CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 42420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 24 aprile 2024, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati in materia di traffico di stupefacenti giudicati con due diverse sentenze, rilevando che l'istanza era stata già avanzata alla corte di appello di Catanzaro, quale giudice della cognizione, e da questa respinta, senza che tale decisione venisse impugnata; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere l'ordinanza applicato il motivo ostativo stabilito dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. senza tenere conto del fatto che il giudice della cognizione, in realtà, non ha valutato la sussistenza o meno della continuazione, e non l'ha, quindi, esclusa, ma ha solo affermato che non erano stati offerti, dalla difesa, elementi idonei per tale valutazione; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto in contrasto con il dettato normativo e con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, dal momento che il ricorrente sostiene che l'art. 671 cod. proc. pen. escluda la competenza del giudice dell'esecuzione solo quando la continuazione sia stata esplicitamente valutata dal giudice della cognizione, affermando che, nel caso di specie, quest'ultimo avrebbe solo ritenuto che la sua sussistenza non era valutabile, mentre la norma attribuisce la competenza, sull'applicazione della continuazione, al giudice dell'esecuzione sempre che «la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione», qualunque sia il motivo di tale esclusione (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rv. 251993); ritenuta manifestamente infondata anche l'affermazione del ricorrente circa il contenuto della decisione del giudice della cognizione, che non costituirebbe una esclusione dell'istituto, dal momento che il giudice ha esplicitamente disatteso la richiesta dell'imputato per il suo riconoscimento, mancando l'indicazione di elementi idonei per un giudizio positivo, e ritenuto il ricorso, in ogni caso, inammissibile per la sua genericità, non avendo il ricorrente esposto neppure in esso gli indici valutabili positivamente al fine di ritenere sussistente la unicità del disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere est