ricorrente che il G.I.P. aveva adeguatamente motivato lasussistenza del fumus commissi delicti nel decreto emesso in data 01/09/2025 ed integratocon provvedimento del 18/09/2025, in particolare alle pagine 68 e 79 del decreto del01/09/2025, dove era stata affermata la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi deireati contestati ai capi B) e C) di indebita percezione di erogazioni pubbliche, riciclaggio edauto-riciclaggio, con riferimento ai crediti di imposta c.d.

“super ace”, generati fittiziamentetramite la gestione di n. 79 società prive di requisiti economico-finanziari necessari perl’ottenimento dell’indebita erogazione per complessivi euro 8.965.964,00 e l’utilizzo di n. 86società filtro per la movimentazione dei suddetti crediti “super ace” sui rispettivi cassettifiscali, al fine di non consentire l’identificazione dell’origine delittuosa degli stessi, edassicurarne la disponibilità ai cessionari finali per l’utilizzo in compensazione con i propridebiti tributari e previdenziali (capo E), nonché la ricettazione dei crediti illecitamenteoriginati e movimentati, ricevuti dopo plurime cessioni (capo F).Lamenta conseguentemente che tali argomentazioni non sono state prese inconsiderazione nell’impugnata ordinanza, che appare aver fondato la sua decisione su unamancata consapevolezza dell’indagato circa l’illiceità del credito compensato, senzaconsiderare che, nella valutazione del fumus indiziario, l’elemento soggettivo del reatoassume una valenza diversa e più sfumata rispetto ad altre situazioni processuali; per cui ilricorrente sostiene che la spiegazione alternativa fornita dall’indagato, ovvero la sua buonafede, in considerazione della apparente validità del credito portato in compensazione, nonsia sufficiente ad acclarare la regolarità del comportamento dello stesso, a fronte dellafittizietà del credito di imposta portato in compensazione.Richiama, poi, giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione dellasussistenza del dolo esula dalla sfera di cognizione del Tribunale del riesame, essendoriservata al giudizio di merito, e sulla possibilità di integrare una motivazione sintetica delprovvedimento del G.I.P.3.

E’ pervenuta memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale si eccepisce l’inammissibilità e, comunque, lamanifesta infondatezza del ricorso del Pubblico ministero.

Il ricorso è inammissibile nellaparte in cui censura la motivazione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di vizio nonrientrante nel sindacato di legittimità, tendendo il ricorso ad ottenere una rivalutazione nelmerito delle risultanze investigative acquisite.

Il ricorso è invece manifestamente infondatonella parte in cui deduce la violazione di legge, dove la difesa richiama giurisprudenza dilegittimità in materia di misure cautelari reali, sostenendo che le risultanze investigativeposte a fondamento dei provvedimenti cautelari del G.I.P. del 01/09/2025 e del 18/09/2025avevano consentito di ritenere insussistente, in capo all’assistita, la consapevolezza dellainesistenza dei crediti “super ace”, sia in fase di acquisizione, sia in fase di compensazione,come affermato dal Tribunale del riesame nella ordinanza impugnata, non potendo nonritenersi la buona fede in capo alla indagata ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., proprio in conseguenzadi quel vorticoso passaggio dei crediti avvenuto a monte tra numerose società, la cuicapacità ingannatoria non sarebbe stata superata neanche dall’uso della più accuratadiligenza, tanto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha riportato ad oggi una ingente perdita di euro495.482,24, destinata ad incrementarsi, dovendo la contribuente provvedere nuovamente alpagamento delle imposte, già oggetto di compensazione, maggiorate con l'applicazione dipesanti sanzioni, da corrispondere all’Amministrazione finanziaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge,in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv.269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Ed è stato anche precisato che èammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898).

La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.2.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.2.1.

In primo luogo, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata,questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «ove il debito tributario sia compensato con un creditod’imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione incompensazione e al momento dell’utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni,oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l’omessa verifica non esclude lasussistenza dell’elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l’acquisizione delcredito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua lacompensazione» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, Bonicelli, Rv. 286560).Ancora, nel provvedimento impugnato si dà atto della «inesistenza» del credito (pagina1), ipotesi delittuosa in relazione alla quale questa Corte ritiene che, «sotto il profilosoggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indicerivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erariocon una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, mentre, nel caso in cuivengano dedotti crediti “non spettanti”, sebbene certi nella loro esistenza e ammontare,occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non siautilizzabile in sede compensativa (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv.275833; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 34063 del 16/09/2025, Procopio, nonmass.; Sez. 3, n. 34645 del 18/05/2021, Presta, non mass.), indirizzo di legittimità con cui ilprovvedimento impugnato non si confronta affatto, limitandosi ad affermare apoditticamenteil contrario.2.2.

Va in secondo luogo evidenziato come, in sede di riesame di misure cautelari reali,se non è precluso al Tribunale di valutare incidentalmente la sussistenza, sotto il profilo delfumus commissi delicti, di tutti gli elementi costitutivi del reato, quanto al coefficientepsicologico del reato, l’esame deve essere limitato alla sussistenza di elementi che, ictuoculi, ne escludano la sussistenza (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015;Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896).Il sequestro preventivo è, poi, legittimamente disposto in presenza di un reato che risultisussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizidi colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estraneaall’adozione della misura cautelare reale. (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015;Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, DiSalvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; tra le sentenze non massimate: Sez. 3, n. 16086 del13/02/2025, Silvestri; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, Camuffo; Sez. 3, n. 11087 del04/02/2022, Moscaritolo; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021, Caterino).La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha in proposito precisato che, «in tema di misure cautelarireali, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dellapersona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza chegiustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti afondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest’ultimo, la pertinenza del bene alreato e l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati,indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva».Rinvia, in proposito, a Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999, Coppola, Rv. 215089, secondocui «in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinteda quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelarereale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l’imposizione della misura stessae per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presuppostogiustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo dicolpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato,bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui liberadisponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verificadella legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà maisconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astrattapossibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato».La violazione dei principi dianzi esposti appare ancor più marcata laddove, come nelcaso in esame, si proceda per reati in cui la condotta è assistita da dolo generico, in cuimanca, in altre parole, una tensione finalistica della condotta che (in ipotesi) potrebbe, findalla fase cautelare, consentire un vaglio più approfondito dell’elemento psicologico delreato.2.3.

Sotto tale duplice e concorrente profilo di violazione di legge l’ordinanza va dunquecensurata, non avendo fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte in ordine ailimiti del sindacato del Tribunale del riesame in relazione al perimetro in cui può e deveessere delibata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.3.

In conclusione, stante la fondatezza delle doglianze formulate, il provvedimentoimpugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Avellino.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11258/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 609/2026LORENZO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42691/2025GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -PIA VERDEROSAha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino,nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 18 settembre 2025, finalizzato allaconfisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000,contestato al capo E) della provvisoria incolpazione, della somma complessiva di euro12.331.399,24, ove nella disponibilità delle trenta società indicate nel capo di incolpazione,tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], da apporre pro quota,limitatamente alla somma che ciascuna società ha effettivamente compensato, conindividuazione dei relativi importi a cura del Pubblico ministero in fase di esecuzione delsequestro, e, in caso di mancato rinvenimento del profitto diretto nella disponibilità dellesocietà in questione, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, fino almedesimo concorrente importo di euro 12.331.399,24, sui beni immobili o mobili registrati diproprietà dei soggetti indagati per il capo E), tra i quali [OSCURATO:PERSONA], ovvero sui conticorrenti e/o conti deposito titoli agli stessi intestati, anche mediante apprensione di eventualidisponibilità liquide che dovessero essere rinvenute in sede di esecuzione del sequestro, daapporre anche in questo caso pro quota, limitatamente alla somma che ciascuna società haeffettivamente compensato, con individuazione dei relativi importi a cura del Pubblicoministero in fase di esecuzione del sequestro.2.

Avverso l’indicata ordinanza, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellinopropone ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.Deduce il Procuratore ricorrente che il G.I.P. aveva adeguatamente motivato lasussistenza del fumus commissi delicti nel decreto emesso in data 01/09/2025 ed integratocon provvedimento del 18/09/2025, in particolare alle pagine 68 e 79 del decreto del01/09/2025, dove era stata affermata la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi deireati contestati ai capi B) e C) di indebita percezione di erogazioni pubbliche, riciclaggio edauto-riciclaggio, con riferimento ai crediti di imposta c.d.

“super ace”, generati fittiziamentetramite la gestione di n. 79 società prive di requisiti economico-finanziari necessari perl’ottenimento dell’indebita erogazione per complessivi euro 8.965.964,00 e l’utilizzo di n. 86società filtro per la movimentazione dei suddetti crediti “super ace” sui rispettivi cassettifiscali, al fine di non consentire l’identificazione dell’origine delittuosa degli stessi, edassicurarne la disponibilità ai cessionari finali per l’utilizzo in compensazione con i propridebiti tributari e previdenziali (capo E), nonché la ricettazione dei crediti illecitamenteoriginati e movimentati, ricevuti dopo plurime cessioni (capo F).Lamenta conseguentemente che tali argomentazioni non sono state prese inconsiderazione nell’impugnata ordinanza, che appare aver fondato la sua decisione su unamancata consapevolezza dell’indagato circa l’illiceità del credito compensato, senzaconsiderare che, nella valutazione del fumus indiziario, l’elemento soggettivo del reatoassume una valenza diversa e più sfumata rispetto ad altre situazioni processuali; per cui ilricorrente sostiene che la spiegazione alternativa fornita dall’indagato, ovvero la sua buonafede, in considerazione della apparente validità del credito portato in compensazione, nonsia sufficiente ad acclarare la regolarità del comportamento dello stesso, a fronte dellafittizietà del credito di imposta portato in compensazione.Richiama, poi, giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione dellasussistenza del dolo esula dalla sfera di cognizione del Tribunale del riesame, essendoriservata al giudizio di merito, e sulla possibilità di integrare una motivazione sintetica delprovvedimento del G.I.P.3.

E’ pervenuta memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale si eccepisce l’inammissibilità e, comunque, lamanifesta infondatezza del ricorso del Pubblico ministero.

Il ricorso è inammissibile nellaparte in cui censura la motivazione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di vizio nonrientrante nel sindacato di legittimità, tendendo il ricorso ad ottenere una rivalutazione nelmerito delle risultanze investigative acquisite.

Il ricorso è invece manifestamente infondatonella parte in cui deduce la violazione di legge, dove la difesa richiama giurisprudenza dilegittimità in materia di misure cautelari reali, sostenendo che le risultanze investigativeposte a fondamento dei provvedimenti cautelari del G.I.P. del 01/09/2025 e del 18/09/2025avevano consentito di ritenere insussistente, in capo all’assistita, la consapevolezza dellainesistenza dei crediti “super ace”, sia in fase di acquisizione, sia in fase di compensazione,come affermato dal Tribunale del riesame nella ordinanza impugnata, non potendo nonritenersi la buona fede in capo alla indagata ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., proprio in conseguenzadi quel vorticoso passaggio dei crediti avvenuto a monte tra numerose società, la cuicapacità ingannatoria non sarebbe stata superata neanche dall’uso della più accuratadiligenza, tanto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha riportato ad oggi una ingente perdita di euro495.482,24, destinata ad incrementarsi, dovendo la contribuente provvedere nuovamente alpagamento delle imposte, già oggetto di compensazione, maggiorate con l'applicazione dipesanti sanzioni, da corrispondere all’Amministrazione finanziaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge,in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv.269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Ed è stato anche precisato che èammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898).

La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.2.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.2.1.

In primo luogo, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata,questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «ove il debito tributario sia compensato con un creditod’imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione incompensazione e al momento dell’utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni,oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l’omessa verifica non esclude lasussistenza dell’elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l’acquisizione delcredito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua lacompensazione» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, Bonicelli, Rv. 286560).Ancora, nel provvedimento impugnato si dà atto della «inesistenza» del credito (pagina1), ipotesi delittuosa in relazione alla quale questa Corte ritiene che, «sotto il profilosoggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indicerivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erariocon una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, mentre, nel caso in cuivengano dedotti crediti “non spettanti”, sebbene certi nella loro esistenza e ammontare,occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non siautilizzabile in sede compensativa (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv.275833; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 34063 del 16/09/2025, Procopio, nonmass.; Sez. 3, n. 34645 del 18/05/2021, Presta, non mass.), indirizzo di legittimità con cui ilprovvedimento impugnato non si confronta affatto, limitandosi ad affermare apoditticamenteil contrario.2.2.

Va in secondo luogo evidenziato come, in sede di riesame di misure cautelari reali,se non è precluso al Tribunale di valutare incidentalmente la sussistenza, sotto il profilo delfumus commissi delicti, di tutti gli elementi costitutivi del reato, quanto al coefficientepsicologico del reato, l’esame deve essere limitato alla sussistenza di elementi che, ictuoculi, ne escludano la sussistenza (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015;Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896).Il sequestro preventivo è, poi, legittimamente disposto in presenza di un reato che risultisussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizidi colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estraneaall’adozione della misura cautelare reale. (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015;Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, DiSalvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; tra le sentenze non massimate: Sez. 3, n. 16086 del13/02/2025, Silvestri; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, Camuffo; Sez. 3, n. 11087 del04/02/2022, Moscaritolo; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021, Caterino).La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha in proposito precisato che, «in tema di misure cautelarireali, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dellapersona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza chegiustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti afondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest’ultimo, la pertinenza del bene alreato e l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati,indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva».Rinvia, in proposito, a Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999, Coppola, Rv. 215089, secondocui «in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinteda quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelarereale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l’imposizione della misura stessae per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presuppostogiustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo dicolpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato,bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui liberadisponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verificadella legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà maisconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astrattapossibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato».La violazione dei principi dianzi esposti appare ancor più marcata laddove, come nelcaso in esame, si proceda per reati in cui la condotta è assistita da dolo generico, in cuimanca, in altre parole, una tensione finalistica della condotta che (in ipotesi) potrebbe, findalla fase cautelare, consentire un vaglio più approfondito dell’elemento psicologico delreato.2.3.

Sotto tale duplice e concorrente profilo di violazione di legge l’ordinanza va dunquecensurata, non avendo fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte in ordine ailimiti del sindacato del Tribunale del riesame in relazione al perimetro in cui può e deveessere delibata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.3.

In conclusione, stante la fondatezza delle doglianze formulate, il provvedimentoimpugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Avellino.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellinocompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellinocompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino,nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 18 settembre 2025, finalizzato allaconfisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000,contestato al capo E) della provvisoria incolpazione, della somma complessiva di euro12.331.399,24, ove nella disponibilità delle trenta società indicate nel capo di incolpazione,tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], da apporre pro quota,limitatamente alla somma che ciascuna società ha effettivamente compensato, conindividuazione dei relativi importi a cura del Pubblico ministero in fase di esecuzione delsequestro, e, in caso di mancato rinvenimento del profitto diretto nella disponibilità dellesocietà in questione, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, fino almedesimo concorrente importo di euro 12.331.399,24, sui beni immobili o mobili registrati diproprietà dei soggetti indagati per il capo E), tra i quali [OSCURATO:PERSONA], ovvero sui conticorrenti e/o conti deposito titoli agli stessi intestati, anche mediante apprensione di eventualidisponibilità liquide che dovessero essere rinvenute in sede di esecuzione del sequestro, daapporre anche in questo caso pro quota, limitatamente alla somma che ciascuna società haeffettivamente compensato, con individuazione dei relativi importi a cura del Pubblicoministero in fase di esecuzione del sequestro.2. Avverso l’indicata ordinanza, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellinopropone ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.Deduce il Procuratore ricorrente che il G.I.P. aveva adeguatamente motivato lasussistenza del fumus commissi delicti nel decreto emesso in data 01/09/2025 ed integratocon provvedimento del 18/09/2025, in particolare alle pagine 68 e 79 del decreto del01/09/2025, dove era stata affermata la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi deireati contestati ai capi B) e C) di indebita percezione di erogazioni pubbliche, riciclaggio edauto-riciclaggio, con riferimento ai crediti di imposta c.d. “super ace”, generati fittiziamentetramite la gestione di n. 79 società prive di requisiti economico-finanziari necessari perl’ottenimento dell’indebita erogazione per complessivi euro 8.965.964,00 e l’utilizzo di n. 86società filtro per la movimentazione dei suddetti crediti “super ace” sui rispettivi cassettifiscali, al fine di non consentire l’identificazione dell’origine delittuosa degli stessi, edassicurarne la disponibilità ai cessionari finali per l’utilizzo in compensazione con i propridebiti tributari e previdenziali (capo E), nonché la ricettazione dei crediti illecitamenteoriginati e movimentati, ricevuti dopo plurime cessioni (capo F).Lamenta conseguentemente che tali argomentazioni non sono state prese inconsiderazione nell’impugnata ordinanza, che appare aver fondato la sua decisione su unamancata consapevolezza dell’indagato circa l’illiceità del credito compensato, senzaconsiderare che, nella valutazione del fumus indiziario, l’elemento soggettivo del reatoassume una valenza diversa e più sfumata rispetto ad altre situazioni processuali; per cui ilricorrente sostiene che la spiegazione alternativa fornita dall’indagato, ovvero la sua buonafede, in considerazione della apparente validità del credito portato in compensazione, nonsia sufficiente ad acclarare la regolarità del comportamento dello stesso, a fronte dellafittizietà del credito di imposta portato in compensazione.Richiama, poi, giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione dellasussistenza del dolo esula dalla sfera di cognizione del Tribunale del riesame, essendoriservata al giudizio di merito, e sulla possibilità di integrare una motivazione sintetica delprovvedimento del G.I.P.3. E’ pervenuta memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale si eccepisce l’inammissibilità e, comunque, lamanifesta infondatezza del ricorso del Pubblico ministero. Il ricorso è inammissibile nellaparte in cui censura la motivazione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di vizio nonrientrante nel sindacato di legittimità, tendendo il ricorso ad ottenere una rivalutazione nelmerito delle risultanze investigative acquisite. Il ricorso è invece manifestamente infondatonella parte in cui deduce la violazione di legge, dove la difesa richiama giurisprudenza dilegittimità in materia di misure cautelari reali, sostenendo che le risultanze investigativeposte a fondamento dei provvedimenti cautelari del G.I.P. del 01/09/2025 e del 18/09/2025avevano consentito di ritenere insussistente, in capo all’assistita, la consapevolezza dellainesistenza dei crediti “super ace”, sia in fase di acquisizione, sia in fase di compensazione,come affermato dal Tribunale del riesame nella ordinanza impugnata, non potendo nonritenersi la buona fede in capo alla indagata ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., proprio in conseguenzadi quel vorticoso passaggio dei crediti avvenuto a monte tra numerose società, la cuicapacità ingannatoria non sarebbe stata superata neanche dall’uso della più accuratadiligenza, tanto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha riportato ad oggi una ingente perdita di euro495.482,24, destinata ad incrementarsi, dovendo la contribuente provvedere nuovamente alpagamento delle imposte, già oggetto di compensazione, maggiorate con l'applicazione dipesanti sanzioni, da corrispondere all’Amministrazione finanziaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge,in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv.269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che èammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.2. Tanto premesso, il ricorso è fondato.2.1. In primo luogo, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata,questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «ove il debito tributario sia compensato con un creditod’imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione incompensazione e al momento dell’utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni,oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l’omessa verifica non esclude lasussistenza dell’elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l’acquisizione delcredito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua lacompensazione» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, Bonicelli, Rv. 286560).Ancora, nel provvedimento impugnato si dà atto della «inesistenza» del credito (pagina1), ipotesi delittuosa in relazione alla quale questa Corte ritiene che, «sotto il profilosoggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indicerivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erariocon una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, mentre, nel caso in cuivengano dedotti crediti “non spettanti”, sebbene certi nella loro esistenza e ammontare,occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non siautilizzabile in sede compensativa (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv.275833; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 34063 del 16/09/2025, Procopio, nonmass.; Sez. 3, n. 34645 del 18/05/2021, Presta, non mass.), indirizzo di legittimità con cui ilprovvedimento impugnato non si confronta affatto, limitandosi ad affermare apoditticamenteil contrario.2.2. Va in secondo luogo evidenziato come, in sede di riesame di misure cautelari reali,se non è precluso al Tribunale di valutare incidentalmente la sussistenza, sotto il profilo delfumus commissi delicti, di tutti gli elementi costitutivi del reato, quanto al coefficientepsicologico del reato, l’esame deve essere limitato alla sussistenza di elementi che, ictuoculi, ne escludano la sussistenza (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015;Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896).Il sequestro preventivo è, poi, legittimamente disposto in presenza di un reato che risultisussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizidi colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estraneaall’adozione della misura cautelare reale. (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015;Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, DiSalvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; tra le sentenze non massimate: Sez. 3, n. 16086 del13/02/2025, Silvestri; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, Camuffo; Sez. 3, n. 11087 del04/02/2022, Moscaritolo; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021, Caterino).La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha in proposito precisato che, «in tema di misure cautelarireali, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dellapersona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza chegiustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti afondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest’ultimo, la pertinenza del bene alreato e l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati,indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva».Rinvia, in proposito, a Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999, Coppola, Rv. 215089, secondocui «in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinteda quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelarereale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l’imposizione della misura stessae per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presuppostogiustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo dicolpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato,bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui liberadisponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verificadella legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà maisconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astrattapossibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato».La violazione dei principi dianzi esposti appare ancor più marcata laddove, come nelcaso in esame, si proceda per reati in cui la condotta è assistita da dolo generico, in cuimanca, in altre parole, una tensione finalistica della condotta che (in ipotesi) potrebbe, findalla fase cautelare, consentire un vaglio più approfondito dell’elemento psicologico delreato.2.3. Sotto tale duplice e concorrente profilo di violazione di legge l’ordinanza va dunquecensurata, non avendo fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte in ordine ailimiti del sindacato del Tribunale del riesame in relazione al perimetro in cui può e deveessere delibata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.3. In conclusione, stante la fondatezza delle doglianze formulate, il provvedimentoimpugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Avellino.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11258/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 609/2026LORENZO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42691/2025GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -PIA VERDEROSAha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino,nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 18 settembre 2025, finalizzato allaconfisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000,contestato al capo E) della provvisoria incolpazione, della somma complessiva di euro12.331.399,24, ove nella disponibilità delle trenta società indicate nel capo di incolpazione,tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], da apporre pro quota,limitatamente alla somma che ciascuna società ha effettivamente compensato, conindividuazione dei relativi importi a cura del Pubblico ministero in fase di esecuzione delsequestro, e, in caso di mancato rinvenimento del profitto diretto nella disponibilità dellesocietà in questione, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, fino almedesimo concorrente importo di euro 12.331.399,24, sui beni immobili o mobili registrati diproprietà dei soggetti indagati per il capo E), tra i quali [OSCURATO:PERSONA], ovvero sui conticorrenti e/o conti deposito titoli agli stessi intestati, anche mediante apprensione di eventualidisponibilità liquide che dovessero essere rinvenute in sede di esecuzione del sequestro, daapporre anche in questo caso pro quota, limitatamente alla somma che ciascuna società haeffettivamente compensato, con individuazione dei relativi importi a cura del Pubblicoministero in fase di esecuzione del sequestro.2. Avverso l’indicata ordinanza, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellinopropone ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.Deduce il Procuratore ricorrente che il G.I.P. aveva adeguatamente motivato lasussistenza del fumus commissi delicti nel decreto emesso in data 01/09/2025 ed integratocon provvedimento del 18/09/2025, in particolare alle pagine 68 e 79 del decreto del01/09/2025, dove era stata affermata la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi deireati contestati ai capi B) e C) di indebita percezione di erogazioni pubbliche, riciclaggio edauto-riciclaggio, con riferimento ai crediti di imposta c.d. “super ace”, generati fittiziamentetramite la gestione di n. 79 società prive di requisiti economico-finanziari necessari perl’ottenimento dell’indebita erogazione per complessivi euro 8.965.964,00 e l’utilizzo di n. 86società filtro per la movimentazione dei suddetti crediti “super ace” sui rispettivi cassettifiscali, al fine di non consentire l’identificazione dell’origine delittuosa degli stessi, edassicurarne la disponibilità ai cessionari finali per l’utilizzo in compensazione con i propridebiti tributari e previdenziali (capo E), nonché la ricettazione dei crediti illecitamenteoriginati e movimentati, ricevuti dopo plurime cessioni (capo F).Lamenta conseguentemente che tali argomentazioni non sono state prese inconsiderazione nell’impugnata ordinanza, che appare aver fondato la sua decisione su unamancata consapevolezza dell’indagato circa l’illiceità del credito compensato, senzaconsiderare che, nella valutazione del fumus indiziario, l’elemento soggettivo del reatoassume una valenza diversa e più sfumata rispetto ad altre situazioni processuali; per cui ilricorrente sostiene che la spiegazione alternativa fornita dall’indagato, ovvero la sua buonafede, in considerazione della apparente validità del credito portato in compensazione, nonsia sufficiente ad acclarare la regolarità del comportamento dello stesso, a fronte dellafittizietà del credito di imposta portato in compensazione.Richiama, poi, giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione dellasussistenza del dolo esula dalla sfera di cognizione del Tribunale del riesame, essendoriservata al giudizio di merito, e sulla possibilità di integrare una motivazione sintetica delprovvedimento del G.I.P.3. E’ pervenuta memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale si eccepisce l’inammissibilità e, comunque, lamanifesta infondatezza del ricorso del Pubblico ministero. Il ricorso è inammissibile nellaparte in cui censura la motivazione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di vizio nonrientrante nel sindacato di legittimità, tendendo il ricorso ad ottenere una rivalutazione nelmerito delle risultanze investigative acquisite. Il ricorso è invece manifestamente infondatonella parte in cui deduce la violazione di legge, dove la difesa richiama giurisprudenza dilegittimità in materia di misure cautelari reali, sostenendo che le risultanze investigativeposte a fondamento dei provvedimenti cautelari del G.I.P. del 01/09/2025 e del 18/09/2025avevano consentito di ritenere insussistente, in capo all’assistita, la consapevolezza dellainesistenza dei crediti “super ace”, sia in fase di acquisizione, sia in fase di compensazione,come affermato dal Tribunale del riesame nella ordinanza impugnata, non potendo nonritenersi la buona fede in capo alla indagata ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., proprio in conseguenzadi quel vorticoso passaggio dei crediti avvenuto a monte tra numerose società, la cuicapacità ingannatoria non sarebbe stata superata neanche dall’uso della più accuratadiligenza, tanto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha riportato ad oggi una ingente perdita di euro495.482,24, destinata ad incrementarsi, dovendo la contribuente provvedere nuovamente alpagamento delle imposte, già oggetto di compensazione, maggiorate con l'applicazione dipesanti sanzioni, da corrispondere all’Amministrazione finanziaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge,in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv.269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che èammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.2. Tanto premesso, il ricorso è fondato.2.1. In primo luogo, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata,questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «ove il debito tributario sia compensato con un creditod’imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione incompensazione e al momento dell’utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni,oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l’omessa verifica non esclude lasussistenza dell’elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l’acquisizione delcredito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua lacompensazione» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, Bonicelli, Rv. 286560).Ancora, nel provvedimento impugnato si dà atto della «inesistenza» del credito (pagina1), ipotesi delittuosa in relazione alla quale questa Corte ritiene che, «sotto il profilosoggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indicerivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erariocon una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, mentre, nel caso in cuivengano dedotti crediti “non spettanti”, sebbene certi nella loro esistenza e ammontare,occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non siautilizzabile in sede compensativa (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv.275833; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 34063 del 16/09/2025, Procopio, nonmass.; Sez. 3, n. 34645 del 18/05/2021, Presta, non mass.), indirizzo di legittimità con cui ilprovvedimento impugnato non si confronta affatto, limitandosi ad affermare apoditticamenteil contrario.2.2. Va in secondo luogo evidenziato come, in sede di riesame di misure cautelari reali,se non è precluso al Tribunale di valutare incidentalmente la sussistenza, sotto il profilo delfumus commissi delicti, di tutti gli elementi costitutivi del reato, quanto al coefficientepsicologico del reato, l’esame deve essere limitato alla sussistenza di elementi che, ictuoculi, ne escludano la sussistenza (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015;Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896).Il sequestro preventivo è, poi, legittimamente disposto in presenza di un reato che risultisussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizidi colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estraneaall’adozione della misura cautelare reale. (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015;Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, DiSalvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; tra le sentenze non massimate: Sez. 3, n. 16086 del13/02/2025, Silvestri; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, Camuffo; Sez. 3, n. 11087 del04/02/2022, Moscaritolo; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021, Caterino).La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha in proposito precisato che, «in tema di misure cautelarireali, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dellapersona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza chegiustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti afondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest’ultimo, la pertinenza del bene alreato e l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati,indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva».Rinvia, in proposito, a Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999, Coppola, Rv. 215089, secondocui «in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinteda quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelarereale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l’imposizione della misura stessae per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presuppostogiustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo dicolpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato,bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui liberadisponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verificadella legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà maisconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astrattapossibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato».La violazione dei principi dianzi esposti appare ancor più marcata laddove, come nelcaso in esame, si proceda per reati in cui la condotta è assistita da dolo generico, in cuimanca, in altre parole, una tensione finalistica della condotta che (in ipotesi) potrebbe, findalla fase cautelare, consentire un vaglio più approfondito dell’elemento psicologico delreato.2.3. Sotto tale duplice e concorrente profilo di violazione di legge l’ordinanza va dunquecensurata, non avendo fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte in ordine ailimiti del sindacato del Tribunale del riesame in relazione al perimetro in cui può e deveessere delibata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.3. In conclusione, stante la fondatezza delle doglianze formulate, il provvedimentoimpugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Avellino. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellinocompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellinocompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11258/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris