CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13362/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato per legge in R oma , Via dei Portoghesi 12, presso l ’ Avvocatura Generale dello Stato , che lo rappresenta e difende - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata- per la cassazione della sentenza n. 5765/2019 della Corte d’appellodi Roma, pubblicatain data 19 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] P iera [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720110183764013000, emessa per il recupero della somma di € 30.039,88, di cui euro 30.000,00 a titolo di spese di giustizia penali, convenendo in giudizio il Ministero della G iustizia ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; eccepì , tra l ’ altro, la violazione dell’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 e l’omessa notifica del titolo esecutivo. All’esito della costituzione del Ministero della G iustizia , il quale rilevò la tardività delle eccezioni sollevate, soggette al termine di decadenza dell’art. 617 cod. proc. civ., e della costituzione diEquitalia Suds.p.a., i l Tribunale di Roma annullò la cartella esattoriale . 2. Avverso la sentenza di primo grado il Ministero della Giustizia ha proposto a ppello, deducendo preliminarmente che il giudice di prim o grado ave va errato nel non aver qualificato l a domanda quale opposizione agli atti esecutivi,e la Corte d’appello di Roma ha accol to il gravame. Inparticolare, ha osserv ato come in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove, come nella fattispecie, sianostati dedotti vizi formali, quali l’omessa notifica dell’invito di pagamento, la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di decadenza di venti giorni dalla notificazione della cartella. Ricostruito l’iter processuale, il giudice d’appello ha rilevato la tardività dell’opposizione, notificata il 3 aprile 2012, perché proposta oltre il termine di decadenza di venti giorni decorrenti dalla notificazione della cartella, avvenuta il 5 gennaio 2012. Analizzando anche il secondo motivo di appello, seppur assorbito dall’accoglimento del primo, la Corte territorialelo ha ritenuto fondato, osservando che, essendosiil ruolo forma to nell ’ anno 2011 e, quindi, in data successiva al 4 luglio 2009 –data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, che aveva modificato l’art. 227-ter del d.P. R . 30 maggio 2002, n. 115 –l’iscrizione del credito per le spese di giustizia da parte dell’ufficio giudiziario non doveva essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi,cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente, in data 14 aprile 2023, ha depositato memoria illustrativa, con la quale, segnala ndo che , successivamente alla proposizione delpresente ricorso, è intervenuto, in data 4 novembre 2022, provvedimento di conversione della pena pecuni a ria di euro 30.000,00 nellamisura della libertà controllata per la durata di giorni centoventi, ha chiesto, in via principale, dichiararsi l ’ inefficacia della cartella di pagamento e, in via subordinata, dichiararsi la cessazione della materia delcontendere.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, non rileva che sia stata evocata in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., anziché l’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società del [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225. La verifica della ritualità o meno dell’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità è superflua alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell’evenienza di ricorso di cui si palesi l’inammissibilità o l’infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinatoad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141). 2. Con il primo motivo, deducendo la ‹‹violazione dell’art. 615, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, il ricorrente denuncia che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore per avere ritenuto che l’impugnazione della cartella per mancata notifica dell’avviso di pagamento ex art. 212 del t.u. n. 115 del 2002 integrasse motivo di opposizione agli atti esecutivi e per avere conseguentemente dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione spiegataperché tardivamente introdotta. 3. Con il secondo motivo si prospetta ‹‹violazione degli artt . 115 c.p.c., 2697 c.c., nonché degli artt. 227-bis, 227-ter e 227- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 67, commi 4 e 6, della l. n. 69 del 2009, nonché dell’art. 52 del decreto legge n. 112 del 2008; falsa applicazione dell’art. 1, comma 372 della l. n. 244/2007 (come abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell ’ art. 68 della l. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››. Premettendo che nei due gradi del giudizio di merito non era stato mai prodotto il titolo sotteso alla cartella di pagamento e che non poteva farsi coincidere l’esigibilità del credito con la data in cui era stato emesso il ruolo, il ricorrente lamentache i giudici d’appello sarebbero incorsi in una errata applicazione delle disposizioni di legge che si sono succedute tra la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e quella della notificazione della cartella di pagamento. 4. Con il terzo motivo, censurando la decisione impugnata per ‹‹violazione dell’art. 342c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – inammissibilità dell ’ atto di appello – genericità del gravame – mancanza di specificità – mancata indicazione delle parti del provvedimento appellato e delle specifiche richieste – mancata indicazione delle circostanze e della loro rilevanza››, il ricorrente si duole che i giudici di appello non abbiano rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dal Ministero della Giustizia, caratterizzato da una esposizione delle ragioni del gravame non assistita da sufficiente grado di specificità e non correlata con la motivazione della pronuncia appellata. 5. D eve , preliminarmente, darsi atto che il ricorrente ha documentato che, nelle more del giudizio, è intervenuta la conversione della pena pecuniaria della multa - inflittagli dal Tribunale penale di Roma con sentenza divenuta definitiva ed oggetto della cartella impugnata - nella libertà controllata, in forza di provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro,depositato il 4 novembre 2022 e notificato al ricorrente il 5 novembre 2022, ormai definitivo per mancataopposizione e x art. 667 cod. proc. pen. Poiché, tuttavia, come evidenziato dallo stesso ricorrente nella memoria illustrativa, non risulta essere intervenuto un formale provvedimento di annullamento della cartella, né un provvedimento di sgravio del debito, da parte del Concessionario per la riscossione o da parte dell’ente impositore, dalla sopravvenuta conversione della pena pecuniaria non può farsi discendere l ’ ‹‹ inefficacia ›› della cartella di pagamento. Neppure si ravvisano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, considerato che la pretesa creditoria portata dalla cartella non può ritenersi integralmente estinta , persistendo ragioni di credito ulteriori che non sono state interessate dalla conversione della pena pecuniaria. Tanto non priva il ricorrente del diritto di conseguire, ma nella sede sua propria, ogni provvedimento idoneo ad adeguare alla sopravvenuta carenza di almeno una delle ragioni di credito presupposte dalla cartella opposta l’esecuzione esattoriale che fosse ciononostante incoata per l’intero, o, comunque, senza tener conto del fatto sopravvenuto. Si impone, quindi, lo scrutinio dei motivi di ricorso. 6. Il primo motivo è infondato. In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 227-terdel d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dall’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227-ter del medesimo decreto ( Cass., s ez. 6 - 3, 13/09/2017, n. 21178). In ogni caso, l ’ omissione della notificazio ne dell ’ invito al pagamento, costituendo adempimento richiesto per la regolarità formale della procedura, inerisce al quomodo dell ’ azione esecutiva esattoriale e, pertanto, il motivo di opposizione deveessere ricondotto all’opposizione exart. 617 cod. pr oc. civ. (Cass., sez. 3, 10/06/ 2013, n. 14528), applicabile al procedimento di riscossione in oggetto per il richiamo che l’art. 226 del t.u. sulle spese di giustizia fa all ’ art. 57, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. L’infondatezza del primo motivo non può che comportare l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, il cui esame è precluso dalla tardività dell’opposizione, proposta oltre il termine di venti giorni prescritto dall’art. 617 cod. proc. civ., rilevata dal giudice d’appello.7. Il terzo motivo è inammissibile. La deduzione di inammissibilità dell’appello,a norma dell ’ art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendolegittimante l ’ esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presupponepur sempre l’ammissibilità del motivo di censura: sicché, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass., sez. 5,29/09/2017, n. 22880; Cass., sez. 1, 06/09/2021, n. 24048; Cass., sez. L, 04/02/2022, n. 3612). Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dal ricorrente, che si è limitato a riportare le sole conclusioni dell’atto di appello,cosicché non risulta rispettato il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. In ogni caso, il motivo è inammissibile perché il ricorrente ha mancato di confrontarsi con la statuizione di specificità dell’atto di gravame operata dalla Corte d’appello. 8. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta i l ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo