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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 33780/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1060/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12094/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/12/2024 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato, emesso il 17 dicembre 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Misure di prevenzione –, per quanto qui di interesse, ha confermato il provvedimento del 13 giugno 2018, con il quale il Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33780/2025 Roma, lì, 14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro (con obbligo di soggiorno nel comune di residenza) e aveva disposto la confisca dei beni già sottoposti a sequestro (tra cui un immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], due immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] e alcuni buoni postali fruttiferi, cointestati al proposto, e altri beni intestati o cointestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

La conferma è intervenuta all’esito di un procedimento nel quale erano stati riuniti i procedimenti aventi a oggetto l’impugnazione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca avanzata, ex art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, da [OSCURATO:PERSONA] e gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di terzi interessati, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto applicativo delle misure di prevenzione.

La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca e tutti gli appelli, a eccezione di quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono stati accolti, con conseguente revoca della confisca dei beni loro intestati.

2. Avverso il decreto della Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.

3.1. Con un primo motivo, deduce l'illegittimità costituzionale dell’art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011.

Sostiene che la norma sarebbe costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa di una concomitante misura di custodia cautelare, l'autorità giudiziaria, nel momento della successiva esecuzione della misura di prevenzione, provveda a verificare la persistenza della pericolosità sociale.

Il ricorrente sostiene che sarebbe irragionevole prevedere il nuovo accertamento della pericolosità sociale dell'interessato solo nel caso in cui l'esecuzione della misura di prevenzione sia stata sospesa per l'esecuzione di una pena detentiva e non anche quando analoga sospensione sia stata disposta per l'applicazione di una misura cautelare custodiale.

Palese sarebbe la violazione dell’art. 3 Cost., attesa l'irragionevole disparità di trattamento nella quale si verrebbero a trovare soggetti che si trovano in situazioni analoghe, egualmente privati della loro libertà personale, tanto nel caso di esecuzione di una pena detentiva quanto nel caso di applicazione di una misura cautelare custodiale.

In quest’ultimo caso, l'automatica riapplicazione della misura di prevenzione, senza il preventivo accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, determinerebbe anche la violazione dell’art. 13 Cost., che prevede che ogni forma di restrizione della libertà personale debba essere giustificata da un controllo giurisdizionale adeguato, e dell’art. 27 Cost., che afferma il principio di presunzione di non colpevolezza.

3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 1, 4 e 6 d.lgs. n. 159 del 2011.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe effettuato una valutazione attuale della pericolosità sociale del proposto, «limitandosi a richiamare il suo pregresso giudiziario».

Il ricorrente censura tale omissione, con particolare riguardo all’istanza di revoca della misura di prevenzione, sostenendo che il relativo giudizio si sia tradotto in una mera conferma del provvedimento originario, fondata su elementi ormai risalenti, laddove sarebbe stato necessario «tenere conto di eventuali mutamenti della condotta e del contesto di riferimento».

In altri termini, la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare «se, alla data della decisione, sussistessero ancora elementi concreti e attuali, tali da giustificare la persistenza della misura».

3.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011.

Rappresenta che: erano stati confiscati alcuni buoni postali fruttiferi cointestati al preposto e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello ha revocato la confisca, limitatamente alle quote di questi ultimi.

Il ricorrente pone in rilievo il fatto che la Corte territoriale ha disposto la revoca della confisca, in quanto i terzi interessati avevano allegato la circostanza che la provvista per l'acquisto dei buoni in questione derivava da un libretto, acceso nel 2003, sul quale, nel corso degli anni, era stata accreditata la pensione di [OSCURATO:PERSONA], madre del proposto.

La Corte di appello ha altresì rilevato che non era stata fornita alcuna prova del fatto che il denaro depositato sul libretto provenisse dal proposto.

Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello di mantenere la confisca delle quote intestate al proposto, osservando che la mancanza di prova sulla provenienza delle somme e l’accertata liceità della provvista, derivante dalla pensione di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto condurre alla revoca della confisca.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (figlio del proposto) si compone di un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011.

Contesta la mancata revoca della confisca dei due immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Corte territoriale, nel ritenere che i redditi del nucleo familiare del proposto, negli anni 2014 e 2015, fossero insufficienti a sostenere l'esborso per l'acquisto di tali beni, avrebbe trascurato i seguenti elementi: [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2013 e 2014, avrebbe lavorato, percependo la relativa retribuzione; il 29 novembre 2010, il proposto avrebbe riscattato una polizza; negli anni 1993, 1994 e 1997, il reddito sarebbe stato integrato dal rimborso anticipato di tre buoni postali.

Sotto altro profilo, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, in quanto sostiene che non sarebbe chiaro se la confisca fosse stata disposta «per reimpiego ovvero per sproporzione».

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (moglie del proposto) si compone di un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011.

Contesta la mancata revoca della confisca dell’immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che non sarebbe chiaro se la confisca fosse stata disposta «per reimpiego piuttosto che per sproporzione».

La ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato «l'appartamento dalla madre, tramite un contratto simulato, beneficiando di un prezzo particolarmente vantaggioso».

Afferma, inoltre, che, nel periodo in cui era avvenuto l'acquisto, il proposto avrebbe percepito un cospicuo indennizzo per ingiusta detenzione.

In ogni caso, non sarebbero stati effettuati gli accertamenti necessari per verificare la sussistenza dei presupposti per la confisca.

6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Il primo motivo è inammissibile.

2.1.1. Va premesso che la norma in questione non è l'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011 bensì l’art. 14, comma 2-ter, del medesimo decreto.

Quest'ultima norma, in realtà, trae origine da una pronuncia additiva della Corte costituzionale, relativa all’art. 15 (più precisamente all’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, oggi trasfuso nell’art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011), da qui l'imprecisione del ricorrente.

In particolare, la questione riguarda il rapporto tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e lo stato di detenzione dell’interessato, per l’espiazione di una pena o per l’applicazione di un provvedimento cautelare.

La giurisprudenza, fin dalla sentenza Sez.

U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194062, ha affermato che le misure di prevenzione personali possono essere deliberate anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena.

In tale ipotesi, l’esecuzione della misura resta sospesa, essendo differita al momento in cui viene a cessare lo stato di detenzione, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca del provvedimento qualora, medio tempore, la pericolosità precedentemente accertata sia venuta meno.

Dall’applicazione dell’indirizzo illustrato discende la conseguenza che il provvedimento di prevenzione possa essere posto in esecuzione a distanza di tempo rispetto alla sua deliberazione, senza alcun approfondimento in ordine alla persistente pericolosità sociale della persona ad essa sottoposta.

Questo tema è stato affrontato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 291 del 1993, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi trasfuso nell’art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.

2.1.2. Tanto premesso, va, in primo luogo, evidenziato che il ricorrente non motiva in ordine alla rilevanza della questione nel caso concreto.

Infatti, anche nel paragrafo dedicato alla rilevanza della questione, il ricorrente si limita a ribadire la presunta irragionevolezza della norma, che non prevederebbe l'accertamento dell'attualità della pericolosità associata, anche nel caso di sospensione dovuta ad applicazione di una misura cautelare custodiale.

Sul punto, vi è una totale mancanza di argomentazioni, alla quale non può certo rimediare questa Corte.

Va, in ogni caso, evidenziato che la rilevanza della questione neppure emerge con chiarezza dagli atti nella disponibilità della Corte.

Sotto tale profilo, va evidenziato che se è vero che, dalla lettura del decreto, emerge che effettivamente l'imputato si trovava da tempo sottoposto a misura cautelare (che era stata poi revocata), è altrettanto vero che, dal decreto (nella parte in questione richiamata anche nel ricorso), emerge che, nelle more, il preposto sarebbe stato condannato con sentenza passata in giudicato: dunque neanche si capisce bene se egli attualmente si trovi in stato di detenzione per l'esecuzione di quella sentenza.

Il ricorrente neppure deduce in modo specifico che il giudizio di pericolosità, se effettuato all'attualità, risulterebbe negativo.

2.1.3. La questione, in ogni caso, è manifestamente infondata.

La questione, essenzialmente, si basa su una presunta sostanziale equiparazione tra la custodia cautelare e l’espiazione della pena detentiva, dalla quale discenderebbe l'irragionevole disparità di trattamento.

Ebbene, le due situazioni non sembrano perfettamente equiparabili, atteso che le misure cautelari sono sottoposte a termini di fase e a termini massimi, che dovrebbero rendere più rara l'ipotesi di un lungo perdurare di tale stato.

Nel caso di pene detentive, invece, potrebbe non esservi alcun limite temporale.

Va sottolineata tale differenza, atteso che la Corte costituzionale, proprio nella citata sentenza n. 291 del 1993, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 12 della legge n. 1423 del 1956, aveva evidenziato la rilevanza del «decorso di un lungo lasso di tempo», che «incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione».

Tali differenze rendono non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di trattare la posizione della persona sottoposta a misura cautelare in maniera diversa da quella del detenuto in espiazione pena.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, infatti, ha reso una motivazione ampia in ordine all'attualità della pericolosità sociale, basando il giudizio soprattutto sui provvedimenti giudiziari, alcuni dei quali recentemente emessi (cfr., in particolare, pagine 24 e ss. del decreto impugnato).

2.3. Il terzo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

In primo luogo, va rilevato che la Corte territoriale dà atto che «[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto motivi di impugnazione relativi alla misura patrimoniale, con conseguente definitività della stessa per la parte di interesse dello stesso» (cfr. pagina 37 del decreto impugnato).

Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo, sebbene ricondotto dal ricorrente anche al vizio di erronea applicazione della legge penale, si riduce a una mera censura, peraltro nel merito, della motivazione del provvedimento.

Al riguardo, va ricordato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha motivato, in maniera ampia, sul punto in questione (cfr. pagina 44 del decreto impugnato).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

L'unico motivo di ricorso è inammissibile sia perché deduce in sostanza un vizio di motivazione, che non è deducibile in materia di misure di prevenzione, sia perché è meramente reiterativo, visto che il ricorrente si limita a riproporre le medesime questioni che avevano già trovato congrua risposta nel provvedimento impugnato (cfr. pagina 40 del decreto impugnato).

Va, infine, rilevato che, come emerge chiaramente dal decreto impugnato, la confisca è stata disposta per sproporzione dei redditi.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

L'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è generico e meramente assertivo.

Va peraltro evidenziato che, in sostanza, il ricorrente deduce vizi della motivazione, che non sono deducibili in materia di prevenzione.

Va, infine, rilevato che, come emerge chiaramente dal decreto impugnato, la confisca è stata disposta per sproporzione dei redditi.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, l’8 luglio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1060/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12094/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/12/2024 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, emesso il 17 dicembre 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Misure di prevenzione –, per quanto qui di interesse, ha confermato il provvedimento del 13 giugno 2018, con il quale il Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33780/2025 Roma, lì, 14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro (con obbligo di soggiorno nel comune di residenza) e aveva disposto la confisca dei beni già sottoposti a sequestro (tra cui un immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], due immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] e alcuni buoni postali fruttiferi, cointestati al proposto, e altri beni intestati o cointestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La conferma è intervenuta all’esito di un procedimento nel quale erano stati riuniti i procedimenti aventi a oggetto l’impugnazione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca avanzata, ex art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, da [OSCURATO:PERSONA] e gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di terzi interessati, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto applicativo delle misure di prevenzione. La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca e tutti gli appelli, a eccezione di quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono stati accolti, con conseguente revoca della confisca dei beni loro intestati. 2. Avverso il decreto della Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce l'illegittimità costituzionale dell’art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011. Sostiene che la norma sarebbe costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa di una concomitante misura di custodia cautelare, l'autorità giudiziaria, nel momento della successiva esecuzione della misura di prevenzione, provveda a verificare la persistenza della pericolosità sociale. Il ricorrente sostiene che sarebbe irragionevole prevedere il nuovo accertamento della pericolosità sociale dell'interessato solo nel caso in cui l'esecuzione della misura di prevenzione sia stata sospesa per l'esecuzione di una pena detentiva e non anche quando analoga sospensione sia stata disposta per l'applicazione di una misura cautelare custodiale. Palese sarebbe la violazione dell’art. 3 Cost., attesa l'irragionevole disparità di trattamento nella quale si verrebbero a trovare soggetti che si trovano in situazioni analoghe, egualmente privati della loro libertà personale, tanto nel caso di esecuzione di una pena detentiva quanto nel caso di applicazione di una misura cautelare custodiale. In quest’ultimo caso, l'automatica riapplicazione della misura di prevenzione, senza il preventivo accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, determinerebbe anche la violazione dell’art. 13 Cost., che prevede che ogni forma di restrizione della libertà personale debba essere giustificata da un controllo giurisdizionale adeguato, e dell’art. 27 Cost., che afferma il principio di presunzione di non colpevolezza. 3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 1, 4 e 6 d.lgs. n. 159 del 2011. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe effettuato una valutazione attuale della pericolosità sociale del proposto, «limitandosi a richiamare il suo pregresso giudiziario». Il ricorrente censura tale omissione, con particolare riguardo all’istanza di revoca della misura di prevenzione, sostenendo che il relativo giudizio si sia tradotto in una mera conferma del provvedimento originario, fondata su elementi ormai risalenti, laddove sarebbe stato necessario «tenere conto di eventuali mutamenti della condotta e del contesto di riferimento». In altri termini, la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare «se, alla data della decisione, sussistessero ancora elementi concreti e attuali, tali da giustificare la persistenza della misura». 3.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Rappresenta che: erano stati confiscati alcuni buoni postali fruttiferi cointestati al preposto e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello ha revocato la confisca, limitatamente alle quote di questi ultimi. Il ricorrente pone in rilievo il fatto che la Corte territoriale ha disposto la revoca della confisca, in quanto i terzi interessati avevano allegato la circostanza che la provvista per l'acquisto dei buoni in questione derivava da un libretto, acceso nel 2003, sul quale, nel corso degli anni, era stata accreditata la pensione di [OSCURATO:PERSONA], madre del proposto. La Corte di appello ha altresì rilevato che non era stata fornita alcuna prova del fatto che il denaro depositato sul libretto provenisse dal proposto. Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello di mantenere la confisca delle quote intestate al proposto, osservando che la mancanza di prova sulla provenienza delle somme e l’accertata liceità della provvista, derivante dalla pensione di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto condurre alla revoca della confisca. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (figlio del proposto) si compone di un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Contesta la mancata revoca della confisca dei due immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Corte territoriale, nel ritenere che i redditi del nucleo familiare del proposto, negli anni 2014 e 2015, fossero insufficienti a sostenere l'esborso per l'acquisto di tali beni, avrebbe trascurato i seguenti elementi: [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2013 e 2014, avrebbe lavorato, percependo la relativa retribuzione; il 29 novembre 2010, il proposto avrebbe riscattato una polizza; negli anni 1993, 1994 e 1997, il reddito sarebbe stato integrato dal rimborso anticipato di tre buoni postali. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, in quanto sostiene che non sarebbe chiaro se la confisca fosse stata disposta «per reimpiego ovvero per sproporzione». 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (moglie del proposto) si compone di un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Contesta la mancata revoca della confisca dell’immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che non sarebbe chiaro se la confisca fosse stata disposta «per reimpiego piuttosto che per sproporzione». La ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato «l'appartamento dalla madre, tramite un contratto simulato, beneficiando di un prezzo particolarmente vantaggioso». Afferma, inoltre, che, nel periodo in cui era avvenuto l'acquisto, il proposto avrebbe percepito un cospicuo indennizzo per ingiusta detenzione. In ogni caso, non sarebbero stati effettuati gli accertamenti necessari per verificare la sussistenza dei presupposti per la confisca. 6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. 2.1.1. Va premesso che la norma in questione non è l'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011 bensì l’art. 14, comma 2-ter, del medesimo decreto. Quest'ultima norma, in realtà, trae origine da una pronuncia additiva della Corte costituzionale, relativa all’art. 15 (più precisamente all’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, oggi trasfuso nell’art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011), da qui l'imprecisione del ricorrente. In particolare, la questione riguarda il rapporto tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e lo stato di detenzione dell’interessato, per l’espiazione di una pena o per l’applicazione di un provvedimento cautelare. La giurisprudenza, fin dalla sentenza Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194062, ha affermato che le misure di prevenzione personali possono essere deliberate anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena. In tale ipotesi, l’esecuzione della misura resta sospesa, essendo differita al momento in cui viene a cessare lo stato di detenzione, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca del provvedimento qualora, medio tempore, la pericolosità precedentemente accertata sia venuta meno. Dall’applicazione dell’indirizzo illustrato discende la conseguenza che il provvedimento di prevenzione possa essere posto in esecuzione a distanza di tempo rispetto alla sua deliberazione, senza alcun approfondimento in ordine alla persistente pericolosità sociale della persona ad essa sottoposta. Questo tema è stato affrontato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 291 del 1993, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi trasfuso nell’art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura. 2.1.2. Tanto premesso, va, in primo luogo, evidenziato che il ricorrente non motiva in ordine alla rilevanza della questione nel caso concreto. Infatti, anche nel paragrafo dedicato alla rilevanza della questione, il ricorrente si limita a ribadire la presunta irragionevolezza della norma, che non prevederebbe l'accertamento dell'attualità della pericolosità associata, anche nel caso di sospensione dovuta ad applicazione di una misura cautelare custodiale. Sul punto, vi è una totale mancanza di argomentazioni, alla quale non può certo rimediare questa Corte. Va, in ogni caso, evidenziato che la rilevanza della questione neppure emerge con chiarezza dagli atti nella disponibilità della Corte. Sotto tale profilo, va evidenziato che se è vero che, dalla lettura del decreto, emerge che effettivamente l'imputato si trovava da tempo sottoposto a misura cautelare (che era stata poi revocata), è altrettanto vero che, dal decreto (nella parte in questione richiamata anche nel ricorso), emerge che, nelle more, il preposto sarebbe stato condannato con sentenza passata in giudicato: dunque neanche si capisce bene se egli attualmente si trovi in stato di detenzione per l'esecuzione di quella sentenza. Il ricorrente neppure deduce in modo specifico che il giudizio di pericolosità, se effettuato all'attualità, risulterebbe negativo. 2.1.3. La questione, in ogni caso, è manifestamente infondata. La questione, essenzialmente, si basa su una presunta sostanziale equiparazione tra la custodia cautelare e l’espiazione della pena detentiva, dalla quale discenderebbe l'irragionevole disparità di trattamento. Ebbene, le due situazioni non sembrano perfettamente equiparabili, atteso che le misure cautelari sono sottoposte a termini di fase e a termini massimi, che dovrebbero rendere più rara l'ipotesi di un lungo perdurare di tale stato. Nel caso di pene detentive, invece, potrebbe non esservi alcun limite temporale. Va sottolineata tale differenza, atteso che la Corte costituzionale, proprio nella citata sentenza n. 291 del 1993, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 12 della legge n. 1423 del 1956, aveva evidenziato la rilevanza del «decorso di un lungo lasso di tempo», che «incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione». Tali differenze rendono non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di trattare la posizione della persona sottoposta a misura cautelare in maniera diversa da quella del detenuto in espiazione pena. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha reso una motivazione ampia in ordine all'attualità della pericolosità sociale, basando il giudizio soprattutto sui provvedimenti giudiziari, alcuni dei quali recentemente emessi (cfr., in particolare, pagine 24 e ss. del decreto impugnato). 2.3. Il terzo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, va rilevato che la Corte territoriale dà atto che «[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto motivi di impugnazione relativi alla misura patrimoniale, con conseguente definitività della stessa per la parte di interesse dello stesso» (cfr. pagina 37 del decreto impugnato). Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo, sebbene ricondotto dal ricorrente anche al vizio di erronea applicazione della legge penale, si riduce a una mera censura, peraltro nel merito, della motivazione del provvedimento. Al riguardo, va ricordato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha motivato, in maniera ampia, sul punto in questione (cfr. pagina 44 del decreto impugnato). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. L'unico motivo di ricorso è inammissibile sia perché deduce in sostanza un vizio di motivazione, che non è deducibile in materia di misure di prevenzione, sia perché è meramente reiterativo, visto che il ricorrente si limita a riproporre le medesime questioni che avevano già trovato congrua risposta nel provvedimento impugnato (cfr. pagina 40 del decreto impugnato). Va, infine, rilevato che, come emerge chiaramente dal decreto impugnato, la confisca è stata disposta per sproporzione dei redditi. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. L'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è generico e meramente assertivo. Va peraltro evidenziato che, in sostanza, il ricorrente deduce vizi della motivazione, che non sono deducibili in materia di prevenzione. Va, infine, rilevato che, come emerge chiaramente dal decreto impugnato, la confisca è stata disposta per sproporzione dei redditi. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, l’8 luglio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 33780/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris