CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45700/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. in relazione alla detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA] nel carcere di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione Cirelli, tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e l'assenza di idonea motivazione a supporto della decisione. 3. Le censure risultano inammissibili, poiché, a fronte delle spiegazioni precisamente intervenute a giustificazione del diniego (esse mostrano di considerare le concrete condizioni della detenzione e le deduzioni della difesa), in questa sede si evocano, solo in termini del tutto generici, indimostrate violazioni. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ConsOliei- estensore obert. [OSCURATO:PERSONA] kr. O rNi CAN'. 1 P 2021