CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli, adita ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze emesse da: - 1) dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 16 settembre 2020 (condanna per i reati di cui agli artt. 575, 577 comma 1 nn. 3 e 4, in relazione all'art. 61 n. 1 e 2 cod. pen., 416 bis 1 cod. pen., 10, 12 e 14 L. 497 del 1974, 7 L. 203 del 1991, commessi in Napoli il 29 marzo 2016); -2) dalla Corte di appello di Napoli, in data 16 aprile 2014 (condanna per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., commesso in Napoli dal settembre 2015 con condotta perdurante, 10 e 14 L. 497 del :1974, 23 L. 110 del 1975, 648 cod pen., 7 L. 203 del 1991, commessi in Napoli in data anteriore e prossima al 21 gennaio 2016, 56 e 575 cod. pen. e 7 L. 203 del 1991, commesso in Napoli il 21 marzo 2016). A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione ha osservato che Cerasuolo al momento dell'affiliazione al clan [OSCURATO:PERSONA] (luglio 2015), quindi della consumazione del reato di cui alla sentenza sub 2), non poteva aver programmato anche l'omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oggetto della sentenza sub 1), eseguito nove mesi dopo (29 marzo 2016) in ragione di un movente del tutto contingente e occasionale legato al risentimento del capo clan, [OSCURATO:PERSONA], insorto nei confronti della vittima, ,quale, durante la recente carcerazione, si era prestatq a fornire ad esponenti del gruppo riyale informazioni sui suoi spostamenti apprese .src-4,;5' S'20ì3 durante i permessi (utili per la tar:frA ztleit i un piano omicidiario. Peraltro, l'istante, oltre a ricoprire un ruolo del tutto marginale nell'ambito del gruppo di fuoco del clan, era stato coinvolto in maniera del tutto occasionale e imprevedibile nell'omicidio per cui ha riportato la condanna sub 1). 2. Cerasuolo, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge in riferimento all'art.671 cod. proc. pen. nonché in relazione alla mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione. Il giudice dell'esecuzione non si è confrontato con le allegazioni difensive e con le sentenze di merito, sebbene queste ultime siano state richiamate a più riprese. In particolare, risulta chiaramente come Cerasuolo fosse perfettamente a conoscenza dell'uccisione di Izzi, rispetto alla quale è emersa un'effettiva condivisione e agevolazione, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal decidente, il quale ha posto l'accento sull'occasionalità del suo ,contributo. Peraltro, nella sentenza sub b), con riferimento al ruolo assuntoal/in seno al clan Russo, il ricorrente viene indicato tra i soggetti preposti alle azioni di fuoco; d'altra parte non era neppure infrequente il suo coinvolgimento in eventi omicidiari, tant'è che è stato condannato per H tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 21 marzo 2016 - già posto in continuazione con la condotta ex art.416 bis cod. pen. -, dunque, in evidente contiguità temporale con quello di [OSCURATO:PERSONA], e su cui il decidente non ha effettuato alcuna valutazione. In conclusione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare la disciplina della continuazione tra i reati indicati in istanza, in quanto, al momento dell'adesione al sodalizio criminoso, era certamente immaginabile la perpetrazione di una serie di omicidi tutti finalizzati a mantenere o conquistare il territorio e, in costanza della guerra di mafia, destinati ad annientare i soggetti invisi al clan Russo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. ce 1. La Corte di assise appello, in applicazione del principio, la cui validità va ribadita anche in queste sede, secondo cui l'accertamento dell'unitarietà del disegno criminoso tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, può avere esito positivo solo se risulta che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01), è pervenuto alla conclusione negativa sul rilievo, ritenuto decisivo, che tra l'affiliazione al clan e l'esecuzione dell'omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] era trascorso un periodo di tempo rilevante e che tale ultimo episodio era ricollegabile a dinamiche e strategie non prevenibili all'epoca dell'ingresso nel clan di Cerasuolo e di cui comunque quest'ultimo non poteva essere messo a conoscenza perché, pur essendo uno dei "fedelissimi" al servizio di [OSCURATO:PERSONA], era preposto alla riscossione dei proventi delle estorsioni e alla custodia delle armi, non faceva stabilmente parte del gruppo di fuoco perché non ritenuto all"altezza di sparare. In questo senso deponeva anche il contributo occasionale e limitato fornito nella fase esecutiva dell'omicidio. 2. Nel formulare tale giudizio non si è perotenuto conto del dato pacifico risultante dalla sentenza sub 2), che Cerasuolo aveva partecipato, appena una settimana prima dell'omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (eseguito il 29 marzo 2016) ad un altro episodio ornicidiario, organizzato sempre dai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA] ai danni di un affilato ad un clan rivale (il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 21 marzo 2016) e che, soprattutto, tale episodio delittuoso era stato ritenuto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso all'associazione camorristica, accertata dalla stessa sentenza irrevocabile di condanna, oggetto della richiesta di unificazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un dato che non solo mette in crisi assunto che Cerasuolo non "t-- 9 r faceva stabilmente parte del gruppo di fuoco del clan Lo RUSS9 ma che doveva necessariamente essere preso in esame nell'apparato argomentativo posto a sostegno della decisione impugnata. Infatti, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza. Può sempre escludere l'esistenza del vincolo della continuazione ma solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Palumbo, Rv. 276944; Sez. 5, n. 39837 del 19/05/2014, Aprile, Rv. 262203 - 01; Sez. 1, n. 11240 del 06/12/2000, dep. 2001, Bersani, Rv. 218523 - 01). 3. Si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati e colmando le individuate lacune. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli. Co