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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 agosto 2026

Cassazione n. 24369/2026

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[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 59B62- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 66A09 B616B), titolaredell’impresa con ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 34R01 E506F);- controricorrente -nonchéNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026LISI PASQUALE ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 45P28A893Q),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 62S23 E506P);- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 410/2021,pubblicata il 7 aprile 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del10 luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.- [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] ottennedal Tribunale di Lecce un decreto ingiuntivo con cui venne intimato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta UnipolSai AssicurazioniS.p.A.) il pagamento della somma di euro 44.891,00, quale creditodifferenziale tra gli importi che tale compagnia si era obbligata acorrispondere al [OSCURATO:PERSONA] in virtù del contratto del 5 dicembre 2006 perciascun incarico espletato nel campo dell'infortunistica stradale e quellieffettivamente erogati.L’ingiunta propose opposizione eccependo, tra l’altro, l’inefficaciadel contratto del 5 dicembre 2006, l’insussistenza del credito azionatodalla [OSCURATO:PERSONA] e chiese l’autorizzazione alla chiamata incausa di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sottoscritto il predetto contratto,qualificandosi legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA],mentre era, in realtà, solo un dipendente della Unipol AssicurazioniS.p.A., senza avere alcun potere di rappresentare la società.[OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo la conferma del decretoingiuntivo opposto.

Si costituì in giudizio anche il terzo chiamato LisiPasquale chiedendo la declaratoria di inammissibilità, improcedibilitàNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026ed infondatezza della domanda di garanzia impropria spiegata nei suoiconfronti.Il Tribunale di Lecce, con la sentenza di primo grado, disattesal’eccezione di incompetenza per territorio, respinse l’opposizioneritenendo che il contratto del 5 dicembre 2006, concluso dal falsusprocurator, fosse idoneo a vincolare la rappresentata apparente,[OSCURATO:SOCIETA]., in applicazione dei principigiurisprudenziali elaborati in materia di “rappresentanza apparente” inrelazione alla condotta di adempimento (parziale) del contrattoazionato (così come di due precedenti contratti sottoscritti dalmedesimo asserito falsus procurator, [OSCURATO:PERSONA]) tenuta daUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]., tale da ingenerare nel titolaredell’impresa [OSCURATO:PERSONA] il ragionevole e incolpevoleaffidamento in ordine al fatto che il rappresentante apparente avessel’effettivo potere di concludere anche il contratto del 5 dicembre 2006.Respinse anche la domanda di garanzia impropria propostadall’opponente nei riguardi del terzo chiamato in causa.2.- Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello laUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]Nel giudizio d’appello si sono costituiti sia [OSCURATO:PERSONA] che LisiPasquale che ha proposto anche appello incidentale.La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza impugnata (n.410/2021) ha respinto entrambi gli appelli.Ha rilevato che gli argomenti utilizzati dalla compagniaassicuratrice non erano idonei ad inficiare il decisum del primo giudice,non avendo le censure riguardato il principale ragionamento posto afondamento della sentenza di primo grado e, cioè, che uncomportamento, anche solo di parziale esecuzione del contrattoconcluso dal falsus procurator (comunque espressivo di unNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026riconoscimento della efficacia del contratto), risultava idoneo avincolare l’apparente rappresentato, autorizzando nel terzo contraentela ragionevole deduzione della legittimità dei poteri rappresentativispesi dal falsus procurator.L’appellante, secondo la Corte di merito, nulla aveva osservato conriferimento a tale rilievo, non avendo mai negato di avere effettuatopagamenti in favore dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] (peraltroriscontrati documentalmente) come corrispettivo dell’attività prestatain favore della compagnia assicuratrice.

L’appellante aveva pertantoomesso di impugnare uno dei passaggi essenziali integranti la ratiodecidendi del primo giudice, in quanto quest’ultimo aveva ritenuto, deltutto ragionevolmente, di poter valutare detti pagamenti (parziali)come manifestazione della volontà di dare adempimento agli obblighiassunti con il contratto del 5 dicembre 2006 e con i precedenti.

Quantoal rilievo, da parte del primo giudice, della circostanza che lacompagnia assicuratrice non aveva mai indicato altra fontecontrattuale (di qualsivoglia forma), costitutiva degli obblighiadempiuti con quei (parziali) pagamenti, omettendo di fornire unaricostruzione alternativa dei rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], laCorte ha reputato di dover confermare la valutazione che ne avevafatto il primo giudice, dovendosi escludere che tale valutazione fosseil risultato di «un’inammissibile inversione dell’onere della prova».Infatti, secondo i giudici di appello, da tale omissione, chel’appellante aveva rivendicato, sostenendo di non essere gravata dialcun onere probatorio al riguardo, era derivato il depotenziamento,sotto il profilo logico, della contestazione da parte della compagnia,della validità e dell’efficacia fra le parti del regolamento contrattualedi cui invece [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito prova scritta, invocandol’applicazione della rappresentanza apparente.Numero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026La Corte di merito spendeva ulteriori apprezzamenti in fatto asostegno della motivazione di rigetto dell’appello principale.

Infine,quanto al rigetto della domanda di garanzia propostadall’assicurazione nei confronti del Lisi, la Corte di merito ha chiaritoche tale motivo di impugnazione era incompatibile, sotto il profilologico, con la conferma delle statuizioni del primo giudice quantoall’applicazione della cd. rappresentanza apparente.Tale istituto prevede, infatti, l’estensione degli effetti dell’attocompiuto dal rappresentante apparente nella sfera giuridica delrappresentato apparente, come conseguenza di una condottaascrivibile allo stesso rappresentato apparente, senza che pertantoquest’ultimo possa fondatamente rivolgere richieste di rivalsa neiconfronti del rappresentante apparente.3.- Avverso tale sentenza d’appello, l’UnipolSai AssicurazioniS.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono, ciascuno concontroricorso.5.- Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto sussistenti pagamenti parziali da parte della societàUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione del contratto del 5dicembre 2006, nonostante il mancato assolvimento dell’onere dellaprova incombente sul creditore opposto [OSCURATO:PERSONA], titolare dellaNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026contestazioni sollevate, al riguardo, dalla predetta compagniaassicuratrice e dal terzo chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA].Sostiene, in particolare, che la sentenza della Corte d’Appello diLecce avrebbe riconosciuto l’efficacia nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. del contratto azionato, sulla base dei pagamentiparziali, sebbene il creditore opposto non avesse assolto all’onere diprovare la fonte del proprio credito.

Sostiene, ancora, di avercontestato di conoscere il contratto del 5 dicembre 2006 e di averaffermato che i pagamenti parziali erano stati eseguiti in esecuzionedi incarichi conferiti al [OSCURATO:PERSONA] di volta in volta.2.- La censura, oltre ad un’evidente inammissibilità dovuta allapresenza di una doppia conformità [con riguardo al profilo ex art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c.] è palesemente inammissibile in quantomirante a sindacare gli accertamenti in fatto, la ricostruzione dellavicenda e le valutazioni probatorie, operati dai giudici di merito.Ed invero, come già sopra evidenziato, la Corte distrettuale harilevato che gli argomenti utilizzati dalla compagnia assicuratrice nonerano idonei ad inficiare il decisum del primo giudice, non avendo lecensure riguardato il principale ragionamento posto a fondamentodella sentenza di primo grado e, cioè, che un comportamento anchesolo di parziale esecuzione del contratto concluso dal falsusprocurator (comunque espressivo di un riconoscimento della efficaciadel contratto) risultava idoneo a vincolare l’apparente rappresentato,autorizzando nel terzo contraente la ragionevole deduzione dellalegittimità dei poteri rappresentativi spesi dal falsus procurator.La società assicuratrice odierna ricorrente, secondo la Corte dimerito, infatti, nulla aveva osservato con riferimento a tale rilievo enemmeno aveva mai negato di avere eseguito pagamenti in favoredel controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (peraltro riscontratiNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026documentalmente) come corrispettivo dell’attività prestata daquest’ultimo nei confronti della predetta compagnia.

Parimenti, laCorte territoriale ha: - condiviso il rilievo, operato dal giudice di primecure, della circostanza secondo cui l’[OSCURATO:SOCIETA]non aveva mai indicato altra fonte contrattuale (di qualsivoglianatura), costitutiva degli obblighi adempiuti con quei (parziali)pagamenti, omettendo così di fornire una ricostruzione alternativa deirapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA]; - reputato di dover confermarela valutazione fatta dal primo giudice, escludendo che essa fosse ilrisultato di «un’inammissibile inversione dell’onere della prova».Infatti, secondo la Corte di merito, da tale omissione, che lacompagnia assicuratrice aveva rivendicato in appello, sostenendo dinon essere gravata di alcun onere probatorio al riguardo, è derivatoil depotenziamento, sotto il profilo logico, della contestazione circa lavalidità ed efficacia, fra le parti, del regolamento contrattuale di cuiinvece [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito prova scritta, invocandol’applicazione della fattispecie della rappresentanza apparente.Pertanto, alla stregua degli accertamenti in fatto da essa compiuti,la Corte di merito ha confermato la ricostruzione della vicenda giàoperata dal giudice di prime cure ed ha ritenuto comprovatal’esistenza sia del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, sia deipagamenti parziali già eseguiti dall’odierna ricorrente in favoredell’impresa di [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che la censura sviluppata ex art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., concretandosi in una serie di critiche che si appuntano sugliapprezzamenti di fatto operati dalla Corte di merito, risulta senz’altroinammissibile perché in patente contrasto con l’orientamentoconsolidato secondo cui il motivo di ricorso per cassazione non puòmai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e delNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorionel suo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esamedegli elementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservatial giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propriadecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altrolimite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006;conf.

Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass.civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazionee falsa applicazione degli artt. 2193 e 2448 c.c., nella parte in cui laCorte d’Appello di Lecce ha ritenuto efficace, nei confronti dellaNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026rappresentata apparente [OSCURATO:SOCIETA]., il contrattosottoscritto in data 5 dicembre 2006 tra [OSCURATO:PERSONA], quale titolaredell’impresa [OSCURATO:PERSONA], e il falsus procurator [OSCURATO:PERSONA].Sostiene che la sentenza sarebbe errata in quanto contraria alconsolidato orientamento secondo cui la rappresentanza apparentenon può essere applicata alle società di capitali, con riguardo alle qualila legge prescrive speciali mezzi di pubblicità idonei a permettere ilcontrollo dei poteri dei rappresentanti.4.- La censura è infondata.La Corte di merito ha affermato: «Innanzitutto, non si ritiene chel’affidamento incolpevole da parte del [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di poterirappresentativi in capo al dr.

Lisi debba essere senz’altro escluso inrelazione al fatto che l’apparente rappresentata sia una società dicapitali, tenuta all’osservanza di specifici obblighi di pubblicità (anche)con riferimento agli organi rappresentativi.

Va infatti considerato chela società della cui rappresentanza si tratta, è un soggetto giuridicooperante su scala nazionale la cui operatività è affidata adun’organizzazione complessa, estesa su tutto il territorio nazionale,espressa da articolazioni territoriali, operanti con dotazione di mezzie di personale con conferimento a propri dipendenti di poterigestionali e di rappresentanza che gli stessi svolgono, quali ausiliari,procuratori, institori, anche ponendo in essere attività negozialeriferibile alla società.

Peraltro, nel caso di specie, la circostanza che ilfalsus procurator, il dr. [OSCURATO:PERSONA], fosse comunque, comeammesso dalla stessa società opponente, non un “quisque…”, ma “…ilresponsabile del [OSCURATO:PERSONA] di Lecce” valeva di per sé,ad avviso della Corte, a radicare, nel [OSCURATO:PERSONA], il ragionevoleconvincimento che egli potesse compiere attività negoziale in nome eper conto della Compagnia, rafforzato dal fatto che l’attività svoltaNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026dalla [OSCURATO:PERSONA], avendo come interlocutore per la Unipol ildott.

Lisi, fin dal 2002, era stata comunque riconosciuta e retribuitadalla compagnia.

Del resto, l’oggetto dell’attività svolta - quella difiduciario accertatore nel campo dell’infortunistica stradale e dellefrodi assicurative in genere - era strettamente legato all’incaricodirettivo svolto dal dr.

Lisi come responsabile del centro liquidazionedanni e ne costituiva un supporto.».Quindi, la Corte territoriale ha motivato in ordine alle ragioni che,all’esito dell’apprezzamento di fatto da essa operato, hanno condottoa reputare applicabile la rappresentanza apparente alla fattispecie inesame, pur in presenza di una società di capitali tenuta all’osservanzadi specifici obblighi pubblicitari.

Del resto, se è certamente vero che,come chiarito da questa Corte regolatrice, il principio dell'apparenzadel diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindiincolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazioneragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, nonaltrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriorimanifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrivespeciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllarecon l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere,come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmentecostituiti (Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 12273 del 14 giugno 2016),risulta nondimeno altrettanto innegabile che lo stesso orientamentogiurisprudenziale appena richiamato ha precisato come, tuttavia,anche in tali ipotesi, il principio dell’affidamento può sempre essereinvocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fattoincolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentementedalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito perNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026determinati atti e senza particolari formalità (cfr., in tal senso, sempreCass. civ., Sez. 1, sentenza n. 12273 del 14 giugno 2016).Orbene, la motivazione fornita dalla Corte di merito, attraverso ilriferimento al «conferimento a propri dipendenti di poteri gestionali edi rappresentanza che gli stessi svolgono, quali ausiliari, procuratori,institori, anche ponendo in essere attività negoziale riferibile allasocietà» mira proprio ad evidenziare come si trattasse, nella specie,di un potere suscettibile di essere reputato sussistente a prescinderedalla regolamentazione statutaria della compagnia assicuratrice di cuisi tratta, cosicché la sentenza impugnata risulta senz’altro resisterealla censura prospettata mediante il motivo di ricorso oggetto discrutinio.5.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 2104 e 2043 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello di Lecceha ritenuto che, in caso di applicazione dell’istituto dellarappresentanza apparente, con estensione degli effetti dell’attocompiuto dal falsus procurator nella sfera del rappresentatoapparente, sia precluso a quest’ultimo formulare richieste di rivalsanei confronti del falsus procurator.Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe errataladdove ha reputato incompatibile con la rappresentanza apparentela domanda di risarcimento proposta, a titolo di garanzia impropria,dalla compagnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].6.- Anche tale motivo è infondato.La Corte d’Appello di Lecce ha sì escluso, in linea di principio, lacompatibilità con la rappresentanza apparente della domanda digaranzia impropria proposta dalla compagnia assicuratrice, ma ne haNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026delibato anche la fondatezza nel merito, escludendola sempre inragione della condotta colposa di quest’ultima.La sentenza impugnata, infatti, ha espressamente chiarito chel’istituto della cd.

“rappresentanza apparente” prevede l’estensionedegli effetti dell’atto compiuto dal rappresentante apparente nellasfera giuridica del rappresentato apparente, quale conseguenza diuna condotta ascrivibile a quest’ultimo, senza che pertantoquest’ultimo possa fondatamente rivolgere richieste di rivalsa neiconfronti del rappresentante apparente.

Ne deriva, pertanto, come,anche con riguardo a tale profilo, la motivazione della sentenzaimpugnata abbia, con tutta evidenza, rappresentato l’esito di unaccertamento di fatto operato, dalla Corte di merito, con riguardoall’ascrivibilità dell’intero sviluppo della vicenda in esame, a caricodella condotta negligente della compagnia assicuratrice, cosicchéquest’ultima non può pretendere di riversare a carico di [OSCURATO:PERSONA] conseguenze patrimoniali dell’incolpevole affidamento ingenerato,nel terzo (cioè nel controricorrente [OSCURATO:PERSONA]), proprio da talecondotta negligente, peraltro concretatasi anche nell’esecuzione dipagamenti parziali, da parte della stessa compagnia assicuratrice.7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finorasviluppate, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannataal pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti.8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.

P.Q.MNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026La Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore diciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano per ognuno in complessivi €. 4.200,00(euro quattromiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00)per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 luglio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 59B62- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 66A09 B616B), titolaredell’impresa con ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 34R01 E506F);- controricorrente -nonchéNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026LISI PASQUALE ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 45P28A893Q),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 62S23 E506P);- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 410/2021,pubblicata il 7 aprile 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del10 luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.- [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] ottennedal Tribunale di Lecce un decreto ingiuntivo con cui venne intimato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta UnipolSai AssicurazioniS.p.A.) il pagamento della somma di euro 44.891,00, quale creditodifferenziale tra gli importi che tale compagnia si era obbligata acorrispondere al [OSCURATO:PERSONA] in virtù del contratto del 5 dicembre 2006 perciascun incarico espletato nel campo dell'infortunistica stradale e quellieffettivamente erogati.L’ingiunta propose opposizione eccependo, tra l’altro, l’inefficaciadel contratto del 5 dicembre 2006, l’insussistenza del credito azionatodalla [OSCURATO:PERSONA] e chiese l’autorizzazione alla chiamata incausa di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sottoscritto il predetto contratto,qualificandosi legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA],mentre era, in realtà, solo un dipendente della Unipol AssicurazioniS.p.A., senza avere alcun potere di rappresentare la società.[OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo la conferma del decretoingiuntivo opposto. Si costituì in giudizio anche il terzo chiamato LisiPasquale chiedendo la declaratoria di inammissibilità, improcedibilitàNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026ed infondatezza della domanda di garanzia impropria spiegata nei suoiconfronti.Il Tribunale di Lecce, con la sentenza di primo grado, disattesal’eccezione di incompetenza per territorio, respinse l’opposizioneritenendo che il contratto del 5 dicembre 2006, concluso dal falsusprocurator, fosse idoneo a vincolare la rappresentata apparente,[OSCURATO:SOCIETA]., in applicazione dei principigiurisprudenziali elaborati in materia di “rappresentanza apparente” inrelazione alla condotta di adempimento (parziale) del contrattoazionato (così come di due precedenti contratti sottoscritti dalmedesimo asserito falsus procurator, [OSCURATO:PERSONA]) tenuta daUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]., tale da ingenerare nel titolaredell’impresa [OSCURATO:PERSONA] il ragionevole e incolpevoleaffidamento in ordine al fatto che il rappresentante apparente avessel’effettivo potere di concludere anche il contratto del 5 dicembre 2006.Respinse anche la domanda di garanzia impropria propostadall’opponente nei riguardi del terzo chiamato in causa.2.- Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello laUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]Nel giudizio d’appello si sono costituiti sia [OSCURATO:PERSONA] che LisiPasquale che ha proposto anche appello incidentale.La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza impugnata (n.410/2021) ha respinto entrambi gli appelli.Ha rilevato che gli argomenti utilizzati dalla compagniaassicuratrice non erano idonei ad inficiare il decisum del primo giudice,non avendo le censure riguardato il principale ragionamento posto afondamento della sentenza di primo grado e, cioè, che uncomportamento, anche solo di parziale esecuzione del contrattoconcluso dal falsus procurator (comunque espressivo di unNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026riconoscimento della efficacia del contratto), risultava idoneo avincolare l’apparente rappresentato, autorizzando nel terzo contraentela ragionevole deduzione della legittimità dei poteri rappresentativispesi dal falsus procurator.L’appellante, secondo la Corte di merito, nulla aveva osservato conriferimento a tale rilievo, non avendo mai negato di avere effettuatopagamenti in favore dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] (peraltroriscontrati documentalmente) come corrispettivo dell’attività prestatain favore della compagnia assicuratrice. L’appellante aveva pertantoomesso di impugnare uno dei passaggi essenziali integranti la ratiodecidendi del primo giudice, in quanto quest’ultimo aveva ritenuto, deltutto ragionevolmente, di poter valutare detti pagamenti (parziali)come manifestazione della volontà di dare adempimento agli obblighiassunti con il contratto del 5 dicembre 2006 e con i precedenti. Quantoal rilievo, da parte del primo giudice, della circostanza che lacompagnia assicuratrice non aveva mai indicato altra fontecontrattuale (di qualsivoglia forma), costitutiva degli obblighiadempiuti con quei (parziali) pagamenti, omettendo di fornire unaricostruzione alternativa dei rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], laCorte ha reputato di dover confermare la valutazione che ne avevafatto il primo giudice, dovendosi escludere che tale valutazione fosseil risultato di «un’inammissibile inversione dell’onere della prova».Infatti, secondo i giudici di appello, da tale omissione, chel’appellante aveva rivendicato, sostenendo di non essere gravata dialcun onere probatorio al riguardo, era derivato il depotenziamento,sotto il profilo logico, della contestazione da parte della compagnia,della validità e dell’efficacia fra le parti del regolamento contrattualedi cui invece [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito prova scritta, invocandol’applicazione della rappresentanza apparente.Numero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026La Corte di merito spendeva ulteriori apprezzamenti in fatto asostegno della motivazione di rigetto dell’appello principale. Infine,quanto al rigetto della domanda di garanzia propostadall’assicurazione nei confronti del Lisi, la Corte di merito ha chiaritoche tale motivo di impugnazione era incompatibile, sotto il profilologico, con la conferma delle statuizioni del primo giudice quantoall’applicazione della cd. rappresentanza apparente.Tale istituto prevede, infatti, l’estensione degli effetti dell’attocompiuto dal rappresentante apparente nella sfera giuridica delrappresentato apparente, come conseguenza di una condottaascrivibile allo stesso rappresentato apparente, senza che pertantoquest’ultimo possa fondatamente rivolgere richieste di rivalsa neiconfronti del rappresentante apparente.3.- Avverso tale sentenza d’appello, l’UnipolSai AssicurazioniS.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono, ciascuno concontroricorso.5.- Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto sussistenti pagamenti parziali da parte della societàUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione del contratto del 5dicembre 2006, nonostante il mancato assolvimento dell’onere dellaprova incombente sul creditore opposto [OSCURATO:PERSONA], titolare dellaNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026contestazioni sollevate, al riguardo, dalla predetta compagniaassicuratrice e dal terzo chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA].Sostiene, in particolare, che la sentenza della Corte d’Appello diLecce avrebbe riconosciuto l’efficacia nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. del contratto azionato, sulla base dei pagamentiparziali, sebbene il creditore opposto non avesse assolto all’onere diprovare la fonte del proprio credito. Sostiene, ancora, di avercontestato di conoscere il contratto del 5 dicembre 2006 e di averaffermato che i pagamenti parziali erano stati eseguiti in esecuzionedi incarichi conferiti al [OSCURATO:PERSONA] di volta in volta.2.- La censura, oltre ad un’evidente inammissibilità dovuta allapresenza di una doppia conformità [con riguardo al profilo ex art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c.] è palesemente inammissibile in quantomirante a sindacare gli accertamenti in fatto, la ricostruzione dellavicenda e le valutazioni probatorie, operati dai giudici di merito.Ed invero, come già sopra evidenziato, la Corte distrettuale harilevato che gli argomenti utilizzati dalla compagnia assicuratrice nonerano idonei ad inficiare il decisum del primo giudice, non avendo lecensure riguardato il principale ragionamento posto a fondamentodella sentenza di primo grado e, cioè, che un comportamento anchesolo di parziale esecuzione del contratto concluso dal falsusprocurator (comunque espressivo di un riconoscimento della efficaciadel contratto) risultava idoneo a vincolare l’apparente rappresentato,autorizzando nel terzo contraente la ragionevole deduzione dellalegittimità dei poteri rappresentativi spesi dal falsus procurator.La società assicuratrice odierna ricorrente, secondo la Corte dimerito, infatti, nulla aveva osservato con riferimento a tale rilievo enemmeno aveva mai negato di avere eseguito pagamenti in favoredel controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (peraltro riscontratiNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026documentalmente) come corrispettivo dell’attività prestata daquest’ultimo nei confronti della predetta compagnia. Parimenti, laCorte territoriale ha: - condiviso il rilievo, operato dal giudice di primecure, della circostanza secondo cui l’[OSCURATO:SOCIETA]non aveva mai indicato altra fonte contrattuale (di qualsivoglianatura), costitutiva degli obblighi adempiuti con quei (parziali)pagamenti, omettendo così di fornire una ricostruzione alternativa deirapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA]; - reputato di dover confermarela valutazione fatta dal primo giudice, escludendo che essa fosse ilrisultato di «un’inammissibile inversione dell’onere della prova».Infatti, secondo la Corte di merito, da tale omissione, che lacompagnia assicuratrice aveva rivendicato in appello, sostenendo dinon essere gravata di alcun onere probatorio al riguardo, è derivatoil depotenziamento, sotto il profilo logico, della contestazione circa lavalidità ed efficacia, fra le parti, del regolamento contrattuale di cuiinvece [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito prova scritta, invocandol’applicazione della fattispecie della rappresentanza apparente.Pertanto, alla stregua degli accertamenti in fatto da essa compiuti,la Corte di merito ha confermato la ricostruzione della vicenda giàoperata dal giudice di prime cure ed ha ritenuto comprovatal’esistenza sia del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, sia deipagamenti parziali già eseguiti dall’odierna ricorrente in favoredell’impresa di [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che la censura sviluppata ex art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., concretandosi in una serie di critiche che si appuntano sugliapprezzamenti di fatto operati dalla Corte di merito, risulta senz’altroinammissibile perché in patente contrasto con l’orientamentoconsolidato secondo cui il motivo di ricorso per cassazione non puòmai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e delNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorionel suo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esamedegli elementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservatial giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propriadecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altrolimite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006;conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass.civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazionee falsa applicazione degli artt. 2193 e 2448 c.c., nella parte in cui laCorte d’Appello di Lecce ha ritenuto efficace, nei confronti dellaNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026rappresentata apparente [OSCURATO:SOCIETA]., il contrattosottoscritto in data 5 dicembre 2006 tra [OSCURATO:PERSONA], quale titolaredell’impresa [OSCURATO:PERSONA], e il falsus procurator [OSCURATO:PERSONA].Sostiene che la sentenza sarebbe errata in quanto contraria alconsolidato orientamento secondo cui la rappresentanza apparentenon può essere applicata alle società di capitali, con riguardo alle qualila legge prescrive speciali mezzi di pubblicità idonei a permettere ilcontrollo dei poteri dei rappresentanti.4.- La censura è infondata.La Corte di merito ha affermato: «Innanzitutto, non si ritiene chel’affidamento incolpevole da parte del [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di poterirappresentativi in capo al dr. Lisi debba essere senz’altro escluso inrelazione al fatto che l’apparente rappresentata sia una società dicapitali, tenuta all’osservanza di specifici obblighi di pubblicità (anche)con riferimento agli organi rappresentativi. Va infatti considerato chela società della cui rappresentanza si tratta, è un soggetto giuridicooperante su scala nazionale la cui operatività è affidata adun’organizzazione complessa, estesa su tutto il territorio nazionale,espressa da articolazioni territoriali, operanti con dotazione di mezzie di personale con conferimento a propri dipendenti di poterigestionali e di rappresentanza che gli stessi svolgono, quali ausiliari,procuratori, institori, anche ponendo in essere attività negozialeriferibile alla società. Peraltro, nel caso di specie, la circostanza che ilfalsus procurator, il dr. [OSCURATO:PERSONA], fosse comunque, comeammesso dalla stessa società opponente, non un “quisque…”, ma “…ilresponsabile del [OSCURATO:PERSONA] di Lecce” valeva di per sé,ad avviso della Corte, a radicare, nel [OSCURATO:PERSONA], il ragionevoleconvincimento che egli potesse compiere attività negoziale in nome eper conto della Compagnia, rafforzato dal fatto che l’attività svoltaNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026dalla [OSCURATO:PERSONA], avendo come interlocutore per la Unipol ildott. Lisi, fin dal 2002, era stata comunque riconosciuta e retribuitadalla compagnia. Del resto, l’oggetto dell’attività svolta - quella difiduciario accertatore nel campo dell’infortunistica stradale e dellefrodi assicurative in genere - era strettamente legato all’incaricodirettivo svolto dal dr. Lisi come responsabile del centro liquidazionedanni e ne costituiva un supporto.».Quindi, la Corte territoriale ha motivato in ordine alle ragioni che,all’esito dell’apprezzamento di fatto da essa operato, hanno condottoa reputare applicabile la rappresentanza apparente alla fattispecie inesame, pur in presenza di una società di capitali tenuta all’osservanzadi specifici obblighi pubblicitari. Del resto, se è certamente vero che,come chiarito da questa Corte regolatrice, il principio dell'apparenzadel diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindiincolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazioneragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, nonaltrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriorimanifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrivespeciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllarecon l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere,come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmentecostituiti (Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 12273 del 14 giugno 2016),risulta nondimeno altrettanto innegabile che lo stesso orientamentogiurisprudenziale appena richiamato ha precisato come, tuttavia,anche in tali ipotesi, il principio dell’affidamento può sempre essereinvocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fattoincolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentementedalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito perNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026determinati atti e senza particolari formalità (cfr., in tal senso, sempreCass. civ., Sez. 1, sentenza n. 12273 del 14 giugno 2016).Orbene, la motivazione fornita dalla Corte di merito, attraverso ilriferimento al «conferimento a propri dipendenti di poteri gestionali edi rappresentanza che gli stessi svolgono, quali ausiliari, procuratori,institori, anche ponendo in essere attività negoziale riferibile allasocietà» mira proprio ad evidenziare come si trattasse, nella specie,di un potere suscettibile di essere reputato sussistente a prescinderedalla regolamentazione statutaria della compagnia assicuratrice di cuisi tratta, cosicché la sentenza impugnata risulta senz’altro resisterealla censura prospettata mediante il motivo di ricorso oggetto discrutinio.5.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 2104 e 2043 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello di Lecceha ritenuto che, in caso di applicazione dell’istituto dellarappresentanza apparente, con estensione degli effetti dell’attocompiuto dal falsus procurator nella sfera del rappresentatoapparente, sia precluso a quest’ultimo formulare richieste di rivalsanei confronti del falsus procurator.Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe errataladdove ha reputato incompatibile con la rappresentanza apparentela domanda di risarcimento proposta, a titolo di garanzia impropria,dalla compagnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].6.- Anche tale motivo è infondato.La Corte d’Appello di Lecce ha sì escluso, in linea di principio, lacompatibilità con la rappresentanza apparente della domanda digaranzia impropria proposta dalla compagnia assicuratrice, ma ne haNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026delibato anche la fondatezza nel merito, escludendola sempre inragione della condotta colposa di quest’ultima.La sentenza impugnata, infatti, ha espressamente chiarito chel’istituto della cd. “rappresentanza apparente” prevede l’estensionedegli effetti dell’atto compiuto dal rappresentante apparente nellasfera giuridica del rappresentato apparente, quale conseguenza diuna condotta ascrivibile a quest’ultimo, senza che pertantoquest’ultimo possa fondatamente rivolgere richieste di rivalsa neiconfronti del rappresentante apparente. Ne deriva, pertanto, come,anche con riguardo a tale profilo, la motivazione della sentenzaimpugnata abbia, con tutta evidenza, rappresentato l’esito di unaccertamento di fatto operato, dalla Corte di merito, con riguardoall’ascrivibilità dell’intero sviluppo della vicenda in esame, a caricodella condotta negligente della compagnia assicuratrice, cosicchéquest’ultima non può pretendere di riversare a carico di [OSCURATO:PERSONA] conseguenze patrimoniali dell’incolpevole affidamento ingenerato,nel terzo (cioè nel controricorrente [OSCURATO:PERSONA]), proprio da talecondotta negligente, peraltro concretatasi anche nell’esecuzione dipagamenti parziali, da parte della stessa compagnia assicuratrice.7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finorasviluppate, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannataal pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti.8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MNumero registro generale 16177/2021Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 24369/2026Data pubblicazione 01/08/2026La Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore diciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano per ognuno in complessivi €. 4.200,00(euro quattromiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00)per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 luglio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo
Decreto Cassazione n. 24369/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris