CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; WZIA CAti ~il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e p flf}4,144 roAvn .S rinlit ft) A 0:1,c,'nVtr pl 43141 etre ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23 dicembre 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento dell'8 ottobre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 1.710.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 23 novembre 2018, in concorso con terze persone, in parte rimaste ignote, per trarne profitto, anche indiretto, aveva effettuato il trasporto di sessantotto migranti dalla Libia in direzione di Lampedusa, procurandone l'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato; in particolare, li aveva trasportati sino al largo delle coste italiane, ove li aveva trasferiti su piccole imbarcazioni, sino ad allora trascinate a traino, senza fornirgli viveri né presidi di salvataggio, in numero superiore a quello previsto per una navigazione in sicurezza, esponendoli in tal modo a rischio per la vita e l'incolumità. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 írci. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe in maniera errata ritenuto che l'imputato fosse stato coinvolto nell'attività delinquenziale per il semplice fatto che lo stesso aveva partecipato attivamente alla traversata, trascurando di considerare che quest'ultimo era stato costretto a prestare la sua opera sotto minaccia di morte, prospettate anche nei confronti dei propri familiari, rimasti in Africa. Nel ricorso, pertanto, si lamenta la doppia misura con la quale è stato valutato il comportamento minaccioso degli organizzatori della tratta, che da una parte aveva giustificato l'acquisizione ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni precedentemente rese dai migranti, ma dall'altra non era stato considerato elemento in forza del quale ritenere credibili le dichiarazioni rilasciate dall'imputato, il quale era stato costretto a svolgere un ruolo del tutto secondario (addetto alla distribuzione dell'acqua e del cibo). 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., perché non vi era agli atti alcunospecìfico e concreto elemento dal quale desumere che i testimoni fossero stati minacciati dopo che avevano rilasciato le sommarie informazioni e prima di effettuare l'incidente probatorio. Secondo il ricorrente, infatti, i migranti si erano limitati a esprimere un generico timore di essere riconosciuti, circostanza che avrebbe potuto determinare solo un pericolo per i familiari rimasti nel paese di origine. Il ricorrente, quindi, ritiene che il giudice di merito in maniera ingiustificata avrebbe acquisito le dichiarazioni dei migranti, rese durante la fase delle indagini preliminari e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, posto che la loro paura era solo putativa e gli stessi se fossero effettivamente sottoposti a minacce, «non avrebbero palesato con grandi evidenze e davanti agli imputati la volontà di non procedere all'incidente probatorio senza l'uso dei sistemi di protezione della propria identità personale, mentre avrebbero semplicemente ritrattato davanti agli imputati ed alla luce del sole senza nemmeno dare adito a sospetti». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che la dedotta sussistenza della scriminante dello stato di necessità difettava di prova, considerando che i migranti escussi, i quali avevano fornito dichiarazioni convergenti tra loro, avevano affermato che l'imputato aveva fatto parte dell'equipaggio e che, a differenza loro, una volta che le imbarcazioni erano giunte in prossimità delle coste italiane, lo stesso imputato era rimasto con gli altri soggetti egiziani sull'imbarcazione per fare rientro in Libia. Il giudice d'appello, quindi, ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che, come già rilevato dal giudice di primo grado, la versione fornita dall'imputato fosse del tutto inverosimile, poiché appariva contraddittorio sostenere di essere stato costretto a imbarcarsi dagli organizzatori del viaggio e di aver mantenuto, dopo che la traversata era quasi giunta a buon fine, la libertà di decidere se fare rientro in Libia con gli altri componenti l'equipaggio, nonostante fosse stato da loro intimidito e minacciato per tutta la durata della traversata. Va evidenziato, quindi, che le doglianze del ricorrente sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito; sul punto, il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato accertato. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputato. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità. Giova in diritto evidenziare che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808). Secondo il legislatore, quindi, qualunque elemento, non inquadrabile in categorie predefinite, e la cui individuazione spetta al giudice, può risultare sintomatico della violenza o della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività. Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte di appello, la quale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che la ritrattazione operata dalle persone sentite in incidente probatorio era da ritenersi del tutto inattendibile, poiché risultava priva di spiegazione la negazione della veridicità del riconoscimento dell'imputato effettuato con certezza nell'immediatezza dei fatti e la contestazione della fedeltà della traduzione delle dichiarazioni rese. Il motivo di ricorso, inoltre, è infondato, considerando che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato altresì che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" per ritenere sussistente l'intimidazione del medesimo, affinché non deponga o deponga il falso, possono essere desunti anche da circostanze emerse prima e fuori dal dibattimento e sono ravvisabili anche quando l'intimidazione sia stata rivolta dall'imputato o da terzi a persone vicine al teste e sia ragionevole ritenere che egli ne sia stato reso partecipe nell'immediatezza (Sez. 5, n. 13176 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275622). Nella medesima sentenza, la Corte ha avuto modo di chiarire in modo ineccepibile che è evidente che un teste può considerarsi intimidito non solo quando la minaccia sia stata formulata direttamente nei suoi confronti, ma anche quando sia stata rivolta a persone allo stesso vicine (come un familiare rimasto in Africa). D'altronde, nessun ostacolo all'applicazione dell'art. 500,comma 4,cod. proc. pen. deriva dalla celebrazione dell'incidente probatorio, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che anche quando la ritrattazione del testimone avviene nel corso dell'incidente probatorio, le dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle indagini preliminari possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ove il giudice ritenga che il soggetto esaminato sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta di denaro o altra utilità. La sede dell'incidente probatorio, infatti, deve ritenersi analoga a quella del dibattimento, in ragione della identica finalità di assunzione della prova nel contraddittorio delle parti. (Sez. 1, n. 6683 del 13/06/2013 - dep. 2014 - Cyrbia, Rv. 259161 - 01). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.