CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46474/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Ravenna il 10 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle pene ritenute di giustizia, in relazione al reato di cui agii artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., già riqualificato come tentato furto aggravato per entrambi e riconosciuta soltanto in relazione a [OSCURATO:PERSONA] la contestata circostanza aggravante. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo, con un primo motivo, carenza di prova della responsabilità, non risultando alcuna azione violenta tesa a danneggiare il dispositivo antitaccheggio. Inoltre, la refurtiva era stata restituita. 2.1.Con il secondo motivo si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, reputato immotivato e si chiede l'esclusione della recidiva per [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di fatti risalenti nel tempo, con riduzione della pena per entrambi i ricorrenti. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Con riferimento al primo motivo, si osserva che si tratta di questione proposta con l'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione corretta ed immune da censure di ogni tipo. Inoltre, appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte la decisione impugnata nella parte in cui qualifica come aggravato dalla violenza sulle cose il reato, tenuto conto dell'acclarata rimozione dell'apparecchio di sicurezza (cd. ragno) con manovra non consentita (cfr. ex multis, nel senso che la manomissione della placca antitaccheggio integra la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Rv. 270478). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile posto che le statuizioni relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche non devono essere caratterizzate dall'esame di ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, potendo il giudice di secondo grado, negare il beneficio limitandosi ad indicare le ragioni ritenute decisive e determinanti, ai fini del rigetto della richiesta. Ancora, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (in tal senso anche Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). La richiesta di esclusione della recidiva e quella di diminuzione della pena, risultano genericamente proposte senza la specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto su cui fonda, nonché limitandosi il ricorrente, a indicare come risalenti i precedenti penali a carico. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitatívamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]