CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 gennaio 1990
Cassazione n. 15044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1990 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (47 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da AMATO Raffaele avverso il decreto ministeriale di proroga di sottoposizione del ricorrente al regime detentivo di cui all'art. 41bis ord.pen. In motivazione, il Tribunale osserva che, la condotta carceraria priva di progressi trattamentali e manifestazioni di distacco dal sodalizio e dal passato deviante e la sopravvenienza di una nuova condanna definitiva per condotte criminose che rafforzano la valutazione di pericolosità e la solidità del vincolo associativo, corroborano gli elementi comportamentali già acquisiti dimostrativi della permanente ed attuale potenzialità di collegamenti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - AMATO Raffaele deducendo violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il profilo di pericolosità che giustifica la proroga è stato ampiamente argomentato e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, anche in riferimento alla tipologia di vizi deducibili. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]