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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35103/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di rapina pluriaggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione reiettiva esposta dalla Corte a pag. 7 e della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui deve trovare applicazione nella specie il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., alla cui stregua rileva anche il fatto che l'agente in ipotesi ignori la circostanza per colpa (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02; Sez. 2, n. 50172 del 04/10/2018, Rv. 274689 - 01); nella specie le modalità esecutive della rapina, e in particolare il coordinamento degli agenti, indice di preordinazione, induce ad escludere il difetto del coefficiente psicologico richiesto a sostegno dell'estensione dell'aggravante; che la censura è, peraltro, inammissibile per carenza di interesse, atteso che, come già correttamente rilevato dai giudici di appello, l'eventuale esclusione dell'aggravante non rileverebbe in alcun modo ai fini della quantificazione della pena, che è stata determinata nella misura minima, con giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (uso dell'arma e più persone riunite); che al riguardo la difesa non ha effettuato alcuna osservazione né ha esposto le eventuali ragioni a sostegno di un interesse, attuale e concreto, a coltivare la censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di rapina pluriaggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione reiettiva esposta dalla Corte a pag. 7 e della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui deve trovare applicazione nella specie il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., alla cui stregua rileva anche il fatto che l'agente in ipotesi ignori la circostanza per colpa (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02; Sez. 2, n. 50172 del 04/10/2018, Rv. 274689 - 01); nella specie le modalità esecutive della rapina, e in particolare il coordinamento degli agenti, indice di preordinazione, induce ad escludere il difetto del coefficiente psicologico richiesto a sostegno dell'estensione dell'aggravante; che la censura è, peraltro, inammissibile per carenza di interesse, atteso che, come già correttamente rilevato dai giudici di appello, l'eventuale esclusione dell'aggravante non rileverebbe in alcun modo ai fini della quantificazione della pena, che è stata determinata nella misura minima, con giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (uso dell'arma e più persone riunite); che al riguardo la difesa non ha effettuato alcuna osservazione né ha esposto le eventuali ragioni a sostegno di un interesse, attuale e concreto, a coltivare la censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35103/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris