Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:40
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
20 febbraio 2009
Cause riunite da T‑359/07 P a T‑361/07 P
Commissione delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] e altri
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali dell’OIB – Ex lavoratori subordinati di diritto belga – Mutamento del regime applicabile – Decisioni della Commissione che fissano la retribuzione – Parità di trattamento»
Oggetto:
Impugnazioni dirette all’annullamento delle sentenze del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
5 luglio 2007, causa F‑26/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), causa F‑24/06, [OSCURATO:PERSONA]
e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e causa F‑25/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (non ancora pubblicata nella
Raccolta).
Decisione:
Le sentenze del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 5 luglio 2007, causa F‑26/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(non ancora pubblicata nella Raccolta), causa F‑24/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),
e causa F‑25/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), sono annullate. I ricorsi dei ricorrenti in
primo grado, sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e altri 8 agenti contrattuali della Commissione, sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e altri
19 agenti contrattuali della Commissione, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e sig. [OSCURATO:PERSONA], sono respinti.
I ricorrenti in primo grado e la Commissione sopporteranno le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Agenti contrattuali – Retribuzione – Nozione
(Statuto dei funzionari, artt. 62 e segg.; Regime applicabile agli altri agenti, art. 19 e segg., art. 92, e allegato, art. 2,
n. 2)
2.
Funzionari – Agenti contrattuali – Retribuzione – Compensazione della diminuzione di retribuzione subita dagli agenti precedentemente
impiegati con status di diritto nazionale
(Regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 2, n. 2)
3.
Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Parità di trattamento – Applicazione ad un regime transitorio
1.
Alla luce del fatto che la nozione di retribuzione, quale definita agli artt. 62 e segg. dello Statuto e applicabile agli
agenti contrattuali precedentemente impiegati con status di diritto nazionale in forza degli artt. 19 e segg. del Regime applicabile
agli altri agenti, in combinato disposto con l’art. 92 di tale regime, comprende gli assegni familiari, l’obbligo delle istituzioni,
in forza dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del detto regime, di tener conto delle differenze esistenti tra, da un parte, la
legislazione in materia di fiscalità, di sicurezza sociale e di pensioni dello Stato membro di assegnazione e, dall’altra,
le disposizioni applicabili all’agente contrattuale dev’essere interpretato nel senso che, qualora tali istituzioni intendano
compensare una diminuzione di retribuzione al momento del passaggio al regime di agente contrattuale comunitario, esse devono
prendere in considerazione tutti gli elementi costitutivi di tale nozione di retribuzione. Pertanto sono tenute a tal fine
a tener conto delle particolarità del diritto nazionale precedentemente applicabile in materia di fiscalità, di sicurezza
sociale e di pensioni che possono incidere sull’ammontare di tale retribuzione nel senso statutario comunitario del termine,
allorché eventuali vantaggi pecuniari rientranti in tali particolarità non costituiscono necessariamente componenti della
retribuzione ai sensi del diritto nazionale. Quindi, l’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti
impone alle istituzioni, qualora prendano la decisione discrezionale di compensare una diminuzione di retribuzione, di prendere
in considerazione, nel calcolo degli importi supplementari, tutti i vantaggi salariali, fiscali e sociali dipendenti dal diritto
nazionale che, nel diritto comunitario applicabile, rientrerebbero nella nozione di retribuzione. Pertanto, il fatto che l’istituzione
abbia inserito gli assegni familiari ai sensi del diritto nazionale, che fanno parte di una prestazione sociale versata dallo
Stato e non della retribuzione pagata dal datore di lavoro, nel calcolo degli importi supplementari concessi agli agenti interessati
costituisce un’applicazione corretta dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti.
(v. punti 45-47)
Riferimento: Corte 7 maggio 1987, causa 186/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2029, punti 26 e 29); Corte 7 maggio 1987,
causa 189/85, Commissione/Germania (Racc. pag. 2061, punto 18)
2.
Ai fini dell’applicazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda la determinazione degli importi supplementari
da concedere agli agenti precedentemente impiegati sotto un regime di diritto nazionale, a seguito del loro passaggio al regime
di agente contrattuale comunitario, l’istituzione è tenuta a raffrontare le situazioni in questione alla luce dell’obiettivo
dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti, diretto a mantenere il livello della retribuzione
anteriore quale definita statutariamente, vale a dire la retribuzione globale precedente, compresi gli assegni familiari,
e a tradurla in una retribuzione ai sensi dello Statuto. Tale raffronto, alla luce della finalità delle disposizioni applicabili
e della nozione statutaria comunitaria di retribuzione, implica altresì l’obbligo, da parte dell’istituzione, di prendere
in considerazione la rispettiva situazione familiare degli interessati e, in particolare, il fatto che essi abbiano o meno
figli. Orbene, sotto un profilo sia fattuale che giuridico, al momento del passaggio al regime di agente contrattuale previsto
dall’art. 7, n. 1, e dall’art. 8, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili
agli agenti impiegati dall’Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles, la situazione familiare e salariale di una persona che
abbia uno o più figli si differenzia, in maniera sostanziale, da quella di una persona senza figli, dato che quest’ultima
non ha diritto – né sulla base del precedente regime contrattuale nazionale né su quella del diritto statutario comunitario
– ad assegni familiari per figli a carico in quanto componente specifica della retribuzione. Al contrario, la distinta situazione
familiare e salariale di queste due categorie di persone costituisce un criterio pertinente di differenziazione che l’istituzione
non può giuridicamente trascurare alla luce della finalità della normativa applicabile.
(v. punti 50 e 51)
3.
L’applicazione del principio di parità di trattamento ad un regime transitorio presuppone che l’istituzione tenga conto della
situazione personale di tutti gli interessati al momento preciso del cambiamento del loro status, cambiamento che costituisce
una significativa cesura, tale da modificare, in maniera sostanziale, l’insieme dei loro diritti e obblighi. Se così non fosse,
le istituzioni comunitarie, al fine di rispettare il principio di parità di trattamento in una siffatta situazione di cambiamento
ad hoc dello status degli interessati, dovrebbero prendere in considerazione, al momento dell’adozione di provvedimenti di
portata generale, ipotetici andamenti della situazione personale di ciascuno dei suddetti interessati, il che le sottoporrebbe
ad un obbligo eccessivo e impraticabile di esame in prospettiva e comparativo. Tale valutazione lascia tuttavia impregiudicata
la necessità di verificare, a intervalli regolari, la situazione personale degli agenti interessati e di ovviare, se del caso,
a disuguaglianze future tra persone che si trovino, in questa fase successiva, in situazioni analoghe o identiche.
(v. punto 54)
Riferimento: Tribunale 14 febbraio 2007, causa T‑435/04, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti
90 e segg.)