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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40002/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -e N. 4381/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità laddove i giudici del merito hanno negato che potesse trattarsi di un caso di cx.d, coltivazione dome- stica.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motiva- tamente confutato la tesi, oggi riproposta tout court, secondo cui nel caso di spe- cie, la coltivazione della sostanza drogante fosse destinata a un uso esclusiva- mente personale.

Ed invero, come si legge in sentenza, alla luce del compendio probatorio ac- quisito e pienamente utilizzabile, non può ritenersi che il numero di piante coltivate sia scarso e che il quantitativo di sostanza stupefacente ricavabile sia modesto, dal momento che sul terrazzo dell'abitazione dell'odierno imputato sono stati rin- venuti n. 11 vasi contenenti canapa indiana, di altezza compresa tra cm 10 e cm 60, quindi già perfettamente piantata e in piena infiorescenza, oltre che n. 21 vasi contenti del terriccio, utilizzabili per nuove coltivazioni.

Conferente appare il richiamo al dictum di questa Corte di legittimità, che, in una fattispecie analoga, ha affermato che «in tema di stupefac:enti, non può ricon- dursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale» (Sez. 4, n. 3593/2021)».

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 4381/2023 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Ilnsigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -e N. 4381/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità laddove i giudici del merito hanno negato che potesse trattarsi di un caso di cx.d, coltivazione dome- stica. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motiva- tamente confutato la tesi, oggi riproposta tout court, secondo cui nel caso di spe- cie, la coltivazione della sostanza drogante fosse destinata a un uso esclusiva- mente personale. Ed invero, come si legge in sentenza, alla luce del compendio probatorio ac- quisito e pienamente utilizzabile, non può ritenersi che il numero di piante coltivate sia scarso e che il quantitativo di sostanza stupefacente ricavabile sia modesto, dal momento che sul terrazzo dell'abitazione dell'odierno imputato sono stati rin- venuti n. 11 vasi contenenti canapa indiana, di altezza compresa tra cm 10 e cm 60, quindi già perfettamente piantata e in piena infiorescenza, oltre che n. 21 vasi contenti del terriccio, utilizzabili per nuove coltivazioni. Conferente appare il richiamo al dictum di questa Corte di legittimità, che, in una fattispecie analoga, ha affermato che «in tema di stupefac:enti, non può ricon- dursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale» (Sez. 4, n. 3593/2021)». 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 4381/2023 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Ilnsigliere es
Sentenza Cassazione n. 40002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris