CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06640/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18415/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 35 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso sentenza di Corte d’appello Roma n. 1011/2017 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Oggetto: Pubblico impiego -contratto a termine prorogato - rinuncia al ricorso R.G.N. 18415/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 1011/2017 la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, stipulato con l’Azienda USL Roma C per l’esercizio di mansioni di collaboratore professionale sanitario infermiere (categoria D) relativo all’iniziale periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-9.9.2008 (scadenza più volte prorogata, da ultimo al 9.9.2010); l’illegittimità era stata denunciata dal Murru sotto plurimi profili; 2. l’adito Tribunale, senza entrare nel merito delle contestazioni, aveva ritenuto che la conversione del rapporto fosse preclusa dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e comunque dal principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso; che non esistesse alcuna ipotesi di licenziamento essendo il rapporto cessato per scadenza del termine; che non fosse possibile alcun risarcimento del danno per mancanza di prova; 3. la Corte territoriale respingeva tutte le censuredi cui all’atto di gravame ritenendo la piena legittimità del contratto a termine, la sussistenza della causale di assunzione e del requisito di temporaneità ed eccezionalità della stessa, il rispetto del limite temporale; 4. avverso tale sentenza StefanoMurri ha proposto ricorso per cassazione; 5. l’Azienda USL Roma 2 (già Azienda USL Roma C) ha resistito con controricorso; 6. è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del Murro, confermato in sede di memoria, cui ha fatto seguito l’accettazione da parte dell’Azienda USL Roma 2. Consideratoche: 1. è intervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore, seguita da rituale accettazione dell’Azienda USL Roma 2; 2. deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del processo exartt. 390 e 391 cod. proc. civ.; 3. di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese avuto riguardo alla accettazione (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.); 4. non vi sono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie. P.Q.M. R.G.N. 18415/2017 Pag.La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 1