CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 30935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34529-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucullo n . 24, presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Lavoro pubblico stabilizzazione requisiti appalto di servizi R.G.N.34529/2018 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 255/2017 della Corte d’appello di Cagliari, sezione dist accata di Sassari , depositata il 18/05/2018 r.g.n. 265/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA] intese all’accertamento del proprio diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione e ad essere immessa nei ruoli regionali, con inquadramento di funzionario di livello D; 2. la Corte territoriale, disattese le eccezioni di inammissibilità dell’appello e di novità delle questioni dedotte, ha rilevato che la Sedda aveva partecipato alla selezione per il conferimento dell’incarico di natura libero professionale avente ad oggetto consulenza da rendere quale esperto in sistemi CAD-GIS, con incarico protratto dal dicembre 2007 al 31 dicembre 2009; 2.1. il giudice d’appello ha ritenuto che la Sedda non fosse in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione, perché aveva stipulato un contratto di appalto di servizi, non preceduto da alcuna valutazione comparativa di professionalità in quanto l’aggiudicazione dell’appalto era stata deliberata sulla base del criterio del miglior ribasso formulato dai candidati ritenuti congruied ha aggiunto che ai fini dell’accesso alla procedura di stabilizzazione non si poteva fare leva sulla natura effettivamente subordinata della prestazione; 3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Sedda articolando cinque motivi, cui resiste la Regione [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; 4. la controricorrente, con il patrocinio di ulteriore difensore, ha depositato memoria. Ritenuto che: 1. con il primo motivo si censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 342, 436-bis e 434 cod. proc. civ., sul rilievo che l’appello della Regione doveva essere dichiarato inammissibile; 1.1. il motivo è inammissibile perché la censuranon rispetta gli oneri di specificazione e di allegazione, requisitiessenziali, ai sensi dell’art.366, comma 1, n. 4 e n. 6 cod. proc. civ., in conformità alla costante interpretazione di questa Corte (fra molte, Cass. Sez. L, 04/02/2022 n. 3612, secondo cui «la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza»); 2. con il secondo motivo si deduce,sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 416 cod. p roc . c iv . , perché l’amministrazione, contumace in primo grado, non aveva contestato i fatti posti a fondamento della domanda; 2.1. il motivo è manifestamente infondat o , considerato che, come risulta anche dalla sentenza impugnata, l’amministrazione s i era costituita tardivamente in primo grado e tale comportamento processuale non può certamente essere qualificato in termini di mancata contestazione (in tal senso, Cass. Sez. 3, 24/05/2023, n. 14372, che ribadisce come neppure alla contumacia può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore «dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio»); 3. con il terzo motivosi deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 36 l. regionale n. 2 del 2007 e dell’art. 3 l. regionale n. 3 del 2009, nonché dell’art. 2094 cod. civ., degli artt. 61-69 del d.lgs. n. 276 del 2003, degli artt. 3 e 35 Cost, degli artt.1322 e 2094 cod. civ., e si prospetta anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. civ ., nonché il vizio di omessa motivazione ovvero di motivazione apparente. In particolare, la ricorrente premette di avere stipulato un contratto di lavoro a progetto ex art. 61 del d.lgs.n. 276 del 2003 e, quindi, di collaborazione coordinata e continuativa, e imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato il rapporto intercorso tra le parti, aggiungendoche doveva essere in ogni caso valorizzata l’effettiva subordinazione che aveva caratterizzato il rapporto; 3.1. il motivo - in disparte i profili di inammissibilità - è comunque infondato, in conformità al precedente di questa Corte(Cass. Sez. L 10/03/2021, n. 6718), cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendone e richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per cui lo svolgimento in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, non è valorizzabile ai fini dell’accesso alla procedura di stabilizzazione, atteso che le norme in materia, prevedendo un regime speciale di reclutamento finalizzato a sanare situazioni di precariato formalizzate, costituiscono una deroga al principio dell’accesso mediante concorso, di cui all’art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati; 4. con il quarto motivosi denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 36 l. regionale n. 2 del 2007, dell’art.97 Cost., dell’art. 2 l. regionale n. 3 del 2009, nonché degli artt. 35, 36 e 63 del d.lgs. 165 del 2001, dell’art. 82 del d.lgs. n. 163 del 2006 (ora art. 95 codice degli appalti), e si prospetta anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. civ. In particolare, la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata che ha qualificato la procedura di conferimento dell’incarico ricoperto in termini di non concorsualità, sostenendo, di contro, che la valutazione sarebbe stata comparativa e il criterio economico solo residuale; 4.1. il motivo è inammissibile, perché attraverso lo sche ma della violazione di legge si mira in realtà a proporreuna diversa lettura del contratto e delcarattere concorsuale o meno della procedura seguita per la selezione di conferimento dell’incarico, al fine di pervenire ad una ricostruzione in punto di fatto difforme da ll’approdo nella sentenza impugnata, accertamento insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., che nella specie viene dedotto in difetto dei requisiti di chiarezza e specificità, non potendosi comprendere in termini apprezzabili quale sarebbe il fatto decisivo la cui omessa valutazione si censura (tale non potendo reputarsi, all’evidenza, la dedotta circostanza che la Regione abbia effettuato una procedura per l’assunzione di personale con contratti di collaborazione coordinata e coordinativa previo espletamento di procedure selettive comparative), tanto più ove si consideri il lineare percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito sul punto . Peraltro, il motivo difetta anche di specificità quantoagli estremi della procedura soggetta a scrutinio né prospetta la violazione delle norme in tema di interpretazione; 5. con il quinto motivosi censura, infine , la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 346, 343,112 e 132 cod. proc. c iv . perché ha errato il giudice d’appello nel ritenere di non potere pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno in assenza di appello incidentale, prospettando la censura anche ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; 5.1. anche l’ultima censura non si sottrae al giudizio di inammissibilità per difetto di specificità , dal momento che nella sentenza impugnata si legge, in riferimento alla decisione di primo grado, che le ulteriori domande proposte sono state rigettate, sicché la ricorrente avrebbe almeno dovuto chiarire se tale pronuncia si riferiva solo alla domanda di risarcimento correlata alla tardiva assunzione (svolta in via principale, come si deduce dalle conclusioni riportate nella prima parte del ricorso), ovvero anche alla domanda risarcitoria svolta in via subordinata, sulla quale si incentra la censura di cui al quinto motivo. In difetto di tale specificazione, essenziale affinchéil giudice di legittimità possa accedere agli atti superando le opposte risultanze della sentenza impugnata, rimane preclusa la cognizione di questa Corte, come già espresso in relazione al primo motivo; 6. il ricorso va quindi respinto; 7. alla soccombenza non segue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in quanto il controricorso, limitato alla costituzione in giudizio senza lo svolgimento di effettive difese,va dichiarato inammissibile per difetto del requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., al quale rinvia l’art. 370 cod. proc. civ., perché «contraddire al ricorso, senza indicarne i motivi, senza indicare cioè le ragioni giuridiche ad esso contrarie, non solo svilisce la natura in sé del controricorso, quale atto di difesa, ma priva l’atto anche del raggiungimento dello scopo, al quale è destinato, di resistenza al ricorso» ( in tal senso Cass. Sez. L, 11/05/2021, n. 12424 , e precedenti ivi richiamati);8. l’inammissibilità del controricorso sollecita, sempre ai fini della disciplina delle spese, la questione consequenziale in ordine all’ammissibilità della memoria depositata dalla stessa parte in vista della trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.; sul punto, occorre dare continuità al principio secondo cui non può essere riconosciuta alcuna rituale attività svolta in questa sede, atteso che «Nell’ambito del procedimento cameraledi cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita» (Cass. Sez. L, 29/10/2020, n. 23921; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 11/02/2022, n. 4428 e Cass. Sez. L, 20/05/2022, n. 16460);9. in definitiva, il controricorso e la memoria depositati dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] sono inammissibili e, pertanto , non è dovuto rimborso spese in favore della medesima Regione; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato