Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:13
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 gennaio 2011 (
1
)
Causa C‑388/09
[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] – Pflegekasse
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni di malattia – Ex lavoratore migrante che ha maturato un diritto, nello Stato di impiego, ad un assegno di assistenza per persone non autosufficienti,
in forza di iscrizione obbligatoria – Ritorno nello Stato d’origine – Assenza di copertura del rischio di perdita di autosufficienza nello Stato d’origine – Possibilità di mantenere, in via facoltativa, l’iscrizione al regime di assistenza per le persone non autosufficienti nello
Stato di impiego e di ottenere il versamento dell’assegno di assistenza per persone non autosufficienti nello Stato d’origine»
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 9, n. 1, 15 e 28, n. 1, lett. b), del
regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (
2
).
2.
Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. da [OSCURATO:PERSONA], cittadino portoghese, e la
[OSCURATO:PERSONA] – Pflegekasse (cassa malattie – cassa di assistenza per persone non autosufficienti; in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al diniego da parte di quest’ultima di mantenere l’iscrizione del sig. da [OSCURATO:PERSONA] all’assicurazione
per persone non autosufficienti tedesca in forza dell’assicurazione volontaria continuata e di versargli, con decorrenza dal
suo ritorno definitivo in Portogallo, il relativo assegno di assistenza.
3.
La domanda invita la Corte a pronunciarsi sulla questione del mantenimento di tale iscrizione nel caso in cui l’interessato
sia ormai iscritto obbligatoriamente al regime di previdenza sociale portoghese, ma non benefici, in forza di detta iscrizione,
di una copertura del rischio di perdita di autosufficienza in Portogallo. Essa invita la Corte anche a pronunciarsi nuovamente
sulla questione dell’esportabilità dell’assegno di assistenza per persone non autosufficienti in uno Stato membro diverso
da quello di iscrizione.
4.
Nelle presenti conclusioni sosterrò che, alla luce dei principi stabiliti agli artt. 9, n. 1, e 15, n. 1, del regolamento
n. 1408/71, il sig. da [OSCURATO:PERSONA], a mio avviso, può mantenere la sua iscrizione volontaria continuata alla cassa di assistenza
per persone non autosufficienti tedesca anche se, nel corso dello stesso periodo, egli è anche iscritto obbligatoriamente
al regime di previdenza sociale portoghese, in quanto in quest’ultimo regime non esiste alcuna copertura per il rischio di
perdita di autosufficienza. Inoltre, tenuto conto della sentenza 5 marzo 1998, [OSCURATO:PERSONA] (
3
), e dell’art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, ritengo che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] debba poter continuare
a percepire, in forza dell’assicurazione volontaria continuata al regime tedesco di assicurazione per mancanza di autosufficienza,
l’assegno di assistenza per il quale ha regolarmente contribuito a partire dal 1° gennaio 1995.
I –
Ambito normativo dell’Unione
A –
L’assistenza per le persone anziane non autosufficienti
5.
I progressi sanitari e sociali e l’aumento generale dell’aspettativa di vita hanno prodotto l’effetto che un numero sempre
più elevato di persone anziane perdono a poco a poco la propria autosufficienza e si trovano in una situazione di dipendenza
rispetto agli altri per compiere le azioni essenziali della loro vita quotidiana (alzarsi, camminare, vestirsi, lavarsi, nutrirsi
ovvero curarsi). Sino ad ora, l’assistenza in casi di tal genere era di solito assicurata informalmente dai membri della famiglia.
6.
Il regolamento n. 1408/71 non contiene norme specifiche applicabili al coordinamento delle prestazioni che coprono il rischio
di perdita di autosufficienza. Infatti, nel 1971, l’assistenza alle persone non autosufficienti non era in discussione e,
per quanto mi risulta, nessuno dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri garantiva la copertura di questo rischio.
Posto che la procedura di emendamento di detto regolamento richiede l’unanimità in seno al Consiglio dell’Unione europea,
quest’ultimo non ha espressamente tenuto conto dell’introduzione, in alcuni Stati membri, di queste nuove forme di prestazioni
sociali, che non corrispondono ai settori classici della previdenza sociale che figurano nel regolamento stesso. Di fronte
a tale lacuna, il Parlamento europeo ha ritenuto che, in pratica, dette prestazioni non siano esportabili nello Stato di residenza
del lavoratore (
4
). Allo stesso modo, la Commissione europea, nella sua comunicazione del 12 marzo 1997 intitolata «Modernizzare e migliorare
la previdenza sociale nell’Unione europea» (
5
), ha rilevato che il sistema di coordinamento previsto dal regolamento n. 1408/71 rischiava di «divenire presto obsoleto e
di perdere contatto con un certo numero di evoluzioni», osservando che i nuovi tipi di prestazioni, come quelle destinate
alla popolazione anziana non autosufficiente, non potevano inserirsi nelle nozioni giuridiche di detto regolamento, che è
fondato sui settori classici della previdenza sociale (
6
).
7.
Investita di diverse questioni pregiudiziali in merito all’esportabilità dell’assegno per mancanza di autosufficienza tedesco
nella causa [OSCURATO:PERSONA] e dell’assegno di assistenza tedesco nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
7
), la Corte ha esteso il campo di applicazione sostanziale del regolamento n. 1408/71 alle prestazioni che coprono il rischio
di mancanza di autosufficienza, qualificandole come prestazioni di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), di questo
regolamento. Secondo la Corte, «prestazioni di questo tipo hanno essenzialmente l’obiettivo di integrare le prestazioni dell’assicurazione
malattia, alla quale esse sono d’altronde connesse sul piano organizzativo, al fine di migliorare le condizioni di salute
e di vita delle persone dipendenti dall’altrui assistenza» (
8
).
8.
Occorre attendere l’entrata in vigore, il 1° maggio 2010, del regolamento (CE) n. 883/2004 (
9
) perché tale questione formi infine l’oggetto di un norma specifica, che riflette non solo la giurisprudenza della Corte,
ma anche la particolarità specifica dell’assistenza del rischio di perdita di autosufficienza. Ciononostante, detto regolamento
non è applicabile nella specie e la questione presentata dal giudice del rinvio deve pertanto essere esaminata avendo riguardo
alle sole disposizioni del regolamento n. 1408/71.
B –
Le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1408/71
9.
Il regolamento n. 1408/71 è stato adottato in applicazione dell’art. 42 CE, in virtù del quale il Consiglio «adotta in materia
di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare
un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti (…) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei
territori degli Stati membri».
10.
Come enunciato al secondo e al quarto ‘considerando’ del regolamento n. 1408/71, l’obiettivo del medesimo è quello di assicurare
la libera circolazione dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi nell’Unione europea, rispettando le caratteristiche
proprie alle legislazioni nazionali di sicurezza sociale. A tal fine, come risulta dal quinto, sesto e decimo ‘considerando’,
il detto regolamento accoglie come principio la parità di trattamento dei lavoratori di fronte alle diverse legislazioni nazionali
e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro
nonché a non penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Al fine di evitare i cumuli
di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne, l’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1408/71
precisa che le disposizioni del regolamento mirano ad assoggettare gli interessati, in linea di principio, al regime di sicurezza
sociale di un unico Stato membro.
11.
Le disposizioni generali di questo regolamento sono collocate nel titolo I, agli artt. 1‑12.
12.
Infatti, ai sensi dell’art. 2, n. 1, il regolamento si applica «ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti che sono
o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri». Nella fattispecie,
è pacifico che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] rientri nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, in
quanto la Corte ha ripetutamente statuito che la nozione di «lavoratore», ai sensi dell’art. 2, n. 1, di questo regolamento,
riguarda anche i lavoratori in pensione (
10
).
13.
A norma dell’art. 4, n. 1, lett. a), del citato regolamento, esso si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di
sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di malattia e di maternità. Nella fattispecie, è parimenti pacifico che le prestazioni
fornite nel quadro del regime tedesco di assicurazione per perdita di autosufficienza costituiscano «prestazioni di malattia»
ai sensi della citata disposizione e, segnatamente, «prestazioni in denaro» dell’assicurazione malattia interessata, citate,
tra l’altro, all’art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 (
11
).
14.
Per quanto concerne l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’art. 9, n. 1, di questo regolamento
è così formulato:
«Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa
continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili a coloro che risiedono nel territorio di un altro
Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera trascorsa, alla legislazione del primo
Stato in qualità di lavoratori subordinati o autonomi».
15.
L’art. 12 di questo regolamento vieta il conferimento o il mantenimento del diritto a beneficiare di più prestazioni della
stessa natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria, salve talune eccezioni non pertinenti per la controversia
in esame.
16.
Le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 stabiliscono quindi la legislazione applicabile ai lavoratori che
si spostano all’interno della Comunità. Queste regole sono contenute agli artt. 13‑17 di detto regolamento.
17.
Conformemente all’art. 13, n. 1, del regolamento stesso, le persone cui esso è applicabile sono soggette alla legislazione
di un solo Stato membro. Per quanto riguarda le persone cui cessi di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro,
queste sono soggette, a termini del n. 2, lett. f), dell’articolo medesimo, alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio
esse risiedono.
18.
L’art. 15 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme concernenti l’assicurazione volontaria o l’assicurazione facoltativa
continuata», così recita:
«1. Gli articoli da 13 a 14
quinquies
non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei
settori contemplati all’articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.
2. Qualora l’applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell’iscrizione:
– a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato
è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;
– a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato non può essere ammesso che al regime
di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato.
(…)»
19.
Le disposizioni proprie delle prestazioni di malattia, tra cui rientrano le prestazioni che coprono il rischio di perdita
di autosufficienza, figurano nel titolo III, agli artt. 18‑36 del regolamento n. 1408/71.
20.
Per quanto riguarda i titolari di pensioni dovute in forza della legislazione di diversi Stati membri, le regole di coordinamento
relative alle prestazioni di malattia figurano agli artt. 27 e 28 di questo regolamento. Dette disposizioni enunciano una
«norma di conflitto» che consente di determinare, ad esempio per i titolari di una doppia pensione di vecchiaia, l’istituzione
incaricata dell’erogazione delle prestazioni e la legislazione applicabile.
21.
L’art. 27 di questo regolamento riguarda il caso in cui esista un diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza.
Detto articolo così recita:
«Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato
membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione di quest’ultimo
Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell’articolo 18 e dell’allegato VI, nonché i suoi familiari,
ottengono tali prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l’interessato
fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest’ultimo Stato membro».
22.
L’art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, dal canto suo, riguarda il caso in cui non esista un diritto a prestazioni
in denaro nello Stato membro di residenza. Tale disposizione è redatta nei seguenti termini:
«Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite
dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri, che non abbia diritto alle prestazioni in base alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché,
in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto
conto eventualmente di quanto disposto all’articolo 18 e all’allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora
risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:
(…)
b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall’istituzione competente determinata conformemente al paragrafo 2,
secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo
di residenza, dette prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le
disposizioni dello Stato competente».
II –
La normativa tedesca
A –
L’assegno per persone non autosufficienti
23.
[OSCURATO:PERSONA], l’assicurazione contro la perdita di autosufficienza è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dal
Pflegeversicherungsgesetz (legge tedesca sull’assicurazione sociale contro il rischio di perdita di autosufficienza), che
costituisce il libro XI del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»).
24.
Essa è diretta a coprire le spese causate dallo stato di perdita di autosufficienza degli assicurati, ossia dal bisogno permanente
che questi hanno di ricorrere, in ampia misura, all’aiuto di terzi per compiere azioni della vita quotidiana (igiene personale,
alimentazione, mobilità, cura dell’abitazione, ecc.). Questo regime prevede diverse forme di intervento in favore delle persone
non autosufficienti, segnatamente prestazioni di assistenza in natura («Pflegesachleistung»), disciplinate dall’art. 36 del
[OSCURATO:PERSONA] e di cui il ricorrente ha potuto beneficiare prima del suo soggiorno in Portogallo, nonché un assegno per perdita di
autosufficienza per le cure di cui si sia fatto carico personalmente («Pflegegeld»; in prosieguo: l’«assegno per persone non
autosufficienti» o l'«assegno di assistenza»), disciplinato dall’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] (
12
) e che è stato versato al sig. da [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 1° gennaio 2002.
25.
L’assegno di assistenza consente alle persone non autosufficienti di beneficiare di un assegno di sostegno mensile quando
esse stesse si procurino autonomamente le prestazioni di cura e di assistenza di cui necessitano. Detto assegno può essere
utilizzato dal beneficiario liberamente e quindi anche per il pagamento di prestazioni non coperte dall’assicurazione per
la perdita di autosufficienza o erogate da prestatori di servizi non appartenenti ai servizi convenzionati.
26.
La perdita di autosufficienza è valutata dal servizio medico dell’assicurazione malattia, che, sulla base di quattro indicatori
(igiene personale, alimentazione, mobilità e aiuto domestico), ha creato tre categorie di perdita di autosufficienza. Anche
l’importo dell’assegno di assistenza varia in funzione del grado di dipendenza. All’epoca dei fatti di cui al procedimento
principale, detto importo era di EUR 205 al mese per la categoria I, ossia per le persone bisognose di un aiuto almeno una
volta al giorno per le cure personali, l’alimentazione e la mobilità.
27.
Ogni persona coperta, a titolo volontario o obbligatorio, da un’assicurazione malattia è tenuta a versare contributi per l’assicurazione
contro la perdita di autosufficienza (
13
). Come precisato dal governo tedesco all’udienza, il diritto all’assegno per persone non autosufficienti è subordinato al
compimento di un periodo di assicurazione minima, in precedenza di cinque anni ed attualmente di due anni. Se detta condizione
è soddisfatta, l’importo dell’assegno non varia in funzione della durata del contributo.
B –
Le condizioni relative al mantenimento dell’assicurazione facoltativa continuata
28.
L’art. 26 del [OSCURATO:PERSONA], il cui testo è riprodotto nelle osservazioni del governo tedesco, prevede quanto segue:
«(1) Coloro che non sono più assoggettati ad un regime di assicurazione obbligatoria in virtù dell’art. 20 o dell’art. 21 e che
sono stati assicurati per almeno 24 mesi nel corso dei cinque anni o nei dodici mesi precedenti la cessazione dell’iscrizione,
possono mantenere la loro iscrizione all’assicurazione per perdita di autosufficienza in forza dell’assicurazione continuata,
salvo il caso in cui siano assoggettate ad un regime di assicurazione obbligatoria in virtù dell’art. 23, n. 1, (…). [L]a
domanda deve essere presentata alla cassa di assicurazione competente nei tre mesi successivi la cessazione dell’iscrizione
(…).
(2) Coloro che, per aver trasferito la loro residenza, o perché soggiornano abitualmente all’estero, non sono più assoggettati
al regime di assicurazione obbligatoria, possono chiedere di essere iscritti in forza dell’assicurazione continuata».
C –
Le condizioni relative al mantenimento del diritto al versamento dell’assegno
29.
L’art. 34, paragrafo 1, punto 1 del [OSCURATO:PERSONA] (
14
), dal canto suo, prevede che il diritto alle prestazioni è sospeso:
– fintanto che l’assicurato soggiorni all’estero. In caso di soggiorno provvisorio all’estero, che può arrivare sino a sei settimane
per anno civile, l’assegno per perdita di autosufficienza deve essere mantenuto alle condizioni previste all’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA]
o al prorata, conformemente all’art. 38 del medesimo;
– allorché l’assicurato percepisca, direttamente in forza dell’art. 35 della legge federale sulla previdenza (Bundesversorgungsgesetz)
o in virtù di leggi che prevedono un’applicazione per analogia a questa legge federale, indennità collegate ad una perdita
di autosufficienza, versate dal regime legale di assicurazione infortuni o dalle casse pubbliche, in forza di un’assicurazione
o di un’assistenza infortuni obbligatoria. Lo stesso avviene allorché prestazioni analoghe siano versate dall’estero o da
un’istituzione intergovernativa o sovranazionale.
III –
I fatti della causa
30.
Il sig. da [OSCURATO:PERSONA], oggi di 75 anni di età, ha svolto un’attività professionale in Portogallo prima di stabilirsi e
lavorare in [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, egli ha versato contribuiti all’assicurazione tedesca per perdita di autosufficienza,
a partire dall’introduzione di quest’ultima, il 1° gennaio 1995.
31.
Dal mese di settembre 1996, il sig. da [OSCURATO:PERSONA] percepisce una pensione di vecchiaia per un importo di circa EUR 700.
In quanto titolare di detta pensione, egli era allora iscritto all’assicurazione per perdita di autosufficienza in forza dell’assicurazione
obbligatoria della Krankenversicherung der Rentner (cassa di assicurazione malattia dei pensionati) (
15
). Dal mese di maggio 2000, il sig. da [OSCURATO:PERSONA] percepisce parimenti una pensione di vecchiaia versata dalle autorità
portoghesi, per un importo di circa EUR 150.
32.
Con decorrenza dal mese di agosto 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso al sig. da [OSCURATO:PERSONA] prestazioni per perdita di autosufficienza
in natura di categoria I. Successivamente, a causa di un soggiorno in Portogallo dal mese di dicembre 2001, inizialmente presentato
come provvisorio, la [OSCURATO:PERSONA] gli ha riconosciuto un assegno per perdita di autosufficienza per un importo di EUR 205, con decorrenza
dal 1° gennaio 2002, e l’ha versato sino al 31 dicembre 2002.
33.
Avendo appreso che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una dichiarazione di partenza definitiva dalla [OSCURATO:PERSONA], a decorrere
dal 31 luglio 2002, la [OSCURATO:PERSONA], con decisione 5 febbraio 2003, ha dichiarato la cessazione dell’iscrizione a far data dal 31
luglio 2002 e, con decisione 12 febbraio 2003, ha chiesto al medesimo la restituzione degli assegni di assistenza già erogati
per i mesi da agosto a dicembre 2002, per un importo complessivo pari a EUR 1 025. Con decisione 4 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA]
ha respinto come infondata l’opposizione presentata dal sig. da [OSCURATO:PERSONA].
34.
[OSCURATO:PERSONA] am Main (giudice in materia previdenziale di Francoforte sul Meno) ha accolto il ricorso presentato
avverso questa decisione. Annullando le decisioni impugnate, detto giudice ha rilevato che, in forza dell’assicurazione facoltativa
continuata, il sig. da [OSCURATO:PERSONA] era ancora iscritto presso la [OSCURATO:PERSONA], la quale, di conseguenza, era tenuta a continuare
ad erogargli l’assegno di assistenza a partire dal 1° gennaio 2003. Con sentenza 13 settembre 2007, il [OSCURATO:PERSONA]
rigettava l’impugnazione interposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la restituzione degli assegni di assistenza. Per contro,
questo giudice riformava la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] am Main e rigettava la domanda del sig. da [OSCURATO:PERSONA]
ritenendo esclusa un’iscrizione in forza dell’assicurazione facoltativa continuata, ai sensi dell’art. 26, paragrafo 1, del
[OSCURATO:PERSONA], in quanto la domanda necessaria a tal fine non era stata presentata entro il termine previsto.
35.
Il sig. da [OSCURATO:PERSONA] ha presentato quindi ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale
in materia di contenzioso sociale), lamentando una violazione degli artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE, nonché degli artt. 19, 27
e 28 del regolamento n. 1408/71. Egli asserisce la possibilità di esportare prestazioni sociali dell’assicurazione per perdita
di autosufficienza in un altro Stato membro, tanto più quando la copertura di dette prestazioni sia stata finanziata attraverso
contributi propri e nello Stato membro di origine, nella fattispecie la Repubblica portoghese, non vengano erogate prestazioni
comparabili.
IV –
La questione pregiudiziale
36.
Il ricorso per cassazione verte sul mantenimento dell’iscrizione facoltativa continuata del sig. da [OSCURATO:PERSONA] presso l’assicurazione
per perdita di autosufficienza tedesca, a partire dal 1° agosto 2002, nonché sull’erogazione di un assegno di assistenza successivamente
al 1° gennaio 2003 (
16
).
37.
Infatti, il giudice del rinvio sottolinea che, ai sensi dell’art. 26 del [OSCURATO:PERSONA], il sig. da [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe avere il
diritto di mantenere la sua iscrizione all’assicurazione di assistenza tedesca in forza dell’assicurazione facoltativa continuata
oltre il 31 luglio 2002, sebbene la sua iscrizione obbligatoria alla cassa malattie tedesca sia esclusa tenuto conto della
sua partenza definitiva dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, esso rileva che le norme relative ai conflitti di leggi previste dal regolamento
n. 1408/71, e segnatamente dall’art. 15, n. 2, di questo regolamento, sembrano opporsi al mantenimento di tale iscrizione.
Inoltre, esso rileva che, ai sensi dell’art. 34, paragrafo 1, punto 1, [OSCURATO:PERSONA], il diritto all’assegno per mancanza di autosufficienza
è sospeso fintanto che l’assicurato risieda stabilmente all’estero.
38.
Il giudice del rinvio considera, di conseguenza, che la soluzione della presente controversia dipende dall’interpretazione
degli artt. 39 CE e 42 CE e degli artt. 27 e/o 28 del regolamento n. 1408/71.
39.
Nell’ipotesi in cui la presente causa debba essere esaminata alla luce dell’art. 28 di tale regolamento, il giudice del rinvio
si chiede se detta disposizione non debba essere interpretata nel senso che consenta al ricorrente di beneficiare in Portogallo
dell’assegno di assistenza tedesco. Infatti, il giudice a quo osserva che il sistema di previdenza sociale portoghese non
prevede assegni per persone non autosufficienti. Inoltre, esso ritiene che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito un diritto
all’assegno per persone non autosufficienti tedesco in forza dei contributi dal medesimo versati a partire dal 1995. Infine,
esso sottolinea che le sentenze rese dalla Corte nelle citate cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] osterebbero a che il diritto al versamento
di detto assegno sia subordinato, dalla normativa di uno Stato membro, alla condizione che la persona non autosufficiente
risieda sul territorio di quest’ultimo.
40.
Per contro, nell’ipotesi in cui la presente causa venga esaminata alla luce dell’art. 27 del regolamento n. 1408/71, secondo
il giudice del rinvio dovrebbe ritenersi sufficiente che il ricorrente benefici a livello generale di prestazioni di assicurazione
malattia in Portogallo. Il giudice del rinvio si chiede, in tal caso, se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], questa disposizione debba
essere interpretata nel senso che essa escluda il sig. da [OSCURATO:PERSONA] dal beneficio dell’assegno di assistenza tedesco,
potendo quest’ultimo reclamare unicamente il beneficio delle prestazioni previste dalla normativa portoghese. Secondo il giudice,
questo approccio sarebbe eccessivo, in quanto priverebbe il lavoratore migrante dei diritti da esso finanziati mediante i
propri contributi, il che sarebbe contrario alla finalità dell’art. 42 CE, e introdurrebbe, inoltre, una disparità di trattamento
tra il titolare di una semplice pensione di vecchiaia, che potrebbe esportare l’assegno di assistenza tedesco, e il titolare
di una doppia pensione di vecchiaia, come il sig. da [OSCURATO:PERSONA].
41.
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con le disposizioni di diritto primario e/o derivato della Comunità europea relative alla libertà di circolazione
e alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (in particolare gli artt. 39 [CE] e 42 CE nonché 27 e 28 del regolamento
n. 1408/71) il fatto che un ex lavoratore dipendente, che percepisca pensioni sia dall’ex Stato di svolgimento dell’attività
lavorativa sia dallo Stato di origine e abbia maturato il diritto ad un assegno di assistenza per persone non autosufficienti
nell’ex Stato di impiego, decada da tale diritto una volta fatto ritorno nel proprio Stato di origine».
42.
Osservazioni scritte e orali sono state presentate dalle parti nel procedimento principale, dai governi ceco, tedesco, portoghese
e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione europea.
V –
Analisi
43.
La controversia nel procedimento principale verte sul mantenimento del diritto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti
maturato da un ex lavoratore migrante in forza della sua iscrizione obbligatoria al regime tedesco di assicurazione per perdita
di autosufficienza.
44.
Si chiede, in sostanza, se gli artt. 39 CE e 42 CE, relativi alla libera circolazione delle persone, nonché gli artt. 27 e
28 del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che essi ostino al mantenimento di tale diritto nell’ambito
di un’iscrizione volontaria continuata al regime tedesco di assicurazione per perdita di autosufficienza, atteso che l’interessato,
che ha trasferito la sua residenza in Portogallo e percepisce una pensione di vecchiaia erogata da questo Stato, si trova
ormai obbligatoriamente iscritto al regime di previdenza sociale portoghese.
45.
La soluzione di tale questione dipende, anzitutto, dalla questione se il regime di previdenza sociale portoghese preveda effettivamente
un’assistenza per le persone non autosufficienti come nel caso del sig. da [OSCURATO:PERSONA].
46.
Da taluni elementi forniti alla Corte emerge che i pensionati, gli invalidi o i loro superstiti in situazioni di perdita di
autosufficienza possono beneficiare, in Portogallo, di una pensione integrativa, in funzione del livello del loro deficit
di autosufficienza. Dall’esame della normativa portoghese emerge, infatti, che il decreto legge n. 265/99 (
17
) ha istituito, a fare data dal 1° agosto 1999, la pensione integrativa per persone non autosufficienti («complemento por dependência»).
Ai sensi degli artt. 1, paragrafo 2, e 2 del decreto legge n. 265/99, tale pensione integrativa è una prestazione in denaro,
che può essere concessa ai titolari di una pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti che si trovino in un situazione
di non autosufficienza.
47.
La perdita di autosufficienza è valutata da una commissione medica, riunita nel quadro del sistema di verifica delle incapacità
della previdenza sociale. In virtù dell’art. 7, paragrafo 1, lett. a), di questo decreto legge, l’importo della pensione integrativa
è stabilito in funzione di uno dei due livelli di deficit di autosufficienza in cui si trovino gli interessati e rappresenta
una percentuale dell’importo della pensione sociale del regime non contributivo, il cui valore è fissato per legge. Il primo
livello riguarda le persone che non possono svolgere in modo autonomo le azioni indispensabili della vita quotidiana. L’importo
della pensione integrativa per perdita di autosufficienza è fissato al 50% dell’importo della pensione sociale. Il secondo
livello riguarda coloro che, oltre alla situazione di deficit di autosufficienza di primo livello, siano costretti a letto
o affetti da demenza grave. L’importo della pensione integrativa è in tal caso pari al 90% dell’importo della pensione sociale.
Tale pensione integrativa viene versata mensilmente e, ai sensi dell’art. 8 del citato decreto legge, le autorità competenti
erogano una mensilità supplementare nei mesi di luglio e dicembre. Per poter beneficiare della pensione integrativa, sembra
che non siano richiesti né una durata minima dell’iscrizione, né requisiti di età (
18
).
48.
Nondimeno, nella decisione di rinvio, il giudice nazionale fa presente che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] non percepisce alcun assegno
per persone non autosufficienti in Portogallo. Esso osserva che il sistema di previdenza sociale non prevede tale prestazione,
in quanto gli aiuti alle persone non autosufficienti sono al massimo forniti sotto forma di prestazioni in natura nell’ambito
di azioni sociali o nell’ambito del regime di assicurazione malattia (ricovero stazionario). Nelle sue osservazioni scritte,
il governo portoghese non ha menzionato la detta normativa. Esso ha fatto presente che non esistono prestazioni specifiche,
né in natura né in denaro, che coprano i rischi della perdita di autosufficienza in Portogallo, ciò che ha poi confermato
in risposta ad una domanda ad esso rivolta dalla Corte all’udienza.
49.
Di conseguenza, ignoro la natura e la portata dell’assistenza per persone non autosufficienti in Portogallo. D’altronde, non
so se il sig. da [OSCURATO:PERSONA] possa aver diritto a tali prestazioni, ai sensi della normativa portoghese. Infine, da nessun
elemento degli atti risulta che l’interessato abbia chiesto il beneficio della pensione integrativa per persone non autosufficienti
ai sensi del regime previdenziale portoghese o benefici di prestazioni in natura come quelle sommariamente descritte dal giudice
del rinvio.
50.
Ciò premesso e considerato che il giudice nazionale è il solo competente a valutare i fatti della causa nel procedimento principale (
19
), analizzerò la questione pregiudiziale partendo dal presupposto su cui si fondano sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il governo
portoghese, secondo il quale il sig. da [OSCURATO:PERSONA] non beneficia, attualmente, di alcuna copertura del rischio di perdita
di autosufficienza nel quadro del regime di previdenza sociale portoghese.
51.
Tale presupposto ci consente, anzitutto, di stabilire quale dei due Stati membri, la Repubblica federale tedesca o la Repubblica
portoghese, sia, in linea di principio, competente per accollarsi il rischio di perdita di autosufficienza del sig. da [OSCURATO:PERSONA].
52.
A tal fine, e come rilevato dal giudice del rinvio, occorre far riferimento alle norme di coordinamento di cui agli artt. 27
e 28 del regolamento n. 1408/71. Queste disposizioni riguardano specificamente la situazione di coloro che percepiscano pensioni
di vecchiaia dovute in virtù della legislazione di diversi Stati membri. Esse consentono di determinare quale di questi due
Stati membri sia competente ad erogare le prestazioni di malattia.
53.
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai governi ceco e tedesco, ritengo che tale esame debba esser
compiuto alla luce delle norme enunciate all’art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
54.
Infatti, in considerazione delle informazioni di cui dispongo, l’art. 27 del regolamento n. 1408/71 non è, a mio avviso, applicabile
alla presente controversia. Questa disposizione riguarda espressamente la situazione in cui il titolare di una pensione erogata
in forza della legislazione di due Stati membri, tra cui quella dello Stato membro sul cui territorio questi risieda, abbia
diritto a prestazioni di malattia in forza della legislazione di quest’ultimo Stato membro. Orbene, se il sig. da [OSCURATO:PERSONA]
beneficia effettivamente di un «diritto a prestazioni di malattia» in Portogallo, in quanto coperto contro i rischi classici
del settore di assicurazione malattie, ciò non toglie che, conformemente alle informazioni di cui dispongo, egli non risulti
coperto contro il rischio specifico della perdita di autosufficienza, posto che il citato regime non sembra prevedere siffatta
assistenza. Di conseguenza, mi sembra difficile affermare che l’interessato benefici, ai sensi dell’art. 27 del regolamento
n. 1408/71, di un diritto alla prestazione de qua nello Stato membro di residenza.
55.
Per contro, l’art. 28, n. 1, lett. b), considera la situazione in cui non esista il diritto a prestazioni nello Stato membro
di residenza. In virtù di questa disposizione, quando il titolare di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di due o
più Stati membri risiede in uno Stato membro nel quale non ha diritto a prestazioni, egli beneficia nondimeno di prestazioni
in denaro erogate da uno degli Stati membri debitori della sua pensione purché ne abbia diritto in virtù della legislazione
di uno di questi Stati. Nella specie, è pacifico che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] soddisfi i requisiti posti dalla legislazione
tedesca per beneficiare di un assegno per persone non autosufficienti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] gli versa tale prestazione dal mese
di dicembre 2001. Ciò premesso, e tenuto conto delle norme di coordinamento enunciate all’art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento,
ritengo che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] abbia dunque, in linea di principio, il diritto di beneficiare dell’erogazione di detto
assegno in Portogallo, non beneficiando di tali prestazioni in questo Stato.
56.
Stabilito il principio, occorre adesso esaminare se, come sostenuto dal giudice del rinvio, le norme relative ai conflitti
di leggi previste all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 1408/71ostino nondimeno a che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] mantenga la
sua iscrizione all’assicurazione di assistenza tedesca in forza dell’assicurazione volontaria continuata, essendo iscritto
al regime di previdenza sociale portoghese a titolo obbligatorio (
20
).
57.
Non ritengo che sia così, tenuto conto dei principi stabiliti agli artt. 9, n. 1, e 15, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
58.
È pur vero che, ai sensi dell’ottavo ‘considerando’ di tale regolamento, detto regolamento mira ad assoggettare gli interessatì
al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili
e le complicazioni che possono derivarne. Questo principio è espresso all’art. 13, n. 1, del regolamento medesimo, ai sensi
del quale le persone cui il regolamento è applicabile sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro (
21
).
59.
Nondimeno, il detto regolamento prevede, agli artt. 9, n. 1, e 15, n. 1, un’eccezione per quanto concerne l’ammissione all’assicurazione
volontaria o facoltativa continuata.
60.
L’art. 9 del regolamento n. 1408/71, contenuto nel titolo I, denominato «Disposizioni generali», è intitolato: «Ammissione
all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata». Esso è applicabile alla controversia in esame in quanto copre tutti
i tipi di assicurazione che comportano un elemento volontario (
22
), come l’assicurazione facoltativa continuata, prevista all’art. 26, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA].
61.
L’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano
l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili
a coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della
loro carriera passata, alla legislazione del primo Stato in qualità di lavoratori subordinati o autonomi. Dalla lettura di
questa disposizione desumo che un lavoratore come il sig. da [OSCURATO:PERSONA], che è stato assoggettato, durante il periodo di
sua attività lavorativa, alla legislazione di uno Stato membro, può quindi chiedere l’ammissione all’assicurazione facoltativa
continuata di questo Stato, mentre è, attualmente, soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.
62.
A mio avviso, questo principio risulta confermato dalle disposizioni dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Tale
disposizione è inserita al titolo II, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile». Essa è a sua volta rubricata
«Norme concernenti l’assicurazione volontaria o l’assicurazione facoltativa continuata».
63.
In virtù di questa disposizione, «[l’art.] 13 [che stabilisce il principio secondo cui il lavoratore cui è applicabile il
regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, non è applicabile] in materia di assicurazione volontaria
o facoltativa continuata», fatta salva un’eccezione che, a mio avviso, non è pertinente per la controversia nel procedimento
principale. Dalla lettura dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1408/71 desumo che un lavoratore, pur essendo obbligatoriamente
assoggettato alla legislazione di previdenza sociale del suo Stato di impiego o di residenza, può essere assoggettato alla
legislazione di un altro Stato membro per quanto riguarda la sua assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
64.
È vero che, nella sua decisione di rinvio, il giudice nazionale considera l’art. 15, n. 2, di questo regolamento. Ricordo
che questa disposizione prevede che, qualora l’applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo
dell’iscrizione a un regime di assicurazione obbligatoria e ad un regime d’assicurazione volontaria o facoltativa continuata,
l’interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria. Secondo il giudice del rinvio, questa disposizione
potrebbe dunque ostare al mantenimento dell’iscrizione a titolo facoltativo dell’interessato al regime di previdenza sociale
tedesco.
65.
Non condivido questo timore, in quanto l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non è, a mio avviso, applicabile alla causa
in esame. Infatti, ritengo che questa disposizione, letta alla luce dell’ottavo ‘considerando’ e dell’art. 12 del medesimo
regolamento, miri ad evitare che una persona sia obbligata, per uno stesso rischio, a contribuire due volte presso due regimi
di previdenza sociale diversi, uno a titolo obbligatorio e l’altro a titolo facoltativo e possa pertanto cumulare prestazioni
della stessa natura. Orbene, nella fattispecie, se è vero che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] non è effettivamente coperto contro
il rischio di perdita di autosufficienza nel quadro della sua iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria portoghese,
non si rischia di incontrare tali difficoltà. La sua iscrizione facoltativa al regime di assicurazione per perdita di autosufficienza
tedesco non fa che offrirgli un beneficio integrativo per un rischio che, nel corso dello stesso periodo, non è coperto in
Portogallo.
66.
Di conseguenza, ritengo che, conformemente ai principi sanciti dagli artt. 9, n. 1, e 15, n. 1, del regolamento n. 1408/71,
il sig. da [OSCURATO:PERSONA], nelle circostanze di cui alla controversia principale, possa mantenere la sua iscrizione in via
facoltativa all’assicurazione tedesca per perdita di autosufficienza, pur essendo iscritto obbligatoriamente al regime di
previdenza sociale portoghese nel corso dello stesso periodo.
67.
Tale iscrizione, il cui contributo minimo nel 2010 ammonta a EUR 16,61 (
23
), dovrebbe dunque determinare il versamento dell’assegno di assistenza all’interessato. Nondimeno, il giudice del rinvio si
interroga sulla possibilità di esportare detto assegno in Portogallo, considerato che l’art. 34, paragrafo 1, punto 1, del
[OSCURATO:PERSONA], sospende il versamento di quest’ultimo fintanto che il beneficiario risiede stabilmente all’estero.
68.
Infatti, il governo tedesco sostiene che il sig. da [OSCURATO:PERSONA], sebbene soddisfi formalmente le condizioni per essere assicurato
in via facoltativa in forza dell’art. 26, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA], non può ottenere il versamento di detto assegno in Portogallo.
Questa disposizione consentirebbe soltanto di mantenere un’iscrizione al regime di previdenza sociale, permettendo così alle
persone che risiedano temporaneamente all’estero di soddisfare il requisito relativo alla durata dell’iscrizione prevista
dall’art. 33, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, in risposta ad una domanda posta dalla Corte in udienza, il governo tedesco
ha dichiarato che l’applicabilità dell’art. 26, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] è limitata dal principio di territorialità, in quanto
la Repubblica federale tedesca è il solo Stato in cui possono essere maturate tali prestazioni. Il governo tedesco si è quindi
richiamato all’art. 34, paragrafo 1, punto 1, del [OSCURATO:PERSONA], che prevede espressamente che il diritto alle prestazioni è sospeso
fintanto che l’assicurato soggiorni all’estero.
69.
Orbene, quest’ultima disposizione deve essere letta alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA], richiamata supra, e dell’interpretazione
data dalla Corte in tale occasione dell’art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 (
24
).
70.
La causa in cui è stata pronunciata questa sentenza riguardava la situazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], che esercitavano un’attività
subordinata in [OSCURATO:PERSONA] mentre risiedevano in Francia. Entrambi erano iscritti a titolo volontario all’assicurazione malattie
in [OSCURATO:PERSONA] e sono stati assoggettati, come il sig. da [OSCURATO:PERSONA], all’assicurazione tedesca per perdita di autosufficienza,
a decorrere dal 1° gennaio 1995. Nondimeno, la cassa di previdenza sociale competente li aveva informati che non avrebbero
potuto beneficiare dell’erogazione di prestazioni di assicurazione per persone non autosufficienti in quanto residenti in
Francia, ai sensi dell’art. 34, paragrafo 1, punto 1, del [OSCURATO:PERSONA].
71.
Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che tale disposizione, che impedisce la corresponsione di prestazioni in denaro
dell’assicurazione per perdita di autosufficienza nello Stato membro in cui risiede il lavoratore migrante, nel caso dei titolari
di pensioni riconosciute in applicazione della legislazione di uno Stato membro diverso da quello di residenza, viola l’art. 28,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
72.
Come ho già avuto modo di rilevare, questa disposizione prevede che il titolare di una pensione di vecchiaia dovuta in virtù
della legislazione di due o più Stati membri e che soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno di questi Stati
per avere diritto a dette prestazioni in denaro, beneficia nondimeno di tali prestazioni nello Stato membro di residenza,
sebbene la legislazione di quest’ultimo Stato membro non preveda prestazioni di tal genere. In tal caso, le prestazioni in
denaro sono versate dall’ente competente dello Stato membro di occupazione alle condizioni previste dalla legislazione di
quest’ultimo Stato. Dette prestazioni possono essere anche erogate dall’ente del luogo di residenza, per conto e secondo la
legislazione dello Stato competente.
73.
Come emerge dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra, il versamento dell’assegno per persone non autosufficienti non può dunque
essere subordinato alla residenza dell’assicurato sul territorio dello Stato di iscrizione. L’assegno deve poter essere esportato
nello Stato membro di residenza del beneficiario. Posto che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] beneficia dell’assegno per persone non
autosufficienti previsto all’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 2002, nulla osta, di conseguenza, a che egli possa continuare
a percepire detto assegno una volta fatto ritorno in Portogallo. A questo riguardo, l’esportabilità non sembra sollevare difficoltà
pratiche particolari, in quanto le autorità tedesche hanno proceduto al versamento di detto assegno durante il soggiorno provvisorio
del ricorrente in Portogallo, tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002.
74.
Alla luce di tutti i suesposti elementi, ritengo che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] possa dunque mantenere la sua iscrizione facoltativa
all’assicurazione per perdita di autosufficienza in virtù degli artt. 9, n. 1, e 15, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e beneficiare
dell’assegno di assistenza erogato da detta assicurazione conformemente all’art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo.
75.
A mio avviso, questa conclusione si impone in considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione in questa
materia.
76.
Ricordo che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate alla luce degli obiettivi perseguiti dagli
artt. 39 CE e 42 CE. Secondo una giurisprudenza costante, l’esercizio da parte dei lavoratori migranti del loro diritto alla
libera circolazione presuppone che detti lavoratori non siano svantaggiati rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle
loro attività in uno Stato membro (
25
). Il regolamento n. 1408/71 mira così a non penalizzare coloro che estendono le loro attività al di fuori del territorio di
un unico Stato membro e ad assicurare il mantenimento dei diritti e dei vantaggi maturati o in corso di acquisizione. A giudizio
della Corte, ciò significa che l’esercizio del diritto alla libera circolazione non deve condurre puramente e semplicemente
al versamento di contributi sociali a fondo perduto (
26
). Ciò implica che i lavoratori migranti non devono né subire una riduzione dell’importo delle prestazioni di previdenza sociale
loro garantite dalla legislazione di uno Stato membro, né essere privati dei benefici di dette prestazioni di previdenza sociale,
segnatamente nel caso in cui siffatti benefici rappresentano la contropartita dei contributi che essi hanno versato (
27
).
77.
Per quanto concerne le persone anziane in situazione di deficit di autosufficienza, ritengo che il perseguimento di detti
obiettivi rivesta un’importanza del tutto particolare. Infatti, come sancito oggi dall’art. 25 della carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, le persone anziane hanno il diritto di condurre una vita dignitosa ed indipendente. Il rispetto di tale
indipendenza, per quelli fra loro che perdono la propria autosufficienza, deve esprimersi, a mio avviso, con una scelta più
ampia possibile del loro modo di vita e delle cure loro prodigate (
28
). Se molte di queste persone decidono di tornare nello Stato membro d’origine per essere vicine alla loro famiglia e beneficiare
della sua assistenza, queste, al di là del loro handicap e, talvolta, della precarietà della loro situazione, non devono essere
ostacolate nel loro spostamento dalla perdita dei diritti che hanno potuto regolarmente acquisire nel corso della loro attività
lavorativa.
78.
In considerazione di questi obiettivi, non posso dunque condividere la tesi secondo la quale il sig. da [OSCURATO:PERSONA] non
potrebbe né mantenere la sua iscrizione all’assicurazione tedesca per perdita di autosufficienza, né ottenere il versamento
dell’assegno di assistenza in Portogallo.
79.
Da una parte, ciò farebbe sì che l’interessato avrebbe versato contributi previdenziali a fondo perduto. Infatti, il sig. da
[OSCURATO:PERSONA] ha contribuito all’assicurazione per perdita di autosufficienza a decorrere dal 1° gennaio 1995 prima di poter
beneficiare, dal mese di agosto 2001, di una prima assistenza alla sua perdita di autosufficienza (in forma di una prestazione
in natura), in quanto il diritto alle prestazioni era originariamente subordinato al decorrere di un periodo minimo di assicurazione
di cinque anni.
80.
D’altra parte, ciò sfavorirebbe il sig. da [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un lavoratore che, essendo anch’esso in una situazione
di deficit di autosufficienza, non abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione. Infatti, emerge dalla decisione
di rinvio che una persona che abbia trascorso la sua intera carriera professionale in [OSCURATO:PERSONA] e che percepisca una sola pensione
di vecchiaia tedesca, resta iscritta all’assicurazione per perdita di autosufficienza tedesca in forza dell’assicurazione
obbligatoria e percepisce il corrispondente assegno di assistenza anche quando lascia il territorio (
29
). Il giudice del rinvio precisa al riguardo che questi viene trattato come se risiedesse ancora sul territorio. Orbene, avendo
esercitato un'attività lavorativa, per quanto minima, in Portogallo, il sig. da [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe diritto a tale prestazione
né ad un’indennità analoga in Portogallo, e si vedrebbe così privato di un’assistenza indispensabile.
81.
È evidente che siffatte conseguenze rischierebbero di indurlo, se non di costringerlo, a restare in [OSCURATO:PERSONA], il che costituirebbe
un ostacolo al suo diritto di libera circolazione, acuendo in tal modo il suo stato di persona non autosufficiente.
82.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ritengo che gli artt. 39 CE e 42 CE, nonché gli artt. 9, n. 1, e 15, n. 1,
del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che un ex lavoratore migrante, iscritto a titolo obbligatorio
al regime di previdenza sociale del suo Stato membro di residenza, possa, ove tale iscrizione non copra il rischio di perdita
di autosufficienza, mantenere nel medesimo periodo la sua iscrizione facoltativa continuata al regime di assicurazione per
perdita di autosufficienza prevista dallo Stato di precedente occupazione. Ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra,
e dell’art. 28, n. 1, lett. b), di questo regolamento, l’assegno per persone non autosufficienti versato in forza di detta
iscrizione volontaria continuata deve essere erogato all’interessato nel suo Stato membro di residenza.
VI –
Conclusione
83.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione presentata dal [OSCURATO:PERSONA]
come segue:
«1) Gli artt. 39 CE e 42 CE, nonché gli artt. 9, n. 1, e 15, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5
giugno 2001, n. 1386/2001, devono essere interpretati nel senso che un ex lavoratore migrante, iscritto a titolo obbligatorio
al regime di previdenza sociale del suo Stato membro di residenza, possa, ove tale iscrizione non copra il rischio di perdita
di autosufficienza, mantenere nel medesimo periodo la sua iscrizione facoltativa continuata al regime di assicurazione per
perdita di autosufficienza prevista dal suo Stato di occupazione precedente.
2) Ai sensi della sentenza 5 marzo 1998, causa C‑160/96, [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71,
come modificato dal regolamento n. 1386/2001, l’assegno per persone non autosufficienti versato in forza di detta iscrizione
volontaria continuata deve essere erogato all’interessato nel suo Stato membro di residenza».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– GU L 149, pag. 2, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386/2001
(GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
3
– Causa C‑160/96 (Racc. pag. I‑843).
4
– V. «Les travailleurs frontaliers dans l’Union européenne», maggio 1997, disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/default_en.htm.
5
– Comunicazione disponibile sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/com102_fr.pdf.
6
– Punto 2.5. In mancanza di norme specifiche, alcuni Stati membri hanno allora cercato di risolvere queste lacune nell’ambito
di convenzioni bilaterali, che fissano regole di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni per mancanza di autosufficienza.
V., segnatamente, la Convenzione tra i governi della Repubblica francese e del Granducato del Lussemburgo sulla previdenza
sociale, entrata in vigore il 1º settembre 2008. L’assicurazione per perdita di autosufficienza costituisce l’oggetto di due
disposizioni, una per il riconoscimento della situazione di perdita di autosufficienza, che istituisce un’appropriata cooperazione
tra le autorità e le istituzioni (art. 6), e l’altra per stabilire norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni
per perdita di autosufficienza (art. 7).
7
– Sentenza 8 marzo 2001, causa C‑215/99 (Racc. pag. I‑1901).
8
– V. sentenze sopra citate [OSCURATO:PERSONA] (punti 24 e 25) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 28). Questa giurisprudenza è stata confermata, di recente,
dalla sentenza 16 luglio 2009, causa C‑208/07, von Chamier-Glisczinski (Racc. pag. I‑6095, punto 40).
9
– Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1 – rettifica in GU L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 988/2009 (GU L 284, pag. 43).
10
– Sentenza 5 marzo 1998, causa C‑194/96, Kulzer (Racc. pag. I‑895, punti 24 e 26, e giurisprudenza ivi citata).
11
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. supra (punto 36), successivamente confermata nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e von Chamier-Glisczinski, citate
supra.
12
– Esistono altre forme di intervento, quali le prestazioni miste («Kombinationsleistung»), disciplinate dall’art. 38 del
[OSCURATO:PERSONA], nonché un’assistenza totale in un istituto di cura («vollstationäre Pflege»), di cui all’art. 43 del [OSCURATO:PERSONA].
13
– Tale contributo, pari all’1,95% al 1º gennaio 2010, è sopportato in parti uguali dall’assicurato e dal datore di lavoro.
14
– Art. 1, paragrafo 34, della legge 26 maggio 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 1014), nel testo in vigore a decorrere dal 1° ottobre
2009.
15
– Il giudice del rinvio si richiama all’art. 20, paragrafo 1, secondo periodo, punto 11, del [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con
l’art. 5, paragrafo 1, punto 11, del libro V del codice della previdenza sociale.
16
– Il giudice del rinvio rileva che la cessazione dell’iscrizione del ricorrente all’assicurazione di assistenza tedesca in forza
dell’assicurazione obbligatoria non è contestabile in considerazione degli artt. 12, n. 1, primo periodo, e 13, n. 2, lett. f),
del regolamento n. 1408/71, posto che il sig. da [OSCURATO:PERSONA] ha definitivamente trasferito la sua residenza in Portogallo.
17
– Decreto legge 14 luglio 1999 (
Diário da República
I, serie A, n. 162, del 14 luglio 1999, pag. 4397), come modificato dal decreto legge n. 309-A/2000 del 30 novembre 2000
(
Diário da República
I, serie A, n. 277, del 30 novembre 2000, pag. 6906-2; in prosieguo : il «decreto legge n. 265/99»). V. anche i siti Internet
della previdenza sociale portoghese (Segurança social) (http://www2.seg-social.pt/), segnatamente la sezione dedicata alla
pensione integrativa relativa alla perdita di autosufficienza, del Missoc (Commissione europea – Impiego, affari sociali e
pari opportunità), che costituisce il sistema di informazioni reciproche sulla previdenza sociale attuato dall’Unione e che
dispone di dati completi ed attualizzati sui sistemi di previdenza sociale nazionali.
18
– A titolo indicativo, il 1° gennaio 2010 l’importo della pensione sociale del regime non contributivo è stato fissato in
EUR 189,52. L’importo della pensione integrativa per persone non autosufficienti versato ad una persona che rientra nel primo
livello di deficit sarà dunque, secondo i miei calcoli, di EUR 94,77 e quello erogato ad una persona rientrante nel secondo
livello di EUR 170,58. In virtù degli artt. 20 e 14 dell’ordinanza n. 1514/2002 del ministero della Previdenza sociale e del
Lavoro, del 28 ottobre 2002, l’importo della pensione sociale del regime non contributivo è stato fissato in EUR 143,80 per
l’anno 2003. V. il sito Internet http://www.isp.pt/winlib/cgi/winlibimg.exe?key=&doc=12704&img=1246. Salvo errore da parte
mia, il 1º gennaio 2003 la pensione integrativa per persone non autosufficienti ammontava dunque a EUR 71,90 e a EUR 129,42
per una persona rientrante, rispettivamente, nel primo e nel secondo livello di deficit.
19
– Sentenza 3 giugno 2010, causa C‑484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Racc. pag. I‑4785, punto 18 e giurisprudenza
ivi citata).
20
– Dalla decisione di rinvio emerge che l’art. 26 del [OSCURATO:PERSONA] offre a coloro che abbiano cessato ogni attività professionale in
[OSCURATO:PERSONA] e che risiedano in un altro Stato membro la possibilità di rimanere iscritti in forza dell’assicurazione volontaria
continuata per i settori per i quali non siano più iscritti in via obbligatoria.
21
– V. sentenza 20 maggio 2008, causa C‑352/06, Bosmann (Racc. pag. I‑3827, punto 16 e giurisprudenza citata).
22
– Sentenza 18 maggio 1989, causa 368/87, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1333, punto 12 e giurisprudenza citata).
23
– Indicazioni fornite dal governo tedesco al punto 13 delle proprie osservazioni scritte.
24
– Punti 39 e 44.
25
– Sentenza 1° ottobre 2009, causa C‑3/08, Leyman (Racc. pag. I‑9085, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
26
– V., a questo riguardo, sentenza 14 ottobre 2010, causa C‑16/09, Schwemmer (Racc, pag. I‑9717), in cui la Corte ha espressamente
osservato che la «normativa dell’Unione in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale,
considerata segnatamente alla luce degli obiettivi ad essa sottesi, non può, salvo espressa eccezione conforme a tali obiettivi,
essere applicata in maniera tale da privare il lavoratore migrante (…) del beneficio di prestazioni concesse ai sensi della
sola legislazione di uno Stato membro» (punto 58 e giurisprudenza citata). V. anche sentenza 14 ottobre 2010, causa C‑345/09,
van Delft e a. (Racc. pag. I‑9879, punto 101 e giurisprudenza citata).
27
– V. sentenza Bosmann, citata (punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
28
– V., al riguardo, Kessler, F., «Les normes du Conseil de l’Europe et la législation française sur la dépendance»,
Le vieillissement comme processus
, numero speciale della
Revue française des Affaires sociales,
ottobre 1997, pagg. 215, 222.
29
– Questa situazione è molto analoga a quella della causa [OSCURATO:PERSONA], citata supra. In questa causa, il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco,
che aveva sempre abitato in [OSCURATO:PERSONA], aveva trascorso tutta la sua carriera lavorativa in Austria. Egli percepiva quindi una
pensione di vecchiaia erogata dalle autorità austriache e non percepiva alcuna pensione tedesca. In questa sentenza, la Corte
ha statuito che il sig. [OSCURATO:PERSONA], in situazione di perdita di autosufficienza, doveva beneficiare in [OSCURATO:PERSONA] del versamento
dell’assegno di assistenza austriaco.