CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23185/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 30 ottobre 2024, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le sentenze dai medesimi indicate, rideterminando la pena complessiva pari a anni 4, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.270,00 di multa ciascuno. Ha invece rigettato l'istanza la possibilità di estendere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, già applicata per uno dei reati posti in continuazione, alla pena come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione, essendo superati i limiti di pena posti dall'art. 20-bis cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, formulando un'unica articolata censura con la quale denunciano vizio di motivazione e vizio di violazione di legge. I ricorrenti censurano il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare avanzata da entrambi, atteso che il Tribunale, nel ritenere che fossero superati i limiti di pena previsti dall'art. 53, I. n. 689 del 1981 avrebbe violato il disposto dell'art. 70 della stessa legge, il quale prevede che resti ferma la sostituzione quando la pena residua da espiare sia inferiore a quattro anni. Secondo la difesa, l'art. 53 troverebbe applicazione sono allorché il reato continuato sia riconosciuto in sede di cognizione, mentre nel caso in esame, poiché il vincolo della continuazione era stato riconosciuto in sede esecutiva, in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., doveva trovare applicazione l'art. 70, comma 3. Invero, a differenza di quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, l'ambito di applicazione di tale disposizione non sarebbe circoscritto all'ipotesi del cumulo di pene, ma afferirebbe alla fase di esecuzione delle pene, a prescindere se si tratti di esecuzione di pene poste in cumulo materiale, ovvero di pene poste in continuazione ex art. 81 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati. 2. Essi pongono la questione della determinazione del limite di pena previsto ai fini della applicazione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen., e dell'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'art. 70, comma 3, I. n. 689 del 1981 con riguardo alla possibilità di tener conto a tal fine del cd. "p resof f e rto". 2.1. È opportuno premettere che la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, introdotta dalla richiamata legge n. 689 del 1981, espressione del tendenziale sfavore dell'ordinamento penale per l'espiazione carceraria di breve durata, è stata profondamente incisa dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. Le modifiche apportate all'originaria disciplina sono state rivolte alla valorizzazione dell'istituto, al fine di affiancare alla pena detentiva un diverso sistema sanzionatorio dotato sostanzialmente di pari dignità (come reso già esplicito dalla denominazione di «pene», anziché come in precedenza, «sanzioni»), che consenta al condannato - al ricorrere dei presupposti - di espiare la condanna mediante una misura differente da quella carceraria (Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, Staffieri, Rv. 286360 - 01, in motivazione). 2.2. L'art. 71, d.lgs. n. 150 del 2022, oltre ad operare una rivisitazione delle tipologie di pene, ne ha ampliato l'ambito applicativo, innalzando fino a quattro anni il limite di pena detentiva compatibile con l'ammissione alle pene sostitutive (art. 53, legge n. 689 del 1981). Inoltre, è stata accentuata la finalità special preventiva di tale rinnovato sistema sanzionatorio, essendone prevista l'applicabilità sul presupposto che le pene sostitutive siano idonee a scongiurare il pericolo di recidiva attraverso la previsione di opportune prescrizioni (art. 58, I. n. 689 del 1981). Dal punto di vista processuale, il giudizio di cognizione è stato individuato come la sede naturale per la loro applicazione, eventualmente anche attraverso la fissazione di un'apposita udienza (art. 545 bis cod. proc. pen.). Tali caratteristiche rendono chiaro che le pene sostitutive, pur accomunate alle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario dalla finalità di offrire una opportunità di risocializzazione diversa dalla tradizionale pena detentiva (Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023, dep. 2024, De, Rv. 286129 - 01), mantengono presupposti e ambiti applicativi differenti. 2.3. La riforma Cartabia ha poi modificato le modalità di determinazione del limite quantitativo di pena sostituibile nel caso di reato continuato. L'art. 53, I. n. 689 del 1981, nell'attuale formulazione, stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. In tal modo il legislatore, superando il precedente regime, ha inteso fare riferimento alla pena finale complessiva risultante a seguito degli aumenti determinati per il concorso formale o per la continuazione. Il giudice potrà, dunque, sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva complessiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" - non potrà in ogni caso essere superato (Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta, Rv. 286748 - 01; Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, Corrotto, Rv. 285836). Si è in proposito chiarito che il limite di pena sostituibile deve essere riferito alla pena concretamente e conclusivamente irrogata dal giudice della cognizione, e «non già alla pena residua eventualmente da espiare dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, Corrotto, cit. in motivazione). Occorre inoltre considerare che, se - come si è detto - la sede di applicazione di tale disciplina è quella del giudizio di cognizione, tuttavia legislatore delegato ha previsto una disciplina transitoria al fine di consentire l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni anche ai processi in corso, laddove siano più favorevoli al reo (art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), attribuendo al giudice dell'esecuzione il compito di conoscere le istanze rivolte alla applicazione della stessa. 2.4. Diverso è l'ambito di applicazione dell'art. 70, I. n. 689 del 1981, il quale disciplina la differente ipotesi del cumulo in sede esecutiva di pene irrogate con più sentenze di condanna definitive, le quali hanno già disposto l'applicazione di sanzioni sostitutive. In tal caso è previsto che, se più reati importano pene sostitutive, anche diverse, e il cumulo delle pene sostituite non eccede quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti dell'art. 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità. Il terzo comma stabilisce che, se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro. Trattasi di disciplina che rileva solo in sede esecutiva e che regola la concorrenza dei titoli esecutivi, attribuendo rilevanza alla pena già espiata, essendo ispirata dall'intento di mantenere ferma l'esecuzione delle pene sostitutive già applicate con sentenze irrevocabili. Essa, pertanto, non riguarda il differente fenomeno del reato continuato ritenuto in sede di cognizione, ove il giudice infligge un'unica pena detentiva contestualmente sostituita ex art. 53; in questo caso per la determinazione dei limiti massimi per la sostituzione si deve tener conto delle pene contenute in sentenze già irrevocabili per le quali si ritenga sussistente la continuazione dei reati (Sez. 6, n. 42982 del 17/09/2024, Rv. 287265 - 01). 3. Il caso in esame è caratterizzato dalla circostanza che il riconoscimento della continuazione è avvenuto in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ed ha avuto ad oggetto anche un reato in relazione al quale, in sede di cognizione, la pena detentiva era stata sostituita con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva. Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'istanza formulata dai ricorrenti di estendere la pena sostitutiva già applicata ad uno dei reati anche all'altro reato posto in continuazione, ha correttamente escluso che potesse trovare applicazione l'art. 70, comma 3, I. n. 689 del 1981. Ed invero, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, il giudice deve operare una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Come chiarito dalle Sezioni unite, attraverso l'art. 671 cod. proc. pen., il legislatore ha operata la trasposizione integrale in executivis della disciplina della continuazione dettata dall'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. Ne consegue che, in tale sede, viene in rilievo la disciplina del reato continuato e dunque dei limiti di pena stabiliti dall'art. 53, I. n. 689 del 1981 ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive, mentre non può trovare applicazione l'art. 70, comma 3, il quale disciplina il fenomeno affatto diverso della esecuzione di pene sostitutive concorrenti e del cumulo delle pene detentive sostituite, per il quale soltanto, rileva la pena già espiata. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto dei ricorsi. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/04/2025 Il Consigliere este