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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 agosto 2026

Cassazione n. 24833/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liquidazione [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore , rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giammarini-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimataavverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 292/2024depositata il 19/02/2024.Numero registro generale 6909/2024Numero sezionale 3113/2026Numero di raccolta generale 24833/2026Data pubblicazione 28/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale di Fermoche aveva dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudizialedella reclamante su istanza di [OSCURATO:PERSONA] spa, preso atto delmancato deposito nel termine concesso della proposta di concordatopreventivo con il piano o degli accordi e del mancato assolvimento degliobblighi informativi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 44 CCII.1.1.Rilevava il collegio marchigiano che, sulla base dell'istruttoria, erastata accertata l'esistenza di un debito tributario di rilevantissimo importo(pari a più del doppio di quello vantato dalla creditrice istante e relativoanche a crediti previdenziali da porre in privilegio di primo grado ex art.2778 c.c.), che rendeva evidente il carattere irreversibile della crisieconomica della reclamante e l'infruttuoso tentativo di accesso delladebitrice ad uno strumento regolatorio della crisi e dell'insolvenza.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidatoad un unico motivo; il Fallimento ha svolto difese con controricorso,illustrato con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] spa èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione degli artt. 37, 47, comma4, e 48, comma 6, CCII, con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.:si sostiene che il giudice dopo l’accertamento da parte del Tribunale diallo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza richiesto, nonaveva tenuto conto «della tolleranza manifestata dall’unico creditore cheaveva avanzato richiesta di liquidazione giudiziale ([OSCURATO:PERSONA] spa)Numero registro generale 6909/2024Numero sezionale 3113/2026Numero di raccolta generale 24833/2026Data pubblicazione 28/08/2026ai fini di un eventuale accordo satisfattivo delle proprie pretese creditizie econseguente deposito di atto di desistenza».1.1 La risoluzione o il tentativo infruttuoso di accesso allo strumento dellacrisi e dell’insolvenza (concordato), non determina, a dire della ricorrente,l’automatica dichiarazione della liquidazione giudiziale da parte delTribunale, con la conseguenza che la Corte territoriale aveva errato nelritenere che tale elemento fosse sufficiente e tale da legittimare ilTribunale a una pronuncia di liquidazione giudiziale, esercitando di fattoun potere officioso, in assenza di una richiesta da soggetto legittimato.2 Il motivo è manifestamente infondato.2.1 L’art. 47, comma 4, CCII prevede, tra l’altro, che «il Tribunale, quandoaccerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore,i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazionegiudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiarainammissibile la proposta. … Il Tribunale dichiara con sentenza l’aperturadella liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di unodei soggetti legittimati».

L’art. 48, comma 6, CCII, rubricato“Procedimento di omologazione”, a sua volta stabilisce testualmente che«se il Tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi diristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione,provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno deisoggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale …».2.1 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale nonha affatto dichiarato d’ufficio l’apertura della procedura di liquidazionegiudiziale, essendo pacifica la proposizione dell’istanza di apertura dellaprocedura di liquidazione giudiziale da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa chenon può certamente considerarsi “rinunciata” o “desistita”, comeadombrato della società, per via dell’istanza di rinvio di giorni sessantaformulata dalla banca creditrice istante.Numero registro generale 6909/2024Numero sezionale 3113/2026Numero di raccolta generale 24833/2026Data pubblicazione 28/08/20262.2 Né è predicabile alcuna violazione del contraddittorio o malgovernodelle regole sull’esercizio da parte del giudice dei poteri di disciplina e/odirezione del processo dal momento che del tutto correttamente, avutoriguardo anche alle esigenze di celerità e speditezza dei procedimenti cheriguardano la crisi d’impresa, il Tribunale, accertata l’omissione da partedella debitrice e nel termine assegnato per il deposito della proposta diconcordato preventivo con il piano o degli accordi e della relazione perl’assolvimento degli obblighi informativi, ha, all’ esito dell’udienza per lacomparizione della debitrice [OSCURATO:SOCIETA] e della creditrice [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 44, comma 2, CCII, dichiarato l’apertura dellaprocedura di liquidazione giudiziale.Il ricorso è, quindi, rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spesedel giudizio di cassazione in favore della procedura controricorrente, cheliquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come perlegge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liquidazione [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore , rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giammarini-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimataavverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 292/2024depositata il 19/02/2024.Numero registro generale 6909/2024Numero sezionale 3113/2026Numero di raccolta generale 24833/2026Data pubblicazione 28/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale di Fermoche aveva dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudizialedella reclamante su istanza di [OSCURATO:PERSONA] spa, preso atto delmancato deposito nel termine concesso della proposta di concordatopreventivo con il piano o degli accordi e del mancato assolvimento degliobblighi informativi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 44 CCII.1.1.Rilevava il collegio marchigiano che, sulla base dell'istruttoria, erastata accertata l'esistenza di un debito tributario di rilevantissimo importo(pari a più del doppio di quello vantato dalla creditrice istante e relativoanche a crediti previdenziali da porre in privilegio di primo grado ex art.2778 c.c.), che rendeva evidente il carattere irreversibile della crisieconomica della reclamante e l'infruttuoso tentativo di accesso delladebitrice ad uno strumento regolatorio della crisi e dell'insolvenza.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidatoad un unico motivo; il Fallimento ha svolto difese con controricorso,illustrato con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] spa èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione degli artt. 37, 47, comma4, e 48, comma 6, CCII, con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.:si sostiene che il giudice dopo l’accertamento da parte del Tribunale diallo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza richiesto, nonaveva tenuto conto «della tolleranza manifestata dall’unico creditore cheaveva avanzato richiesta di liquidazione giudiziale ([OSCURATO:PERSONA] spa)Numero registro generale 6909/2024Numero sezionale 3113/2026Numero di raccolta generale 24833/2026Data pubblicazione 28/08/2026ai fini di un eventuale accordo satisfattivo delle proprie pretese creditizie econseguente deposito di atto di desistenza».1.1 La risoluzione o il tentativo infruttuoso di accesso allo strumento dellacrisi e dell’insolvenza (concordato), non determina, a dire della ricorrente,l’automatica dichiarazione della liquidazione giudiziale da parte delTribunale, con la conseguenza che la Corte territoriale aveva errato nelritenere che tale elemento fosse sufficiente e tale da legittimare ilTribunale a una pronuncia di liquidazione giudiziale, esercitando di fattoun potere officioso, in assenza di una richiesta da soggetto legittimato.2 Il motivo è manifestamente infondato.2.1 L’art. 47, comma 4, CCII prevede, tra l’altro, che «il Tribunale, quandoaccerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore,i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazionegiudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiarainammissibile la proposta. … Il Tribunale dichiara con sentenza l’aperturadella liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di unodei soggetti legittimati». L’art. 48, comma 6, CCII, rubricato“Procedimento di omologazione”, a sua volta stabilisce testualmente che«se il Tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi diristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione,provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno deisoggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale …».2.1 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale nonha affatto dichiarato d’ufficio l’apertura della procedura di liquidazionegiudiziale, essendo pacifica la proposizione dell’istanza di apertura dellaprocedura di liquidazione giudiziale da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa chenon può certamente considerarsi “rinunciata” o “desistita”, comeadombrato della società, per via dell’istanza di rinvio di giorni sessantaformulata dalla banca creditrice istante.Numero registro generale 6909/2024Numero sezionale 3113/2026Numero di raccolta generale 24833/2026Data pubblicazione 28/08/20262.2 Né è predicabile alcuna violazione del contraddittorio o malgovernodelle regole sull’esercizio da parte del giudice dei poteri di disciplina e/odirezione del processo dal momento che del tutto correttamente, avutoriguardo anche alle esigenze di celerità e speditezza dei procedimenti cheriguardano la crisi d’impresa, il Tribunale, accertata l’omissione da partedella debitrice e nel termine assegnato per il deposito della proposta diconcordato preventivo con il piano o degli accordi e della relazione perl’assolvimento degli obblighi informativi, ha, all’ esito dell’udienza per lacomparizione della debitrice [OSCURATO:SOCIETA] e della creditrice [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 44, comma 2, CCII, dichiarato l’apertura dellaprocedura di liquidazione giudiziale.Il ricorso è, quindi, rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spesedel giudizio di cassazione in favore della procedura controricorrente, cheliquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come perlegge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferro
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