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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 05482/2024

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6115-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- e [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 5750/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Avellino avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Avellino, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso avvisi di accertamento ICI 2010 e 2011; il Comune resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’inammissibilità del gravame per «mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi» della sentenza di primo grado;

1.2. con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione degli artt.99 e 112 c.p.c.» e si lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione dell’appellata relativamente all’omessa censura, da parte dell’appellante, di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado;

1.3. con il terzo motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e si lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente respinto le censure della contribuente circa l’omessa motivazione dell’atto impugnato;

1.4. con il quarto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., motivazione apparente della Commissione tributaria regionale circa l’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato;

1.5. con il quinto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, circa l’insussistenza dell’edificabilità dell’area;

1.6. con il sesto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 99 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa motivazione circa i seguenti motivi di impugnazione: a ) erroneità ed incongruità del valore accertato dall'ente; b) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 504/92 e s.m.i.; c ) inesistenza di una reale, concreta effettiva ed attuale edificabilità dell'area, anche a cagione dell’insostenibilità economica del suo sviluppo edificatorio; d) gradatamente, violazione dell'art. 31 della l. n. 289/2002 e dell'art. 10 comma 2 della l. n. 212/2000, nonché omesso adempimento dell'obbligo, gravante sul Comune, di informazione del contribuente in ordine al mutato regime urbanistico dell'area di sua proprietà; e) gradatamente, violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 504/1992 e conseguente irrogazione di una somma maggiore di quella asseritamente dovuta; e. gradatamente, violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 sul cumulo di della stessa indole;

1.7. con il ricorso incidentale il Comune lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 ), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente circa il motivo di gravame relativo alla decadenza del potere impositivo per l’annualità 2010, essendosi limitata la Commissione tributaria regionale ad affermare, incidentalmente, quanto segue: «...correttamente decidendo i giudici di primo grado sulla decadenza della pretesa tributaria afferente al 2010», denunciando, in subordine, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, per avere dichiarato la decadenza del Comune relativamente all’annualità 2010 senza tener conto che il possesso dell’area edificabile avrebbe dovuto essere dichiarato entro il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuata la detta dichiarazione; 2.ritiene il Collegio che renda opportuna, la trattazione in pubblica udienza, la particolare rilevanza della questione di diritto circa la permanenza dell’obbligo di dichiarazione, ai fini ICI, per l’annualità 2010 in caso di variazione delle caratteristiche dell’immobile, come nel caso in esame di un terreno che diventa edificabile a seguito dell’adozione di strumento urbanistico (PUC), questione sottesa, in particolare, alla censura, formulata nel ricorso incidentale, in merito all’affermata decadenza del potere impositivo dell’ente locale P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6115-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- e [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 5750/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Avellino avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Avellino, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso avvisi di accertamento ICI 2010 e 2011; il Comune resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’inammissibilità del gravame per «mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi» della sentenza di primo grado; 1.2. con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione degli artt.99 e 112 c.p.c.» e si lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione dell’appellata relativamente all’omessa censura, da parte dell’appellante, di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; 1.3. con il terzo motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e si lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente respinto le censure della contribuente circa l’omessa motivazione dell’atto impugnato; 1.4. con il quarto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., motivazione apparente della Commissione tributaria regionale circa l’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato; 1.5. con il quinto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, circa l’insussistenza dell’edificabilità dell’area; 1.6. con il sesto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 99 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa motivazione circa i seguenti motivi di impugnazione: a ) erroneità ed incongruità del valore accertato dall'ente; b) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 504/92 e s.m.i.; c ) inesistenza di una reale, concreta effettiva ed attuale edificabilità dell'area, anche a cagione dell’insostenibilità economica del suo sviluppo edificatorio; d) gradatamente, violazione dell'art. 31 della l. n. 289/2002 e dell'art. 10 comma 2 della l. n. 212/2000, nonché omesso adempimento dell'obbligo, gravante sul Comune, di informazione del contribuente in ordine al mutato regime urbanistico dell'area di sua proprietà; e) gradatamente, violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 504/1992 e conseguente irrogazione di una somma maggiore di quella asseritamente dovuta; e. gradatamente, violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 sul cumulo di della stessa indole; 1.7. con il ricorso incidentale il Comune lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 ), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente circa il motivo di gravame relativo alla decadenza del potere impositivo per l’annualità 2010, essendosi limitata la Commissione tributaria regionale ad affermare, incidentalmente, quanto segue: «...correttamente decidendo i giudici di primo grado sulla decadenza della pretesa tributaria afferente al 2010», denunciando, in subordine, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, per avere dichiarato la decadenza del Comune relativamente all’annualità 2010 senza tener conto che il possesso dell’area edificabile avrebbe dovuto essere dichiarato entro il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuata la detta dichiarazione; 2.ritiene il Collegio che renda opportuna, la trattazione in pubblica udienza, la particolare rilevanza della questione di diritto circa la permanenza dell’obbligo di dichiarazione, ai fini ICI, per l’annualità 2010 in caso di variazione delle caratteristiche dell’immobile, come nel caso in esame di un terreno che diventa edificabile a seguito dell’adozione di strumento urbanistico (PUC), questione sottesa, in particolare, alla censura, formulata nel ricorso incidentale, in merito all’affermata decadenza del potere impositivo dell’ente locale P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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