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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01542/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • R.G. 25653/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen. 2.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato in difetto in un adeguato quadro probatorio a suo carico. 3.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi I' inammissibilità del ricorso nonché liquidarsi le spese processuali come da allegata nota.

4. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

4.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

4.2. Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che il ricorrente doveva rispondere del reato di cui all' art. 642 c.p. in quanto sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie (quali le dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni dei paramedici presenti sull' ambulanza intervenuta in occasione del sinistro Urzi e Caudullo e le dichiarazioni dell' investigatore privato Bompani) era emersa la prova della falsità della dinamica del sinistro per come riferita dal ricorrente nonché dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, di cui al ricorso, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

L' imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 29 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • R.G. 25653/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato in difetto in un adeguato quadro probatorio a suo carico. 3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi I' inammissibilità del ricorso nonché liquidarsi le spese processuali come da allegata nota. 4. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 4.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). 4.2. Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che il ricorrente doveva rispondere del reato di cui all' art. 642 c.p. in quanto sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie (quali le dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni dei paramedici presenti sull' ambulanza intervenuta in occasione del sinistro Urzi e Caudullo e le dichiarazioni dell' investigatore privato Bompani) era emersa la prova della falsità della dinamica del sinistro per come riferita dal ricorrente nonché dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, di cui al ricorso, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. L' imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, in data 29 novemb
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