CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 30040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 02/05/2022 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componènte [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di L'Aquila ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 31 marzo 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Teramo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la custodia in carcere in relazione al reato di cessione di cocaina ed eroina in favore di vari soggetti, di cui al capo A della provvisoria incolpazione. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo inosservanza di legge penale in relazione alla ritenuta gravità indiziaria erroneamente affermata sulla sola presenza del ricorrente all'interno della propria abitazione di residenza e, al più, di una mera connivenza non punibile. Inoltre, illogica è l'esclusione della condotta dalla ipotesi di lieve entità, apoditticamente affermata sulla base della pretesa detenzione da parte del ricorrente di grosse quantità di sostanza stupefacente, a fronte di cessioni tutte di modestissimo rilievo. Si censura, infine, la carenza della motivazione sulla ricorrenza di esigenze cautelari da tutelarsi con misura meno grave. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure alla ritenuta gravità indiziaria sono genericamente proposte per ragioni di fatto correlate ad una inaccessibile rivalutazione indiziaria rispetto alla individuazione della piena partecipazione del ricorrente alla attività di spaccio facente capo al proprio nucleo familiare e svolgentesi nella relativa abitazione in ragione delle dichiarazioni di diversi acquirenti che - da un lato - avevano ricevuto la droga direttamente dal ricorrente, in possesso di un più cospicuo quantitativo dal quale ricavava le dosi da cedere, e - dall'altro - avevano acquistato presso l'abitazione sotto la vigilanza dello stesso ricorrente. 2. Del pari inammissibile perché manifestamente infondata è la censura in ordine alla qualificazione del fatto che - per escludere l'ipotesi di lieve entità - ha correttamente considerato, al di là della entità delle singole cessioni, la continuatività ed organizzazione della attività illecita in uno alla disponibilità di cospicue quantità di stupefacente di diversa natura in funzione della soddisfazione di una folta clientela per un lungo periodo di tempo.La ordinanza gravata si è così conformata alla giurisprudenza di legittimità che subordina l'inquadramento del fatto nella c.d. fattispecie lieve al favorevole giudizio su tutti i parametri indicati nella disposizione, sia quelli che attengono alla quantità, che quelli che attengono ai mezzi ed alle modalità dell'azione. In tal senso Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, [OSCURATO:PERSONA] ha tracciato il percorso interpretativo da intraprendere ai fini dell'inquadramento della fattispecie, operando un complessivo vaglio degli indici di lieve entità elencati dalla disposizione di all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], infatti, è necessaria una valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati ed "è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi". 3. Generica è la censura sulla adeguatezza della misura adottata, puntualmente motivata in relazione alla concreta gravità della condotta e del contesto in cui si è realizzata, tenuto conto anche del divieto di cui all'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. in cui è incorso il ricorrente per la precedente condanna per evasione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter d