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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 23990/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG • OSSERVA

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. peri., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Le doglianze formulate sono inammissibili in questa sede, risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che con l'atto d'appello l'imputato aveva chiesto l'assoluzione e che nel giudizio di secondo grado ha rinunciato a tale motivo di gravame, avendo le parti concordato sull' esclusivo accoglimento del motivo inerente al trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena.

3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15-3-2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG • OSSERVA 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. peri., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Le doglianze formulate sono inammissibili in questa sede, risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che con l'atto d'appello l'imputato aveva chiesto l'assoluzione e che nel giudizio di secondo grado ha rinunciato a tale motivo di gravame, avendo le parti concordato sull' esclusivo accoglimento del motivo inerente al trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena. 3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15-3-2023.
Sentenza Cassazione n. 23990/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris