CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14948-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 64/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 28/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa riguarda la gestione della [OSCURATO:PERSONA] di Madonna di Campiglio (R.T.A.). Essa è stata promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della R.T.A.) dinanzi al Tribunale di Trento al fine di fare accertare la persistente efficacia del mandato di gestione rilasciato alla società attrice. Il Tribunale ha rigettato tale domanda e ha accolto la domanda riconvenzionale del Ricci, accertando la cessazione del mandato. La corte d'appello di Trento, adita dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha riconosciuto che il mandato di gestione, deliberato nell'assemblea della R.T.A. del 28 ottobre 2007, della prevista durata di anni sei, era pervenuto alla sua naturale scadenza; ha aggiunto che, oltre a tale mandato, la Colini non poteva accampare altro titolo per proseguire nella gestione o per rimanere nella detenzione della struttura. La stessa corte di merito, nell'esaminare il secondo motivo d'appello, ha affermato, quanto alla doglianza sulla validità delle delibere poste a giustificazione delle iniziative assunte dal Ricci nel corso della vicenda, che i vizi fatti valere integravano al limite cause di annullabilità delle stesse delibere. L'annullabilità, però, non era stata fatta valere da alcuno dei soggetti legittimati, essendo perciò infondata la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] di disconoscere i poteri del Ricci. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione di una pluralità di norme e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si sostiene che le delibere della R.T.A., in forza delle quali il Ricci aveva operato nella vicenda, disconoscendo la persistente efficacia del mandato di gestione in capo alla Colini, erano nulle, così come vanamente sostenuto dall'attuale ricorrente nei due gradi di merito. Ric. 2017 n. 14948 sez. 52 - ud. 06-12-2021 -2- La ricorrente precisa che la maturata scadenza del mandato in base al quale essa avrebbe potuto proseguire nella gestione, di per sé, non determina la carenza di interesse a coltivare in sede di legittimità l'eccezione di nullità. Infatti, in assenza di quanto fatto dal Ricci in forza delle deliberazioni nulle, la Colini avrebbe potuto proseguire nella gestione ordinaria fino alla nomina di un nuovo gestore; inoltre avrebbe potuto essere considerata, in un'assemblea regolarmente tenuta, ai fini della designazione quale possibile gestore. Il ricorso è infondato. In primo grado la Colini aveva chiesto, oltre l'accertamento della sussistenza del mandato di gestione, il risarcimento del danno. Rigettata tale domanda, la pretesa risarcitoria non fu riproposta in appello. Infatti, la decisione di primo grado fu impugnata solamente nella parte relativa all'accertata cessazione del mandato alla naturale scadenza del 27 ottobre 2003. In questa sede di legittimità, la ricorrente, senza dolersi della statuizione sulla cessazione del mandato, pone essenzialmente la questione della nullità delle deliberazioni in base al quale il Ricci ha operato nella vicenda. Ma è inevitabile replicare che l'eventuale positivo riscontro di tale ragione di censura lascerebbe comunque ferma la statuizione sulla cessazione del mandato, che la Corte d'appello ha fatto dipendere dal decorso del termine di scadenza dell'incarico, non dalle iniziative assunte dal Ricci in forza delle delibere di cui è denunciata la nullità. La validità di queste delibere, pertanto, riconosciuta dalla corte d'appello, non integra la rafio detidendi: ciò comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (Cass. n. 8755/2018; n. 23635/2010). È stato anticipato che i profili risarcitori, ai quali avrebbero potuto in ipotesi ricondursi le considerazioni sulla perdita di chance, spese dalla ricorrente per giustificare l'interesse all'impugnazione, già non facevano parte della materia controversa in grado d'appello, non Ric. 2017 n. 14948 sez. 52 - ud. 06-12-2021 -3- essendo stato impugnato il rigetto della domanda risarcitoria disposto dal Tribunale. A un attento esame, il ricorso è inammissibile anche sotto diverso profilo. [OSCURATO:PERSONA] non fa parte della R.T.A.; essendo soggetto estraneo al novero dei partecipanti, l'interesse a far valere la nullità delle delibere avrebbe dovuto essere concreto e attuale (cfr. Cass. n. 2334/2012; n. 2670/2020), laddove la ricorrente deduce l'interesse in via di mera ipotesi: se le delibere non fossero state adottate i fatti avrebbero potuto prendere una piega diversa. Si deve aggiungere ancora che la valutazione della Corte d'appello, laddove ha riconosciuto che i vizi in concreto fatti valere dalla [OSCURATO:SOCIETA] (vizi di convocazione e calcolo delle maggioranze) integravano in ipotesi cause di annullabilità delle delibere, è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione. Lo stesso dicasi in ordine alle censure riguardanti l'ampiezza dei poteri conferiti al Ricci con la delibera del 16 giugno 2013, la cui nullità è ancora dedotta con il ricorso sotto il profilo della sua supposta contrarietà al Regolamento della R.T.A. (Cass. SU., n. 9839/2021; n. SU., n. 4806/2005). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese, da distrarsi in favore del difensore del Ricci, in conformità alla richiesta avanzata nel controricorso. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. netta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella Ric. 2017 n. 14948 sez. 52 - ud. 06-12-2021 -4- misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ordina la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore del difensore del ricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2021