CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 48928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 30/03/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso definito ex art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza, eseguito dall'ufficio locale marittimo di Cariati, e del contestuale decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dal Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Castrovillari, in data 8 marzo 2022, per il reato di cui all'art. 1161 codice della navigazione. Il sequestro veniva eseguito, per quanto di interesse, sottoponendo a vincolo l'area demaniale marittima concessa in uso all'odierno ricorrente, posto che questi non aveva provveduto alla rimozione delle opere su cli esso installate al termine del periodo di utilizzo indicato nel titolo abilitante. 2.11 ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza è articolato in un unico motivo in cui si lamenta il vizio di violazione di legge per mancanza del fumus del reato contestato. Si deduce che l'uso dell'area circoscritto al periodo di quattro mesi all'anno non implica che la permanenza delle strutture utilizzate ai fini commerciali nel periodo indicato, costituisca nel restante periodo dell'anno occupazione abusiva del suolo demaniale; e che, in ogni caso, il fumus sarebbe, carente anche perché le strutture istallate sul suolo, al momento dell'accesso da parte dei militari dell'Arma dell'ufficio locale marittimo di Cariati, non erano risultate "in utilizzo". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 2.Con nota trasmessa via PEC il 12 settembre 2022, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso rappresentando che il prevenuto era stato ammesso dal Gip di Castrovillari alla definizione del procedimento penale per cui è ricorso a mezzo dell' oblazione, con relativa estinzione del reato contestato. Alla rinuncia al ricorso, il difensore ha allegato l'ordinanza del Gip di ammissione all'oblazione. Ne discende che si è verificata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso derivante da causa non imputabile al ricorrente, che rende inammissibile l'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. peri. 3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende poiché è riconducibile a modifiche del regime cautelare, intervenute nelle more della decisione del ricorso, e dunque ad una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, riconosciuta dall'ordinamento e fondata su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del presente ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di