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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26531/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Messina di conferma della sentenza con la quale il Tribunale locale lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Con il ricorso, affidato a tre motivi si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio; .al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonché al vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

2. L'impugnazione è inammissibile.

3. Il primo motivo è reiterativo delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è inoltre generico e aspecifico.

E' consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, peraltro richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")].

Nel caso in esame, la Corte di appello ha richiamato la deposizione del teste che aveva redatto l'informativa da cui risultava che il ricorrente era stato già fermato il 2 settembre alla guida di un veicolo senza patente di guida in quanto mai conseguita nonché i verbali di contestazione acquisiti da cui è stata desunta la piena prova della guida senza patente reiterata nel biennio contestata stante la mancata prova della impugnazione.

24. Parimenti inammissibile è il motivo afferente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. che non si confronta con l'ampia motivazione posta a fondamento del giudizio espresso dalla Corte territoriale che non ha mancato di evidenziare come il [OSCURATO:PERSONA] «dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale ... ha in passato, in più occasioni, condotto veicoli senza titolo abilitativo alla conduzione» che, per quanto, «oggetto di depenalizzazione, da esse può certamente desumersi l'abitualità della condotta per escludere l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.».

In proposito va ricordato il consolidato principio sancito da questa Corte di legittimità secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (cfr. ex multis Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01; Sez. 7 n. 9349 del 19/02/2025, Cassar, non mass.).

5. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ricorso non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale.

La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ha posto l'accento sui diversi precedenti in materia di evasione, stupefacenti nonché di rapina ed escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento.

Solo per ragioni di completezza va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna deleg ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Messina di conferma della sentenza con la quale il Tribunale locale lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Con il ricorso, affidato a tre motivi si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio; .al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonché al vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 2. L'impugnazione è inammissibile. 3. Il primo motivo è reiterativo delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è inoltre generico e aspecifico. E' consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, peraltro richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")]. Nel caso in esame, la Corte di appello ha richiamato la deposizione del teste che aveva redatto l'informativa da cui risultava che il ricorrente era stato già fermato il 2 settembre alla guida di un veicolo senza patente di guida in quanto mai conseguita nonché i verbali di contestazione acquisiti da cui è stata desunta la piena prova della guida senza patente reiterata nel biennio contestata stante la mancata prova della impugnazione. 24. Parimenti inammissibile è il motivo afferente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. che non si confronta con l'ampia motivazione posta a fondamento del giudizio espresso dalla Corte territoriale che non ha mancato di evidenziare come il [OSCURATO:PERSONA] «dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale ... ha in passato, in più occasioni, condotto veicoli senza titolo abilitativo alla conduzione» che, per quanto, «oggetto di depenalizzazione, da esse può certamente desumersi l'abitualità della condotta per escludere l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.». In proposito va ricordato il consolidato principio sancito da questa Corte di legittimità secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (cfr. ex multis Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01; Sez. 7 n. 9349 del 19/02/2025, Cassar, non mass.). 5. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ricorso non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale. La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ha posto l'accento sui diversi precedenti in materia di evasione, stupefacenti nonché di rapina ed escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento. Solo per ragioni di completezza va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna deleg ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila. 3 P.Q.M
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