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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 14796/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, in quanto non si confronta pienamente con la motivazione, nella quale è stato posto in evidenza come il fatto dell'uscita del ricorrente dalla sua abitazione e quello dello scontro con Munteanu fossero comprovati da plurime fonti di prova e non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, essendo emerso anche l'uso di un coltello ed essendo state certificate le lesioni riportate dalla vittima, fermo restando che ai fini del delitto di evasione non rileva la volontà di sottrarsi permanentemente ai controlli, ma la violazione della prescrizione inerente alla permanenza nell'abitazione; Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, preclusa in questa sede„ con riferimento all'ipotesi della particolare tenuità del fatto, non arbitrariamente esclusa dalla Corte che ha valorizzato le modalità della condotta, sfociata in un'aggressione, da cui erano derivate lesioni personali, rilevando inoltre come anche alla luce dei precedenti fosse ravvisabile l'abitualità che assume connotazione ostativa; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, in quanto non si confronta pienamente con la motivazione, nella quale è stato posto in evidenza come il fatto dell'uscita del ricorrente dalla sua abitazione e quello dello scontro con Munteanu fossero comprovati da plurime fonti di prova e non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, essendo emerso anche l'uso di un coltello ed essendo state certificate le lesioni riportate dalla vittima, fermo restando che ai fini del delitto di evasione non rileva la volontà di sottrarsi permanentemente ai controlli, ma la violazione della prescrizione inerente alla permanenza nell'abitazione; Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, preclusa in questa sede„ con riferimento all'ipotesi della particolare tenuità del fatto, non arbitrariamente esclusa dalla Corte che ha valorizzato le modalità della condotta, sfociata in un'aggressione, da cui erano derivate lesioni personali, rilevando inoltre come anche alla luce dei precedenti fosse ravvisabile l'abitualità che assume connotazione ostativa; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 14796/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris