Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1829/2011
ECLI:EU:C:2011:58
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 9 febbraio 2011 (
1
)
Causa C‑442/09
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Alimenti geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Prodotti apicoli – Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate – Conseguenze – Immissione in commercio – Nozioni di “organismo geneticamente modificato” e di “prodotto a partire da OGM”»
1.
[OSCURATO:PERSONA] (Germania) sottopone alla Corte varie questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione
di disposizioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti
e ai mangimi geneticamente modificati (
2
).
2.
Tali questioni vertono sullo status giuridico di alimenti quali il miele e gli integratori alimentari a base di polline nei
quali è stata riscontrata la presenza accidentale, in quantitativi modesti, di polline di varietà vegetali geneticamente modificate
quale il mais MON 810 prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e contenente DNA e proteine geneticamente modificate.
3.
Con tali questioni si chiede, sostanzialmente, se detti alimenti siano soggetti al regime di autorizzazione, etichettatura
e sorveglianza degli alimenti geneticamente modificati istituito dal regolamento n. 1829/2003.
4.
Dalle risposte che fornirà la Corte dipende, nella controversia principale, il diritto ad un risarcimento in denaro di apicoltori (
3
) che gestiscono degli apiari in prossimità di terreni appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] e sui quali negli ultimi anni è stato
coltivato a scopi di ricerca mais geneticamente modificato MON 810.
5.
Il caso in esame invita quindi la Corte ad analizzare le problematiche connesse alla coesistenza delle colture geneticamente
modificate con le produzioni tradizionali circostanti. Per il momento, conformemente al principio di sussidiarietà, il legislatore
dell’Unione ha scelto di lasciare agli Stati membri la definizione delle norme dirette ad assicurare tale coesistenza. Dette
norme possono consistere, come testimoniano le disposizioni nazionali al centro della controversia principale, nell’applicazione
di un regime di responsabilità specifico per tale contesto. Ai fini di detto regime di responsabilità e, in particolare, della
constatazione di un danno per l’agricoltore la cui produzione sia soggetta ad immissione, può risultare necessario accertare
se un determinato prodotto debba o meno essere qualificato come alimento geneticamente modificato, soggetto, in ragione di
tale caratteristica, ad un obbligo di autorizzazione all’immissione in commercio, di sorveglianza e di etichettatura ai sensi
del regolamento n. 1829/2003. Tale problema di qualificazione costituisce una delle principali questioni sollevate dal caso
in esame.
6.
Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte, anzitutto, di considerare che l’art. 2, punto 1, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (
4
) e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (
5
), nonché l’art. 2, punto 4, del regolamento n. 1829/2003 devono essere interpretati nel senso che non costituisce un «organismo»
ai sensi di tali disposizioni il polline di una varietà vegetale geneticamente modificata che, se incorporato nel miele o
utilizzato come integratore alimentare, non è più in grado di svolgere la sua funzione nel processo riproduttivo dei vegetali.
7.
Suggerirò poi alla Corte di dichiarare che l’art. 2, punto 10, del regolamento n. 1829/2003 deve essere interpretato nel senso
che, per ritenere che un alimento sia «prodotto a partire da [OGM]», è sufficiente che tale alimento contenga materiale proveniente
da varietà vegetali geneticamente modificate. Inoltre, rileverò che l’art. 3, n. 1, lett. c), di detto regolamento, a mio
parere, deve essere interpretato nel senso che il miele contenente polline di una varietà vegetale geneticamente modificata
e gli integratori alimentari a base di tale polline costituiscono alimenti contenenti un ingrediente prodotto a partire da
OGM. Preciserò che, al riguardo, è irrilevante che il materiale proveniente da una varietà vegetale geneticamente modificata
sia stato incluso intenzionalmente o meno in tali alimenti.
8.
Infine, proporrò alla Corte di dichiarare che gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 devono essere interpretati
nel senso che la presenza accidentale nel miele di polline di una varietà di mais quale il mais MON 810, la cui immissione
in commercio è stata autorizzata sul fondamento della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (
6
), e di cui solo alcuni prodotti derivati sono autorizzati in quanto prodotti esistenti ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. a),
di detto regolamento, implica che l’immissione in commercio di tale miele sia subordinata ad un’autorizzazione rilasciata
conformemente al detto regolamento. Aggiungerò che le soglie di tolleranza previste dagli artt. 12, n. 2, e 47, n. 1, del
regolamento n. 1829/2003 non sono applicabili per analogia all’obbligo di autorizzazione all’immissione in commercio risultante
dall’art. 4, n. 2, del medesimo regolamento.
I –
L’ambito normativo
A –
Il diritto dell’Unione
1. La direttiva 2001/18
9.
Conformemente al suo art. 1, letto alla luce, in particolare, del suo ventottesimo ‘considerando’, la direttiva 2001/18, come
modificata dal regolamento n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1830 (
7
), disciplina l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente a qualsiasi scopo diverso dall’immissione sul mercato della Comunità
europea, nonché l’immissione in commercio degli OGM come prodotti o contenuti in prodotti, quando l’utilizzo previsto dei
prodotti comporta l’emissione deliberata degli organismi nell’ambiente.
10.
Il quarto ‘considerando’ della citata direttiva così recita:
«Gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali
possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni
possono essere irreversibili».
11.
Secondo il quinto ‘considerando’ della detta direttiva, «[l]a tutela della salute umana e dell’ambiente richiede che venga
prestata la debita attenzione al controllo di rischi derivanti dall’immissione deliberata nell’ambiente di [OGM]».
12.
Peraltro, il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/18 enuncia che «[i]l contenuto della [stessa] tiene nel debito
conto l’esperienza internazionale in questo settore e gli impegni commerciali internazionali e dovrebbe rispettare le prescrizioni
del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza [(
8
)], [allegato alla] Convenzione sulla diversità biologica [(
9
)]».
13.
L’art. 4, n. 1, di detta direttiva dispone che gli OGM possono essere deliberatamente emessi nell’ambiente o immessi in commercio
solo a norma, rispettivamente, della parte B o della parte C della medesima direttiva, vale a dire, principalmente, previa
notifica di una domanda in tal senso, valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente e, successivamente, autorizzazione
dell’autorità competente.
14.
L’art. 4, n. 3, della direttiva 2001/18 dispone che la valutazione, che deve essere effettuata caso per caso, verte sui potenziali
effetti negativi, sia diretti che indiretti, sulla salute umana e sull’ambiente, eventualmente provocati dal trasferimento
di un gene dall’OGM ad un altro organismo.
2. Il regolamento n. 1829/2003
15.
Il primo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2003 indica che «[l]a libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri
e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere
dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici».
16.
Il secondo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che «[n]ell’attuazione delle politiche comunitarie dovrebbe essere
garantito un elevato livello di tutela della vita e della salute umana».
17.
Il terzo ‘considerando’ di detto regolamento prevede, di conseguenza, che, «[a]l fine di proteggere la salute umana e animale,
gli alimenti e i mangimi che contengono [OGM] o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi (qui di seguito denominati
“alimenti e mangimi geneticamente modificati”) dovrebbero essere sottoposti a una valutazione della sicurezza tramite una
procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato comunitario».
18.
Il nono ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2003 precisa che «gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati dovrebbero
essere autorizzati ai fini dell’immissione sul mercato soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile,
da effettuarsi sotto la responsabilità dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (…) [(
10
)], dei rischi che essi eventualmente presentino per la salute umana e animale o per l’ambiente».
19.
Secondo l’undicesimo ‘considerando’ di tale regolamento, «qualora un OGM utilizzato per la fabbricazione di un alimento o
di un mangime sia stato autorizzato ai sensi del presente regolamento, gli alimenti o i mangimi che contengono tale OGM o
sono costituiti o prodotti a partire da quell’OGM non necessitano di un’autorizzazione in virtù del presente regolamento,
ma devono rispondere ai requisiti previsti nell’autorizzazione rilasciata per quell’OGM».
20.
Secondo il sedicesimo ‘considerando’ di detto regolamento, quest’ultimo «dovrebbe disciplinare alimenti e mangimi prodotti
“da” un OGM, ma non quelli “con” un OGM. Il criterio determinante è se materiale derivato dal materiale di partenza geneticamente
modificato sia presente o meno nell’alimento o mangime».
21.
L’art. 2 del regolamento n. 1829/2003 contiene un elenco di definizioni di nozioni pertinenti ai fini dell’applicazione di
detto regolamento, eventualmente mediante rinvio alle definizioni di tali nozioni contenute nella direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (
11
), nella direttiva 2001/18 o nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (
12
).
22.
Tale elenco contiene, tra le altre, le seguenti definizioni:
– «alimento»: qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito,
o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
– «organismo»: qualsiasi entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;
– «[OGM]»: un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto
avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale;
– «emissione deliberata»: qualsiasi introduzione intenzionale nell’ambiente di un OGM o una combinazione di OGM per la quale
non vengono usate misure specifiche di confinamento, al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l’ambiente e
per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi;
– «valutazione del rischio ambientale»: la valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente, diretti o indiretti,
immediati o differiti, che possono essere connessi all’emissione deliberata o all’immissione in commercio di OGM;
– «alimenti geneticamente modificati»: alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM;
– «[OGM] destinato all’alimentazione umana»: un OGM che può essere utilizzato come alimento o come materiale di base per la
produzione di alimenti;
– «prodotto a partire da OGM»: derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito;
– «ingrediente»: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto
alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata.
23.
L’ambito di applicazione del regolamento n. 1829/2003, per quanto riguarda gli alimenti geneticamente modificati, è definito
dall’art. 3, n. 1, di detto regolamento. In tale disposizione si precisa che la sezione intitolata «Autorizzazione e vigilanza»
si applica:
«a) agli OGM destinati all’alimentazione umana;
b) agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM;
c) agli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM».
24.
A norma dell’art. 4, n. 2, di detto regolamento:
«Nessuno può immettere in commercio un OGM destinato all’alimentazione umana o un alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
a meno che per esso non sia stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alla presente sezione e a meno che non vengano
rispettate le relative condizioni dell’autorizzazione».
25.
L’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1829/2003 subordina l’autorizzazione alla dimostrazione, in particolare, che l’OGM o l’alimento
geneticamente modificato non hanno effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l’ambiente.
26.
Secondo l’art. 7, n. 5, del medesimo regolamento, l’autorizzazione concessa secondo la procedura da esso prevista è valida
in tutta la Comunità per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile.
27.
Per quanto riguarda i prodotti esistenti, l’art. 8 di detto regolamento prevede quanto segue:
«1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della presente sezione e che sono
stati legalmente immessi sul mercato comunitario prima della data di applicazione del presente regolamento, possono rimanere
sul mercato e continuare ad essere utilizzati e lavorati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) per quanto concerne i prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva 90/220 (…) prima dell’entrata in vigore del regolamento
(CE) [del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, n. 258 (
13
)] o conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (…) n. 258/97, gli operatori responsabili della loro immissione
in commercio notificano alla [OSCURATO:PERSONA] la data in cui essi sono stati per la prima volta immessi sul mercato comunitario,
entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento;
b) per quanto concerne i prodotti che sono stati legalmente immessi sul mercato comunitario ma che non rientrano nella lettera a),
gli operatori responsabili della loro immissione in commercio notificano alla [OSCURATO:PERSONA] che i prodotti sono stati immessi
sul mercato comunitario prima della data d’applicazione del presente regolamento, entro sei mesi dalla data di applicazione
dello stesso.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi menzionati all’articolo 5, paragrafi 3 e 5, a seconda dei casi,
che la [OSCURATO:PERSONA] inoltra all’Autorità e agli Stati membri. L’Autorità inoltra al laboratorio comunitario di riferimento
gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere i) e j). Il laboratorio comunitario di riferimento verifica e convalida
il metodo di rilevazione e di identificazione proposto dal richiedente.
3. Entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento e previa verifica che siano state presentate ed esaminate
tutte le informazioni richieste, i prodotti in questione sono iscritti nel registro. (…)
4. Entro nove anni dalla data in cui i prodotti indicati al paragrafo 1, lettera a), sono stati immessi per la prima volta sul
mercato, e comunque non prima di tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli operatori responsabili
della loro immissione in commercio presentano una domanda conformemente all’articolo 11, che si applica per analogia.
Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, gli operatori responsabili dell’immissione in commercio
dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), presentano una domanda conformemente all’articolo 11, che si applica per analogia.
(…)».
28.
Ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1829/2003, dopo la concessione di un’autorizzazione conformemente a quest’ultimo,
il titolare dell’autorizzazione e le parti interessate si conformano alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall’autorizzazione
e in particolare assicurano che i prodotti che non rientrano nell’autorizzazione non siano immessi in commercio come alimenti
o mangimi.
29.
L’art. 12 di tale regolamento, collocato nella sezione 2 del suo capo II, intitolata «Etichettatura», così recita:
«1. La presente sezione si applica agli alimenti destinati in quanto tali al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per
collettività nella Comunità e che:
a) contengono o sono costituiti da OGM o
b) sono prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.
2. La presente sezione non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire
da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti
costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.
(...)».
30.
L’art. 47 di detto regolamento, intitolato «Provvedimenti transitori sulla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile
di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole», enuncia quanto segue:
«1. La presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contenga OGM o sia costituito o derivato da OGM in proporzione non
superiore allo 0,5% non è considerata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2 (…), purché:
a) tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile;
b) il materiale geneticamente modificato sia stato oggetto di una valutazione favorevole da parte del comitato o dei comitati
scientifici competenti o dell’Autorità prima della data di applicazione del presente regolamento;
c) la domanda di autorizzazione non sia stata respinta in conformità alla legislazione comunitaria pertinente;
d) i metodi di rilevazione siano resi pubblici.
(…)
5. Il presente articolo è applicabile per un periodo di 3 anni dalla data di applicazione del presente regolamento».
3. La direttiva 2001/110/CE
31.
L’art. 1 della direttiva (CE) del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/110/CE, concernente il miele (
14
), dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell’allegato I. Questi prodotti soddisfano i requisiti di cui all’allegato II».
32.
L’allegato I, punto 1, di detta direttiva contiene la seguente definizione:
«Il miele è la sostanza dolce naturale che le api (
Apis mellifera
) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti
succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie,
depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare».
33.
L’allegato II, commi dal primo al terzo, della medesima direttiva precisa:
«Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio nonché da altre sostanze quali
acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. (…)
Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente
alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun’altra aggiunta se non di miele. Nei limiti del possibile, il miele
deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. (…)
Fermo restando il punto viii), parte 2, punto b), dell’allegato I, è vietato estrarre polline o componenti specifiche del
miele, salvo qualora sia inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche».
B –
Il diritto nazionale
34.
L’art. 36a della legge in materia di ingegneria genetica (Gentechnikgesetz; in prosieguo: la «GenTG»), introdotto dalla legge
21 dicembre 2004 (
15
), prevede quanto segue:
«(1) Il trasferimento di determinate caratteristiche di un organismo che dipendono da lavori di ingegneria genetica costituisce,
così come eventuali altre contaminazioni con [OGM], un’alterazione sostanziale ai sensi dell’art. 906 del codice civile [[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il “BGB”], se, contrariamente alle intenzioni dell’avente titolo, a causa di tale trasferimento
o altra immissione i prodotti, segnatamente,
1) non possono essere immessi in commercio, o
2) possono essere immessi in commercio, ai sensi della presente legge o di altre disposizioni, solo etichettati in modo da segnalare
la modificazione genetica (…)».
35.
L’art. 906, n. 2, del BGB, nella versione pubblicata il 2 gennaio 2002 (
16
), dispone quanto segue:
«Lo stesso vale qualora, a causa dell’utilizzo consueto dell’altro fondo, si verifichi un’alterazione sostanziale che non
è possibile evitare con misure economicamente sostenibili per gli aventi titolo. Se, come conseguenza, il proprietario deve
sopportare determinate immissioni, nel caso in cui tali immissioni gli impediscano di utilizzare il suo fondo come di consueto
o ne compromettano il rendimento in misura inaccettabile, egli può chiedere al proprietario dell’altro fondo un adeguato risarcimento
in denaro».
II –
La controversia principale e le questioni pregiudiziali
36.
Nel 1998 la [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 1998, 98/294/CE, concernente l’immissione in
commercio di granturco geneticamente modificato (
Zea mays
L. Linea MON 810), a norma della direttiva 90/220 (
17
), ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del mais geneticamente modificato MON 810 (
18
).
37.
Vari prodotti derivati dalla linea MON 810 sono stati autorizzati in virtù del regolamento n. 258/97 e sono stati successivamente
notificati in quanto prodotti esistenti conformemente all’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1829/2003. Si tratta
della farina di mais, del glutine di mais, della semola di mais, dell’amido di mais, del glucosio di mais e dell’olio di mais.
38.
Nel 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rinnovo di tali autorizzazioni. Detta domanda è ancora in fase di esame. Ai sensi dell’art. 11,
n. 4, del regolamento n. 1829/2003, il periodo di autorizzazione è esteso fino al momento in cui viene presa una decisione.
39.
Tuttavia, la coltivazione del mais MON 810 è stata vietata in Germania con decisione 17 aprile 2009 del Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (ente federale tedesco per la tutela dei consumatori e per la sicurezza alimentare), che ha disposto
la sospensione temporanea dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
40.
Il mais geneticamente modificato MON 810 contiene un gene del batterio del terreno
Bacillus thuringiensis
(Bt), che provoca la formazione di tossine Bt nella pianta di mais. Tali tossine Bt attaccano le larve della piralide del
mais, una specie di farfalla dannosa per il mais, le cui larve, in caso di infestazione, pregiudicano lo sviluppo della pianta.
Le tossine Bt distruggono le cellule dell’apparato digerente delle larve causandone la morte.
41.
[OSCURATO:PERSONA] è proprietario di diversi terreni sui quali, negli anni passati, ha piantato a scopi di ricerca mais MON
810. Esso non esclude di proseguire tale coltivazione non appena venga revocato il divieto in vigore su tutto il territorio
tedesco.
42.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] gestisce un’attività amatoriale di apicoltura. In prossimità dei terreni del [OSCURATO:PERSONA], egli produce
miele per la vendita e per il proprio consumo. Inoltre, fino al 2005 produceva polline per la vendita come prodotto alimentare
sotto forma di integratore. Egli intende riprendere la produzione di polline non appena venga escluso il rischio di immissione
di polline geneticamente modificato.
43.
I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti nel procedimento nazionale in fase di appello.
Anch’essi gestiscono attività amatoriali di apicoltura, in parte solo per il proprio consumo. I relativi apiari si trovano
a una distanza compresa tra 1 km e 3 km dai terreni del [OSCURATO:PERSONA].
44.
Il polline, raccolto dalle api ai fini dell’alimentazione, può essere incorporato nel miele sia accidentalmente, attraverso
le api stesse durante la produzione del miele, sia tecnicamente, per effetto dello scuotimento dei favi durante la raccolta
del miele, che può determinare l’estrazione, oltre che del contenuto degli alveoli contenente il miele, del contenuto di alveoli
vicini destinati al polline.
45.
Nel 2005, in un campione di polline di mais raccolto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dagli alveari posti a una distanza di 500 m dal centro
agricolo sperimentale appartenente al [OSCURATO:PERSONA], sono stati riscontrati, da un lato, DNA di MON 810, nella misura del
4,1% in relazione al DNA complessivo del mais, e, dall’altro, proteine transgeniche (tossina Bt).
46.
Inoltre, anche il miele del sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava, in alcuni campioni, modesti quantitativi di DNA di MON 810, derivante
dall’immisisone di polline di tale mais.
47.
Alla data della decisione di rinvio non era stata riscontrata la presenza di DNA del MON 810 nei prodotti apistici degli altri
ricorrenti.
48.
Nel procedimento principale, che oppone il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. al [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] LLC,
dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH e dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, il giudice del rinvio deve decidere in particolare se, a
causa del polline di mais MON 810, i prodotti apistici in questione abbiano subito un’«alterazione sostanziale» ai sensi dell’art. 36a
del GenTG nonché dell’art. 906, n. 2, del BGB e, di conseguenza, siano stati resi inidonei alla commercializzazione o al consumo (
19
).
49.
In primo grado, con sentenza 30 maggio 2008, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la presenza di polline
di mais MON 810 trasformasse il miele e gli integratori alimentari a base di polline in prodotti alimentari soggetti ad autorizzazione,
con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003, tali prodotti non potevano essere immessi
in commercio in mancanza di tale autorizzazione (
20
).
50.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] LLC e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH hanno interposto
appello contro la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].
51.
Dinanzi a detto giudice il [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] LLC e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sostengono
che il regolamento n. 1829/2003 è inapplicabile al polline della linea MON 810, presente nel miele o utilizzato come integratore
alimentare, in quanto le conseguenze di una naturale presenza minima in taluni alimenti sono state valutate e, quindi, autorizzate
congiuntamente all’autorizzazione all’emissione nell’ambiente naturale ai sensi della direttiva 2001/18/CE.
52.
Essi sostengono inoltre che il polline presente nel miele o utilizzato come integratore alimentare non costituisce un «OGM»
ai sensi del regolamento n. 1829/2003, dato che, nel momento in cui il polline viene trasferito nel miele o destinato all’alimentazione,
in particolare sotto forma di integratore, esso non avrebbe più alcuna concreta capacità individuale riproduttiva e a tale
scopo non sarebbe sufficiente la mera presenza di DNA transgenico e/o di proteine transgeniche.
53.
A loro parere, il regolamento n. 1829/2003 non sarebbe comunque applicabile al miele in quanto prodotto alimentare di origine
animale. Qualora detto regolamento fosse considerato applicabile, occorrerebbe un’interpretazione restrittiva delle norme
in materia di autorizzazione ivi contenute. In caso di immissione accidentale di polline della linea MON 810 legalmente presente
in natura, il miele sarebbe soggetto ad autorizzazione solo a partire dalla soglia dello 0,9%, come previsto in materia di
etichettatura all’art. 12, n. 2, di detto regolamento.
54.
[OSCURATO:PERSONA] rileva che la coltivazione di mais della linea MON 810, precedente e presumibilmente
futura, è legalmente consentita, purché venga rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio, e che il sig. [OSCURATO:PERSONA]
e a. devono pertanto tollerarla conformemente all’art. 906, n. 2, del BGB.
55.
Alla luce di tale ultima disposizione, esso spiega che, per quanto riguarda la questione se i prodotti apistici siano stati
alterati in modo sostanziale, risulta rilevante ai fini della decisione stabilire se, in caso di immissione di polline della
linea MON 810, tali prodotti non possano più essere immessi in commercio sulla base dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003
in mancanza di autorizzazione per prodotti geneticamente modificati o se, comunque, possano essere immessi in commercio solo
etichettati in modo da segnalare la modificazione genetica.
56.
Esso sottolinea che la presenza di polline della linea di mais MON 810 può produrre tali conseguenze unicamente qualora i
prodotti apistici contenenti detto polline rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1829/2003.
57.
[OSCURATO:PERSONA] osserva che la soluzione dipende, anzitutto, dalla questione se polline di mais come
quello in discussione nella causa principale costituisca un «organismo» ai sensi dell’art. 2, punto 4, di detto regolamento
e un «OGM» ai sensi del suo art. 2, punto 5, tenuto conto che entrambe tali disposizioni rimandano alle definizioni di tali
due nozioni contenute nella direttiva 2001/18.
58.
A suo parere, il polline di mais è un organismo, dato che, sebbene non sia capace di riprodursi autonomamente, esso può trasferire
in condizioni naturali materiale genetico sotto forma di cellule sessuate maschili alle cellule sessuate femminili.
59.
Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che il polline di mais perde in un tempo relativamente breve, per
disidratazione, la sua capacità di fecondazione di un fiore femminile di mais, per cui non è più un organismo vivente atto
a svolgere le proprie funzioni per l’intero periodo di maturazione del miele, a partire dal momento in cui quest’ultimo, contaminato
dal polline, viene depositato nei favi e poi coperto da opercoli. Aggiunge che lo stesso vale per il polline contenuto nei
prodotti a base di polline, a partire dal momento in cui vengono destinati al consumo, in particolare, come integratori alimentari.
60.
Secondo il giudice del rinvio, vi sono elementi per ritenere che per organismo e per OGM si possa intendere unicamente un’entità
atta a svolgere le proprie funzioni, vale a dire un’entità biologica vivente. Non sarebbe sufficiente che il polline di mais
contenga DNA transgenico o proteine transgeniche. Le definizioni di «organismo» e di «OGM» di cui alla direttiva 2001/18 implicherebbero
necessariamente che l’informazione genetica in essi contenuta possa essere concretamente trasferita a un destinatario adeguato
al fine della ricombinazione. Il quarto ‘considerando’ di detta direttiva corroborerebbe questa tesi. La medesima direttiva
sembrerebbe quindi considerare decisivi due criteri di pari rilevanza, vale a dire quello della vitalità e quello della capacità
riproduttiva, e non il semplice trasferimento di DNA che non è più in grado di riprodursi autonomamente in condizioni naturali.
61.
Nondimeno, il [OSCURATO:PERSONA] si chiede se un’interpretazione in tal senso non potrebbe contraddire lo
scopo di tutela della salute umana e animale perseguito dal regolamento n. 1829/2003, che, secondo i suoi ‘considerando’ 1‑3
e 9, intenderebbe consentire l’immissione in commercio unicamente di alimenti e mangimi sicuri e sani, che soddisfino requisiti
del più alto livello possibile. Non potrebbe essere compatibile con tale scopo di tutela escludere dal campo di applicazione
del regolamento alimenti che contengono DNA o proteine geneticamente modificati in misura illimitata. Pertanto, nell’ambito
di detto regolamento, e più in particolare con riguardo agli alimenti sicuri per l’uomo, potrebbe risultare rilevante non
tanto la questione della concreta capacità riproduttiva dell’OGM, quanto già la presenza di materiale geneticamente modificato.
62.
In tale contesto il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di «[OGM]» ai sensi dell’art. 2, punto 5, del regolamento [n. 1829/2003] debba essere interpretata nel senso
che include anche materiale di varietà vegetali geneticamente modificate (nella fattispecie: il polline di mais della linea
geneticamente modificata MON 810) il quale, effettivamente, contiene DNA e proteine geneticamente modificate (nella fattispecie:
la tossina Bt) ma, nel momento in cui è incorporato in un alimento (nella fattispecie: il miele) o è destinato all’alimentazione,
in particolare come integratore alimentare, non possiede (più) alcuna capacità riproduttiva concreta e individuale.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
a) Se, affinché un alimento sia considerato “prodotto a partire da OGM” ai sensi dell’art. 2, punto 10, del regolamento [n. 1829/2003],
sia comunque sufficiente che contenga materiale proveniente da varietà vegetali geneticamente modificate, il quale abbia in
precedenza posseduto una capacità riproduttiva concreta e individuale.
In caso di soluzione affermativa della questione sub a):
b) se la nozione di “prodotto a partire da OGM” di cui agli artt. 2, punto 10, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento [n. 1829/2003]
debba essere interpretata, con riferimento agli OGM, nel senso che non è richiesto un processo di produzione intenzionale
e programmato e che essa ricomprende anche la presenza involontaria e accidentale di (ex) OGM in un alimento (nella fattispecie:
miele o polline in qualità di integratore alimentare).
3) In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione:
Se il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento [n. 1829/2003] debba essere interpretato nel senso
che qualsivoglia immissione di materiale geneticamente modificato, la cui presenza in natura è consentita ex lege, in alimenti
di origine animale, come il miele, determina il loro assoggettamento all’obbligo di autorizzazione e vigilanza previsto da
tali disposizioni, o se si possano richiamare per analogia soglie applicabili in altri ambiti (per esempio nel caso dell’art. 12,
n. 2, del regolamento)».
III –
Analisi
63.
Le prime due questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] sono dirette ad accertare se la situazione in cui
il polline della linea di mais geneticamente modificato MON 810 viene riscontrato nel miele o utilizzato come integratore
alimentare rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1829/2003. La terza questione è volta a precisare quali
sarebbero le conseguenze dell’inclusione di tali prodotti nel campo di applicazione di detto regolamento.
A –
Sulla prima questione
64.
Con la sua prima questione il [OSCURATO:PERSONA] chiede, sostanzialmente, se l’art. 2, punto 1, della direttiva
2001/18 e l’art. 2, punto 4, del regolamento n. 1829/2003 debbano essere interpretati nel senso che costituisce un «organismo»
ai sensi di tali disposizioni il polline di una varietà vegetale geneticamente modificata che, se aggiunto al miele o utilizzato
come integratore alimentare, non è più in grado di svolgere la sua funzione nel processo riproduttivo dei vegetali.
65.
Ricordo che l’art. 2, punto 4, del regolamento n. 1829/2003 rinvia alla definizione della nozione di «organismo» figurante
nella direttiva 2001/18. L’art. 2, punto 1, di quest’ultima dispone che costituisce un organismo «qualsiasi entità biologica
capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico».
66.
Il rinvio esplicito contenuto nel regolamento n. 1829/2003 implica quindi che la nozione di organismo debba avere lo stesso
significato nell’ambito di questi due atti normativi.
67.
Di per sé, il testo dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18 non consente di rispondere espressamente alla questione
sollevata dal giudice del rinvio. Ciò detto, poiché la capacità di riprodursi o di trasferire materiale genetico costituisce
una delle caratteristiche che permettono di identificare un essere vivente, al pari della sua capacità di mantenersi in vita
e di svilupparsi in funzione dell’ambiente in cui si trova, tenderei già a ritenere, in base alla semplice lettura dell’art. 2,
punto 1, della direttiva 2001/18, che il legislatore comunitario abbia utilizzato una formulazione destinata a definire come
organismi unicamente le entità biologiche che possiedono effettivamente, nel momento in cui si presenta il problema della
loro qualificazione come OGM, la capacità di riprodursi o di trasferire materiale genetico. Poiché la biologia può essere
definita come la scienza della vita e, più in particolare, come lo studio del ciclo riproduttivo delle specie viventi, l’accostamento
dell’espressione «entità biologica» alla frase «capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico» potrebbe sembrare
superfluo, se non fosse destinato ad indicare unicamente le entità biologiche attive ancora in grado di riprodursi o di trasferire
il loro materiale genetico.
68.
Altre disposizioni della direttiva 2001/18 mi inducono a ritenere che l’espressione «organismo» di cui all’art. 2, punto 1,
della stessa includa solo gli organismi viventi, vale a dire le entità ancora in grado di svolgere le loro funzioni vitali
e, in primo luogo, la funzione riproduttiva.
69.
Anzitutto, il quarto ‘considerando’ di tale direttiva precisa che gli «
organismi viventi
[(
21
)] immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi
e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere
irreversibili». Pertanto, se si legge l’art. 2, punto 1, della medesima direttiva alla luce del suddetto ‘considerando’, si
può dedurre che il legislatore comunitario, laddove menziona le «entità biologich[e] capaci di riprodursi o di trasferire
materiale genetico», fa riferimento unicamente alle entità che, nel momento in cui vengono immesse nell’ambiente, dispongono
ancora delle loro funzioni vitali e, in particolare, sono ancora in grado di riprodursi e di diffondere le loro caratteristiche
genetiche.
70.
Inoltre, dal tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/18 risulta che il «contenuto della [stessa] tiene nel debito
conto l’esperienza internazionale in questo settore e gli impegni commerciali internazionali e dovrebbe rispettare le prescrizioni
del Protocollo (…) della Convenzione sulla diversità biologica».
71.
L’obiettivo del protocollo è contribuire ad assicurare un livello adeguato di protezione per il trasferimento, la manipolazione
e l’utilizzo senza pericoli degli organismi viventi modificati ottenuti con la moderna biotecnologia che possono avere effetti
negativi sulla diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana. L’ambito di applicazione del protocollo
è espressamente limitato agli organismi viventi. Orbene, è interessante osservare che la definizione di ciò che costituisce
un «organismo vivente» utilizzata ai fini dell’applicazione del protocollo è molto simile a quella figurante all’art. 2, punto 1,
della direttiva 2001/18. Infatti, ai sensi dell’art. 3, lett. h), del protocollo, per organismo vivente si intende «un’entità
biologica in grado di trasferire o replicare materiale genetico, compresi organismi sterili, virus e viroidi».
72.
Rilevo inoltre che il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 luglio 2003, n. 1946, sui movimenti transfrontalieri
degli organismi geneticamente modificati (
22
), che ha lo scopo di dare attuazione nell’ambito dell’Unione europea alle procedure previste dal protocollo, fa riferimento
alla nozione di «organismo» quale definita all’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18, il che corrobora la tesi secondo
cui la definizione di «organismo» ai sensi di tale disposizione coincide con quella di «organismo vivente» contenuta nell’art. 3,
lett. h), del protocollo.
73.
Da tali elementi si evince che l’aggettivo «capace» figurante sia all’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18 che all’art. 3,
lett. h), del protocollo designa le entità biologiche che possiedono ancora concretamente le qualità necessarie per riprodursi
o trasferire materiale genetico. In quest’ottica, l’aggettivo «capace» non andrebbe interpretato nel senso che contiene un
riferimento più ampio alla capacità generale ed astratta di riprodursi o di trasferire materiale genetico tipica di una determinata
specie.
74.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. non condividono tale conclusione. Essi ritengono, al contrario, che l’elemento determinante per definire
ciò che costituisce un organismo sia l’idoneità generale e astratta dell’organismo a riprodursi. Ciò emergerebbe chiaramente
dall’art. 3, lett. h), del protocollo, che include espressamente gli organismi sterili nella categoria degli «organismi viventi».
Essi considerano che, se l’elemento determinante fosse l’idoneità concreta e individuale a riprodursi, varietà vegetali geneticamente
modificate sterili (quindi inidonee alla riproduzione) sarebbero sicuramente ancora vegetali, ma non più organismi. La nozione
di «organismo» ai sensi della direttiva 2001/18 risulterebbe quindi più limitata rispetto alla nozione biologica di organismo,
il che sarebbe contrario all’intenzione del legislatore comunitario.
75.
Tale argomento non mi convince, perché ignora il fatto che, se pure gli organismi sterili non possono riprodursi sessualmente,
essi, nonostante tutto, possono replicare il loro materiale genetico riproducendosi attraverso processi non sessuali o vegetativi.
Un organismo sterile può quindi essere effettivamente considerato come un’entità concretamente capace di trasferire materiale
genetico (
23
).
76.
A sostegno della loro tesi secondo cui la definizione figurante all’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18 riguarda l’idoneità
generale e astratta dell’organismo a riprodursi, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. menzionano il caso dei virus e dei viroidi. Tali microrganismi
non sarebbero viventi. Essi non sarebbero neppure capaci di riprodursi autonomamente. Il riferimento ai virus e ai viroidi
contenuto nell’art. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, 2009/41/CE, sull’impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati (
24
) e nell’art. 3, lett. h), del protocollo dimostrerebbe che la nozione di organismo non include soltanto gli organismi viventi.
77.
Non esaminerò in questa sede la questione se i virus e i viroidi siano o meno esseri viventi, dato che è scientificamente
controversa. Per quanto riguarda la capacità di trasmettere materiale genetico, sembra che l’espressione «trasferire materiale
genetico» utilizzata negli articoli sopra citati sia diretta precisamente ad includere nella definizione di ciò che costituisce
un organismo le entità quali virus e viroidi, malgrado il fatto che esse non possano di per sé replicare attivamente materiale
genetico. I virus sono microrganismi non cellulari costituiti da proteine e acidi nucleici (DNA o RNA) contenenti materiale
genetico, incapaci di autoreplicarsi, ma che possono inserire il loro materiale genetico in altre cellule (animali, vegetali
o microbi), nelle quali viene replicato attraverso i meccanismi di tali cellule. Quanto ai viroidi, si tratta di agenti patogeni
infettivi dei vegetali che contengono piccole molecole prive di RNA (vale a dire non ricoperte da proteine). I virus, al pari
dei viroidi, utilizzano le cellule degli organismi ospiti per replicare il loro materiale genetico (
25
). Tuttavia, tale dipendenza non esclude, a mio avviso, l’esistenza di una concreta capacità dei virus e viroidi biologicamente
attivi di «trasferire materiale genetico».
78.
Tenuto conto di tali elementi, non sono convinto che l’inclusione degli organismi sterili nonché dei virus e viroidi in definizioni
analoghe a quella figurante all’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18 sia tale da escludere che gli organismi menzionati
in detta disposizione siano costituiti unicamente da entità biologicamente attive effettivamente idonee a riprodursi o a trasferire
materiale genetico.
79.
Peraltro, a mio avviso, tali esempi consentono di comprendere il significato del riferimento al trasferimento di materiale
genetico in aggiunta al riferimento alla riproduzione. Il legislatore comunitario, al pari degli Stati che, a livello internazionale,
hanno fatto riferimento nell’ambito del protocollo alla replicazione e al trasferimento di materiale genetico, ha così voluto
ricomprendere le diverse modalità di trasmissione del materiale genetico, mediante riproduzione o mediante trasferimento del
materiale genetico.
80.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a., sostenuti su questo punto dal governo greco, deducono altri argomenti per affermare che l’art. 2, punto 1,
della direttiva 2001/18 contiene una definizione ampia degli organismi che va al di là degli essere viventi concretamente
capaci di riprodursi o di trasferire materiale genetico. Essi ritengono che militino a favore di questa tesi sia il principio
di precauzione che gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute. Infatti, la circostanza che il legislatore comunitario
abbia menzionato non solo la riproduzione, ma anche il trasferimento di materiale genetico significherebbe semmai che rientrano
in tale definizione anche gli organismi che hanno perduto le proprie funzioni vitali. L’argomento principale sul quale si
fonda la loro analisi è tratto dalla nozione di trasferimento genetico orizzontale.
81.
Occorre infatti tener presente che, sebbene la realtà e l’ampiezza del fenomeno siano ancora oggetto di discussione a livello
scientifico, il trasferimento di materiale genetico può essere verticale, vale a dire interno ad una stessa specie, oppure
orizzontale, vale a dire da una specie a un’altra.
82.
Tra le ipotesi di trasferimento orizzontale di materiale genetico rientra quella in cui il materiale genetico di una varietà
vegetale geneticamente modificata viene assorbito da microrganismi quali i batteri. Può trattarsi, ad esempio, di parti di
vegetali come le foglie, che, decomponendosi nel terreno, vi lasciano persistere materiale genetico che può essere assorbito
dai batteri presenti in tale ecosistema. Può inoltre trattarsi dell’ipotesi in cui il materiale di una varietà vegetale geneticamente
modificata viene incorporata da batteri presenti nell’apparato digerente di un essere umano. Tale trasferimento può essere
seguito, a determinate condizioni (e anche questo è oggetto di dibattito tra gli scienziati), da una ricombinazione genetica
all’interno dell’organismo recettore.
83.
Secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a., la circostanza che la morte di un’entità biologica non impedisca la permanenza nei suoi residui
del materiale genetico che la caratterizza, lasciando quindi sussistere una possibilità di trasferimento di materiale genetico,
implica che nella nozione di «organismo» ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18 rientrano anche le entità
biologiche morte. Pertanto, poiché il polline morto riscontrabile nel miele o utilizzato come integratore alimentare non perde
sistematicamente, in seguito ad una trasformazione quale l’essiccazione, il suo materiale genetico e quest’ultimo può quindi
ancora diffondersi verso altri organismi o microrganismi, tale polline dovrebbe ancora essere considerato un «organismo» ai
sensi del suddetto articolo. Riassumendo, se un determinato materiale, anche se non più attivo, contiene ancora informazioni
genetiche (DNA o RNA) che possono essere incorporate da altre entità, esso dovrebbe ancora essere considerato un «organismo»
ai sensi della menzionata disposizione.
84.
Personalmente non condivido tale tesi per le ragioni qui di seguito esposte.
85.
Rilevo, anzitutto, che l’esame del protocollo e dei suoi documenti preparatori ed esplicativi accredita semmai la tesi secondo
cui il riferimento, oltre alla replicazione, al trasferimento di materiale genetico è inteso a ricomprendere le diverse modalità
di trasmissione da parte di un’entità biologicamente attiva del suo materiale genetico. Data l’analogia tra la definizione
di cui all’art. 3, lett. h), del protocollo e quella di cui all’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18, dubito che il riferimento
al trasferimento di materiale genetico possa avere una portata più ampia nell’ambito di quest’ultimo articolo, nel senso che
esso includerebbe anche le ipotesi di trasferimento orizzontale di materiale genetico da parte delle entità biologiche morte.
86.
Inoltre, se un’entità biologica ha perduto le sue funzioni vitali, non può più partecipare attivamente al trasferimento di
materiale genetico. Essa non svolge più alcun ruolo in detto trasferimento. Se si verifica una diffusione del suo materiale
genetico, nonché la ricezione dello stesso da parte dei batteri, si tratta di una trasmissione puramente passiva, dovuta al
contesto in cui si trova detto materiale. In questo caso, l’entità biologica, a mio parere, non può essere considerata ancora
«capace» di trasferire materiale genetico. In altre parole, la sola presenza di DNA nel materiale biologico le cui funzioni
vitali sono venute meno e la possibile incorporazione di tale DNA da parte di altri organismi non sono configurabili, secondo
me, come una capacità dell’entità biologica di trasferire materiale genetico ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva
2001/18.
87.
Inoltre, l’argomento avanzato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e a., che pone l’accento sulla persistenza, a certe condizioni, del materiale
genetico dopo la morte dell’entità biologica, potrebbe condurre ad assimilare completamente l’organismo al suo materiale genetico,
vale a dire principalmente al suo DNA, dato che quest’ultimo, fino a quando non venga distrutto, può ancora essere integrato
da un altro organismo. Orbene, le due nozioni non devono essere confuse. Lo testimonia la spiegazione contenuta nella guida
all’applicazione della direttiva 90/220 redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] (
26
), che precisa quanto segue:
«The definition of ‘organism’ covers: micro-organisms, including viruses and viroids; plants and animals; including ova, seeds,
pollen, cell cultures and tissue cultures from plants and animals.
This definition does not cover naked r DNA and naked r-plasmids
[(
27
)]». (
28
)
88.
Comprendo la preoccupazione espressa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e a., secondo cui occorrerebbe garantire, attraverso un’interpretazione
estensiva della nozione di organismo, che i rischi connessi ad un trasferimento orizzontale di materiale genetico vengano
sempre valutati. Tuttavia, tale preoccupazione legittima non è sufficiente per includere nella nozione di organismo tutte
le entità biologiche, viventi o morte, appartenenti ad una specie capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico.
89.
Infatti, se, come credo, il legislatore comunitario ha inteso limitare la nozione di «organismo» ai sensi dell’art. 2, punto 1,
della direttiva 2001/18 alle entità biologicamente attive, ciò non significa che, autorizzando l’emissione di un OGM si ometta
di valutare i rischi connessi ad un trasferimento orizzontale di materiale genetico appartenente a tale organismo, mentre
esso è in vita o dopo la sua morte. Lo testimonia la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 luglio 2002, 2002/623/CE, recante note
orientative ad integrazione dell’allegato II della direttiva 2001/18 (
29
) (anch’essa relativa ai «Principi per la valutazione del rischio ambientale»). Nell’ambito dell’individuazione delle caratteristiche
che possono avere effetti negativi, la [OSCURATO:PERSONA] menziona espressamente il trasferimento del materiale genetico, sia esso
verticale od orizzontale (
30
). Pertanto, l’interpretazione che propongo alla Corte di dare all’art. 2, punto 1, della direttiva 2001/18 non contrasta né
con il principio di precauzione né con l’obiettivo di tutela dell’ambiente e della salute.
90.
Da tutti questi elementi risulta che il polline del mais MON 810, che non è più vitale né, quindi, idoneo a svolgere la sua
funzione di riproduzione di tale varietà vegetale, non può, a mio avviso, essere considerato un «organismo» ai sensi degli
artt. 2, punto 1, della direttiva 2001/18 e 2, punto 4, del regolamento n. 1829/2003. Ne consegue che tale polline non costituisce
un OGM ai sensi dell’art. 2, punto 2, di tale direttiva (
31
) e dell’art. 2, punto 5, del menzionato regolamento. Una situazione come quella sulla quale sono incentrate le questioni del
giudice del rinvio, vale a dire la presenza di polline non vitale di una varietà vegetale geneticamente modificata nel miele
o in integratori alimentari, non rientra quindi nella categoria degli «OGM destinati all’alimentazione umana» ai sensi dell’art. 3,
n. 1, lett. a), del regolamento n. 1829/2003, né in quella degli «alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono
ingredienti prodotti a partire da OGM» ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento (
32
).
91.
Per giungere a tale conclusione sono partito dallo stesso presupposto suggerito dal giudice del rinvio, vale a dire che il
polline presente nel miele o utilizzato come integratore alimentare non costituisce più un’entità biologica vivente, bensì
materiale inanimato, a differenza, ad esempio, di un seme, che può ancora essere in grado di germinare anche una volta introdotto
nel circuito alimentare. Spetta, beninteso, al giudice del rinvio verificare in definitiva, sulla base degli studi scientifici
che gli verranno eventualmente sottoposti, se il polline utilizzato nelle suddette condizioni non costituisca più un’entità
biologica vivente.
92.
Come illustrerò in prosieguo, la risposta che propongo alla Corte di dare alla prima questione non implica che la presenza
negli alimenti di polline di una varietà vegetale geneticamente modificata sia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento
n. 1829/2003. Infatti, è attraverso la nozione di alimento prodotto a partire da OGM che questo tipo di situazione può rientrare
nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che si può effettuare una valutazione dei rischi connessi ad un trasferimento
genetico orizzontale per tale categoria di alimenti (
33
).
B –
Sulla seconda questione
93.
La seconda questione posta dal giudice del rinvio presenta due aspetti. Detto giudice chiede anzitutto alla Corte, sostanzialmente,
di stabilire se l’art. 2, punto 10, del regolamento n. 1829/2003 debba essere interpretato nel senso che, affinché gli alimenti
siano «prodott[i] a partire da OGM», sia comunque sufficiente che essi contengano materiale, proveniente da varietà vegetali
geneticamente modificate, che abbia in precedenza posseduto una concreta capacità riproduttiva individuale. In caso di risposta
affermativa a tale questione, il giudice del rinvio chiede poi alla Corte di precisare se la nozione di alimento «prodotto
a partire da OGM» implichi che il materiale derivato dall’OGM sia incluso consapevolmente in tale alimento oppure comprenda
anche l’immissione involontaria di quest’ultimo con il suddetto materiale.
94.
Come risulta dal suo terzo ‘considerando’, il regolamento n. 1829/2003 si fonda sulla considerazione di base secondo cui,
al fine di proteggere la salute umana e animale, gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati devono essere sottoposti
ad una valutazione della sicurezza tramite una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato dell’Unione.
95.
Con l’espressione «alimenti geneticamente modificati», l’art. 2, punto 6, di detto regolamento designa gli «alimenti che contengono,
sono costituiti o prodotti a partire da OGM».
96.
L’ambito di applicazione del regolamento n. 1829/2003 è precisato dall’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento. Vi rientrano,
in primo luogo, gli OGM destinati all’alimentazione umana, in secondo luogo, gli alimenti che contengono o sono costituiti
da OGM e, in terzo luogo, gli alimenti prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM. Tale
ambito di applicazione è molto ampio, dato che esclude soltanto gli alimenti prodotti «con» un OGM.
97.
Il sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2003 consente di distinguere tra la categoria degli alimenti prodotti
«da» un OGM e quella degli alimenti prodotti «con» un OGM. Secondo detto ‘considerando’, il «criterio determinante è se materiale
derivato dal materiale di partenza geneticamente modificato
sia presente o meno
(
34
) nell’alimento» (
35
). In base a tale criterio, detto ‘considerando’ cita come esempio di prodotti ottenuti «con» OGM, e quindi esclusi dall’ambito
di applicazione del regolamento n. 1829/2003, i «prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati
o trattati con medicinali geneticamente modificati». Infatti, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è dimostrato
che il DNA presente in un alimento geneticamente modificato o, più in generale, materiale derivato da tale alimento o un medicinale
geneticamente modificato siano riscontrabili nel cibo ottenuto da un animale nutrito con tale alimento o curato con tale medicinale.
98.
Tenuto conto di questo criterio determinante della presenza nell’alimento di materiale prodotto a partire dal materiale di
partenza geneticamente modificato, sono del parere che sia il miele in cui è riscontrabile la presenza di polline della linea
di mais MON 810, sia gli integratori alimentari a base di polline contenente polline della medesima varietà di mais debbano
essere considerati alimenti prodotti «a partire» da OGM.
99.
Diversamente da quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritengo che né la distinzione fra queste due categorie di alimenti, né
la distinzione tra ciò che rappresenta un elemento costitutivo naturale del miele ed un ingrediente dello stesso, siano pertinenti
ai fini della loro qualificazione come alimenti «prodotti a partire da OGM».
100.
[OSCURATO:PERSONA] considera infatti che, mentre gli alimenti contenenti polline di un OGM rientrano certamente nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 1829/2003, in quanto costituiscono alimenti prodotti a partire da OGM, ciò non avviene invece
nel caso del miele in cui si riscontrino tracce di polline di una varietà vegetale geneticamente modificata. Essa sostiene,
a tal riguardo, la tesi secondo cui tale polline dovrebbe essere considerato un elemento costitutivo naturale del miele, e
non come un ingrediente dello stesso.
101.
Tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] mi induce ad esaminare il tenore letterale dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003,
che fa rientrare nell’ambito di applicazione di quest’ultimo gli «alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono
ingredienti prodotti a partire da OGM». Detto articolo sviluppa, con riguardo agli alimenti (
36
), la definizione contenuta nell’art. 2, punto 10, del menzionato regolamento, facendo riferimento alla nozione di «ingredienti».
102.
Occorre quindi esaminare se il polline presente nel miele o utilizzato come integratore alimentare possa essere qualificato
come «ingrediente» conformemente alla definizione data a tale termine dall’art. 2, punto 13, del regolamento n. 1829/2003
mediante rinvio all’art. 6, n. 4, della direttiva 2000/13. Secondo quest’ultima disposizione, per «ingrediente» s’intende
«qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare,
ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata».
103.
Mentre è agevole dimostrare che il polline contenuto negli integratori alimentari a base di polline costituisce incontestabilmente
un ingrediente di questi ultimi, la stessa dimostrazione richiede taluni chiarimenti per quanto riguarda la presenza di polline
nel miele.
104.
L’allegato II della direttiva 2001/110 relativa al miele indica le «caratteristiche di composizione del miele». Secondo il
primo paragrafo di detto allegato, il miele è composto non solo da vari zuccheri, ma anche da «altre sostanze» quali «particelle
solide provenienti dalla raccolta del miele».
105.
Secondo le spiegazioni fornite dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e a., il polline, che costituisce un nutrimento importante per le giovani api,
viene raccolto dalle api sui fiori mediate il loro rivestimento di peli. Esse presentano su tutte le zampe pettini e spazzole
costituite da peli, che consentono loro di raccogliere il polline e di appallottolarlo. All’interno dell’alveare tali pallottole
vengono staccate e collocate in appositi alveoli di conservazione. Questi ultimi sono situati in un’area del favo immediatamente
adiacente agli alveoli di conservazione del miele.
106.
Ai fini della raccolta del miele, l’apicoltore preleva dall’alveare i favi del miele per centrifugarli. Gli alveoli vengono
quindi svuotati del miele per mezzo della forza centrifuga. Sui favi del miele si trovano tuttavia, inevitabilmente, anche
alveoli contenenti polline. Pertanto, gli alveoli contenenti polline si svuotano contemporaneamente agli alveoli contenenti
il miele ed il polline si mescola con il miele (
37
).
107.
Si deve sottolineare che, secondo il terzo paragrafo dell’allegato II della direttiva 2001/110, «[f]ermo restando il punto
viii), parte 2 dell’allegato I (
38
), è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, salvo qualora sia inevitabile nell’estrazione di sostanze
estranee inorganiche o organiche».
108.
Da tale disposizione si può desumere che il polline costituisce una materia organica inerente alla composizione del miele.
Non si tratta di un corpo estraneo, di un’impurità del miele, bensì di un suo normale elemento costitutivo, che di regola
non può essere eliminato (
39
). Tale qualità di elemento costitutivo del miele è indipendente dalla frequenza della sua incorporazione e dalle quantità
in cui esso è riscontrabile nel miele, dato che tali elementi sono soggetti a una certa imprevedibilità nell’elaborazione
e nella raccolta del miele.
109.
Se si fa quindi riferimento alla nozione di «ingrediente» quale risulta dall’art. 6, n. 4, della direttiva 2000/13, sembra
abbastanza agevole riconoscere che, pur essendo anche un elemento costitutivo del miele, il polline costituisce una sostanza
«utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione» del miele, che è «ancora presente nel prodotto finito».
110.
La distinzione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] tra «ingrediente» e «componente naturale», oltre al suo carattere teorico, avrebbe
l’effetto di escludere la presenza nel miele di polline di una varietà vegetale geneticamente modificata, il che contrasterebbe
con la volontà chiaramente espressa dal legislatore comunitario nel sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2003
di basarsi sul criterio decisivo della presenza o meno nell’alimento di materiale prodotto a partire da materiale di partenza
geneticamente modificato. Peraltro, se si deve ritenere, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], che una sostanza, per essere qualificata
come «ingrediente», deve essere inserita in un alimento attraverso l’intervento dell’uomo, è giocoforza constatare che la
raccolta del miele mediante centrifugazione, che ha l’effetto di mescolare il polline al miele, costituisce effettivamente
un intervento di questo tipo.
111.
Si può inoltre facilmente ammettere, a mio avviso, che il polline della linea di mais MON 810 presente nel miele costituisca
un ingrediente «prodott[o] a partire da OGM» ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento. Infatti, conformemente
alla definizione contenuta nell’art. 2, punto 10, di detto regolamento, il polline in questione è «derivato» da OGM e, in
base alle osservazioni svolte in ordine alla prima questione, si deve ritenere che esso non sia costituito da OGM e non ne
contenga.
112.
Infine, una volta ammesso che il polline è un ingrediente del miele e che si tratta di un ingrediente prodotto a partire da
OGM, ritengo che il miele in discussione nella causa principale debba essere considerato, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 1829/2003, come un alimento «che contiene» tale ingrediente. È quindi assodato, alla luce di tale disposizione,
che il miele in questione rientra nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento.
113.
A questo proposito è irrilevante, e si tratta del secondo aspetto della seconda questione pregiudiziale, che un apicoltore
abbia o meno intenzione di incorporare nel suo miele polline di una varietà vegetale geneticamente modificata.
114.
Le spiegazioni relative al modo in cui il polline si mescola al miele dimostrano che tale incorporazione, la cui quantità
è imprevedibile, non dipende dalla volontà dell’apicoltore, bensì da una circostanza inerente al processo di produzione del
miele.
115.
L’applicabilità del regolamento n. 1829/2003, determinata dalla presenza (criterio oggettivo) in un alimento di un OGM o di
materiale prodotto a partire da materiale geneticamente modificato, non può dipendere da un criterio soggettivo fondato sulla
volontarietà o meno di tale presenza. Siffatto criterio soggettivo contrasterebbe con lo scopo di tutela della salute umana
perseguito dal regolamento n. 1829/2003, in quanto il rischio che un alimento geneticamente modificato può comportare per
la salute umana prescinde dalla consapevolezza o meno dell’introduzione della sostanza in questione.
116.
Inoltre, come giustamente rilevato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e a., un’interpretazione restrittiva della nozione di «prodotto a partire
da OGM», fondata su un criterio soggettivo, limiterebbe l’ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1829/2003
relative all’etichettatura degli alimenti geneticamente modificati in maniera contraria al loro chiaro contenuto normativo.
Infatti, conformemente all’art. 12, n. 1, lett. b), di detto regolamento, gli alimenti prodotti a partire da OGM devono essere
etichettati come tali. Quest’obbligo di etichettatura viene meno solo se la percentuale di materiale derivato da OGM non supera
lo 0,9%, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. La menzione di quest’ultima condizione perderebbe
qualsiasi significato qualora, di per sé, il carattere accidentale o tecnicamente inevitabile della presenza di materiale
derivato da OGM in un alimento fosse sufficiente a far perdere a quest’ultimo la qualità di «prodotto a partire da OGM» e,
pertanto, lo escludesse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1829/2003.
117.
Da tutte le suesposte considerazioni si evince che l’art. 2, punto 10, del regolamento n. 1829/2003 deve essere interpretato
nel senso che, per ritenere che un alimento sia «prodotto a partire da OGM», è sufficiente che tale alimento contenga materiale
proveniente da varietà vegetali geneticamente modificate. Inoltre, l’art. 3, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento deve
essere interpretato nel senso che il miele contenente polline di una varietà vegetale geneticamente modificata e gli integratori
alimentari a base di tale polline costituiscono alimenti contenenti un ingrediente prodotto a partire da OGM. Al riguardo,
è irrilevante che il materiale proveniente da una varietà vegetale geneticamente modificata sia stato incluso intenzionalmente
o meno in tali alimenti.
118.
Infine, occorre rispondere all’argomento secondo cui il miele, essendo un prodotto di origine animale, non rientrerebbe per
tale motivo nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1829/2003. Il giudice del rinvio fa riferimento, a questo proposito,
ad un parere espresso dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale durante una riunione tenutasi il
23 giugno 2004, secondo cui il miele, prodotto di origine animale, non rientrerebbe nel campo di applicazione di tale regolamento
in quanto non è prodotto da api geneticamente modificate. A mio parere, non si tratta di una condizione determinante.
119.
Dall’allegato I, punto 1, della direttiva 2001/110 risulta che, sebbene il miele sia effettivamente una sostanza prodotta
dalle api, il materiale di partenza è sia vegetale (il nettare di piante e le secrezioni provenienti da parti vive delle stesse)
che animale (le secrezioni lasciate sulle piante dagli insetti succhiatori). Peraltro, si è visto che, ai sensi dell’allegato II,
primo comma, di tale direttiva, il «miele è (…) composto [tra l’altro] da particelle solide provenienti dalla raccolta del
miele». Si è già precisato che il criterio determinante per far rientrare il miele nell’ambito di applicazione del regolamento
n. 1829/2003 è la presenza nello stesso di materiale derivato da una varietà vegetale geneticamente modificata, nella specie
il polline (
40
).
120.
Inoltre, non condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2003 dovrebbe
essere interpretato nel senso che tutti i prodotti di origine animale sono esclusi dal suo ambito di applicazione. Gli esempi
citati dal legislatore comunitario in detto ‘considerando’, quali i prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente
modificati, sono intesi unicamente ad illustrare ciò che rientra nella categoria degli alimenti prodotti «con» un OGM, in
cui non è possibile riscontrare la presenza di materiale ottenuto da materiale geneticamente modificato. A mio parere, detti
esempi non possono essere espressione della volontà del legislatore comunitario di escludere dall’ambito di applicazione del
regolamento n. 1829/2003 i prodotti di origine animale che, al pari del miele, possono contenere materiale prodotto a partire
da materiale geneticamente modificato.
121.
Al termine dell’analisi delle prime due questioni pregiudiziali, mi sembra utile riassumere la mia interpretazione della suddivisione
contenuta nell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1829/2003, che è intesa a definire l’ambito di applicazione di tale regolamento.
122.
Diversamente da quanto esposto nell’analisi della prima questione, solo gli organismi viventi o, se si preferisce, biologicamente
attivi, costituiscono OGM. Pertanto, le categorie descritte all’art. 3, n. 1, lett. a), di detto regolamento (gli «OGM destinati
all’alimentazione umana»), nonché al suo art. 3, n. 1, lett. b) (gli «alimenti che contengono o sono costituiti da OGM»),
implicano la presenza di organismi ancora vivi, vale a dire capaci di riprodursi o di trasferire materiale genetico.
123.
Se un alimento contiene frammenti inanimati o morti provenienti da un OGM, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento
n. 1829/2003 in virtù dell’art. 3, n. 1, lett. c), di detto regolamento. Si deve inoltre considerare che esso, ai sensi dell’art. 2,
punto 10, del medesimo regolamento è «derivato, in tutto o in parte, da [OGM], ma che non li contiene e non ne è costituito».
124.
A tal riguardo, si deve insistere sul fatto che, conformemente al sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2003,
l’elemento determinante per far rientrare un alimento in tale categoria è la presenza nello stesso di materiale derivato da
materiale geneticamente modificato. Quest’ultima espressione va al di là della semplice presenza del materiale genetico in
senso stretto, espressione che si riferisce specificamente agli acidi nucleici che contengono unità funzionali dell’eredità
(DNA). Si tratta, più in generale, del materiale, di origine vegetale, animale o di altro tipo, derivato dall’OGM e che può
o meno contenere ancora il DNA o proteine risultanti dalla modificazione genetica. Tale persistenza del materiale genetico
nell’alimento è difficilmente prevedibile e dipende da ciascun tipo di alimento, a seconda che il processo di trasformazione
del materiale di partenza geneticamente modificato comporti o meno la distruzione del materiale genetico (
41
).
125.
La ripartizione che si può quindi effettuare fra le tre categorie di alimenti consente di preservare l’effetto utile dell’ultima.
Infatti, se si dovesse ritenere che la prima e la seconda categoria includano anche gli OGM o le parti di OGM biologicamente
inattive, la categoria degli «alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM»
si ridurrebbe agli alimenti in cui non è riscontrabile DNA. Orbene, come indica in particolare il ventunesimo ‘considerando’
del regolamento n. 1829/2003 in materia di etichettatura, non sembra che il legislatore comunitario volesse che fosse presa
in considerazione la rilevabilità nel prodotto finale del DNA o della proteina risultante dalla modificazione genetica.
126.
Discostandosi dal criterio relativo alla presenza nel prodotto finale di DNA o di proteine derivate dalla modificazione genetica,
che vigeva in precedenza (come testimonia, tra l’altro, il regolamento n. 1139/98), il legislatore comunitario ha quindi voluto
ampliare l’ambito di applicazione del regolamento n. 1829/2003 includendovi, attraverso l’art. 3, n. 1, lett. c), di tale
regolamento, tutti i prodotti derivati da OGM, a prescindere dalla presenza o meno nel prodotto finale di DNA o di proteine
derivate dalla modificazione genetica.
C –
Sulla terza questione
127.
Nella sua decisione di rinvio il [OSCURATO:PERSONA] si chiede se il combinato disposto degli artt. 3, n. 1,
e 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 possa essere interpretato, contrariamente al tenore letterale di tali articoli, in
maniera restrittiva, nel senso che l’obbligo di autorizzazione all’immissione in commercio non riguarderebbe alimenti come
il miele, i quali presentano un contenuto minimo, appena al di sopra della soglia rilevabile, di materiale proveniente da
una varietà vegetale geneticamente modificata, nella fattispecie di polline di mais geneticamente modificato della linea MON 810.
128.
Esso espone che un’interpretazione restrittiva delle norme in materia di autorizzazione contenute in tale regolamento potrebbe
essere giustificata dal principio di proporzionalità, come espresso al ventiquattresimo ‘considerando’ di detto regolamento
in materia di etichettatura. Rammenta che l’immissione, in quantità estremamente modesta, di polline proveniente da mais geneticamente
modificato non avviene in modo mirato ed è praticamente inevitabile nel caso di coltivazioni su grandi superfici di questo
tipo di mais.
129.
Inoltre, secondo il giudice del rinvio, considerando che in occasione del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio
ai sensi della direttiva 90/220, il mais della linea MON 810 è stato sottoposto ad una valutazione del rischio in cui si è
tenuto conto di tutti i potenziali effetti ambientali negativi, potrebbe risultare compatibile con gli scopi di tutela del
regolamento n. 1829/2003 la soluzione consistente nel ritenere che, fino ad una determinata soglia, l’immissione in commercio
del miele contenente polline di tale varietà non sia soggetta al divieto di cui all’art. 4, n. 2, di tale regolamento. A ciò
si aggiungerebbe il fatto che esiste già un’autorizzazione a livello comunitario per diversi alimenti prodotti a partire da
mais MON 810 o che contengono ingredienti prodotti a partire da tale mais, ad esempio la farina di mais e il glutine di mais.
130.
[OSCURATO:PERSONA] riconosce, tuttavia, che il tenore letterale e l’economia del regolamento n. 1829/2003,
nonché l’obiettivo di tutela della salute da esso perseguito potrebbero ostare a siffatta interpretazione restrittiva del
requisito dell’autorizzazione all’immissione in commercio prevista dall’art. 4, n. 2, di detto regolamento.
131.
In sintesi, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, sostanzialmente, di precisare se gli artt. 3,
n. 1, e 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 debbano essere interpretati nel senso che la presenza involontaria nel miele
del polline di una varietà di mais quale il mais MON 810, che ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio sul
fondamento della direttiva 90/220 e di cui solo alcuni prodotti derivati sono autorizzati in quanto prodotti esistenti ai
sensi dell’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1829/2003, implichi o meno che tale miele debba ottenere un’autorizzazione
all’immissione in commercio. Detto giudice chiede alla Corte di precisare se si possano applicare per analogia le soglie di
tolleranza previste agli artt. 12, n. 2, e 47, n. 1, di tale regolamento con riguardo all’obbligo dell’autorizzazione all’immissione
in commercio risultante dal suo art. 4, n. 2.
132.
Per rispondere a tale questione concernente il caso specifico del miele contenente polline della linea di mais MON 810 (
42
) occorre, anzitutto, fare il punto sullo status giuridico di tale varietà vegetale e degli alimenti da esso derivati alla
luce della normativa comunitaria concernente, da un lato, l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente e, dall’altro, gli alimenti
geneticamente modificati.
133.
Sotto il profilo dell’emissione deliberata di OGM nell’ambiente, vale a dire principalmente della coltivazione di OGM, il
mais MON 810 è stato oggetto della decisione 98/294, adottata sul fondamento della direttiva 90/220, che, lo ricordo, è stata
abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/18.
134.
Sotto l’aspetto alimentare, vari prodotti derivati dalla linea MON 810 sono stati autorizzati ai sensi del regolamento n. 258/97
e successivamente notificati come prodotti esistenti conformemente all’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1829/2003 (
43
). Si tratta della farina di mais, del glutine di mais, della semola di mais, dell’amido di mais, del glucosio di mais e dell’olio
di mais.
135.
[OSCURATO:PERSONA] ha presentato, conformemente all’art. 11 del regolamento n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell’autorizzazione
relativa a tali prodotti. Detta domanda è ancora in fase di esame (
44
). Ai sensi dell’art. 11, n. 4, del medesimo regolamento, il periodo di autorizzazione del prodotto è esteso automaticamente
fino al momento in cui viene presa una decisione.
136.
[OSCURATO:PERSONA] e il governo polacco sostengono che, se un OGM è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18, o della normativa
previgente, vale a dire la direttiva 90/220, significa che sono stati valutati tutti gli effetti potenziali della coltivazione
di tale OGM sull’ambiente, compresi gli effetti connessi all’emissione di polline delle varietà vegetali geneticamente modificate,
nonché la presenza di detto polline in alimenti quali il miele. Pertanto, tale situazione non richiederebbe un’autorizzazione
all’immissione in commercio ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003.
137.
Io non sono dello stesso parere. Infatti, ritengo che un’autorizzazione rilasciata in base alla direttiva 2001/18 non si estenda
a tutte le conseguenze di un’emissione o di un’immissione in commercio di OGM. Se così fosse, verrebbe messa in discussione
l’utilità del regolamento n. 1829/2003 e gli OGM potrebbero costituire alimenti o essere inclusi negli stessi senza limitazioni
né valutazioni specifiche sotto il profilo della sicurezza alimentare.
138.
La direttiva 2001/18 costituisce una normativa di portata orizzontale, applicabile fino a quando non intervenga una disciplina
settoriale che regolamenti l’impiego degli OGM in un settore specifico. Tale direttiva ha, anzitutto, come indica il suo titolo,
lo scopo di assicurare che vengano valutati gli effetti potenziali degli OGM sull’ambiente prima che sia autorizzata la loro
emissione.
139.
Il regolamento n. 1829/2003, dal canto suo, costituisce una disciplina di settore concernente gli alimenti geneticamente modificati.
Tenuto conto del suo oggetto, tale regolamento prevede, anzitutto, una valutazione scientifica dei rischi che tali alimenti
comportano per la salute umana ed animale. Cionondimeno, una valutazione dei rischi per l’ambiente non è esclusa, ma non interviene
sistematicamente (
45
).
140.
La direttiva 2001/18 e il regolamento n. 1829/2003 appaiono quindi come due norme complementari, la prima incentrata sui rischi
connessi all’emissione deliberata di OGM nell’ambiente e la seconda sui rischi che possono derivare dagli alimenti geneticamente
modificati per la salute umana ed animale. Tenuto conto della specificità del contesto analitico previsto dal regolamento
n. 1829/2003, non si può affermare che l’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM rilasciata in virtù della direttiva
2001/18 possa estendersi a tutti gli alimenti che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da tale OGM. In altre
parole, un’autorizzazione concessa ai sensi della direttiva 2001/18 non pregiudica la «valutazione della sicurezza» degli
alimenti geneticamente modificati che deve essere effettuata in virtù del regolamento n. 1829/2003, conformemente a quanto
previsto dal terzo ‘considerando’ dello stesso.
141.
Dall’art. 4, n. 2, di detto regolamento risulta chiaramente che qualsiasi immissione in commercio di un OGM destinato all’alimentazione
umana o di un alimento menzionato all’art. 3, n. 1, di detto regolamento è subordinata, da un lato, al rilascio di un’autorizzazione
ai sensi della sezione 1 del capitolo II del regolamento n. 1829/2003 e, dall’altro, al rispetto delle pertinenti condizioni
di autorizzazione.
142.
Può trattarsi sia di una nuova autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 7 di tale regolamento, sia dell’estensione di
un’autorizzazione rilasciata in precedenza per taluni prodotti, secondo il regime applicabile ai prodotti esistenti conformemente
all’art. 8 di detto regolamento.
143.
Inoltre, secondo l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2003, «qualora un OGM utilizzato per la fabbricazione
di un alimento o di un mangime sia stato autorizzato ai sensi [di detto] regolamento, gli alimenti o i mangimi che contengono
tale OGM o sono costituiti o prodotti a partire da quell’OGM non necessitano di un’autorizzazione in virtù [del medesimo]
regolamento, ma devono rispondere ai requisiti previsti nell’autorizzazione rilasciata per quell’OGM».
144.
Si può dunque ritenere che il miele contenente tracce di polline del mais MON 810 sia un alimento geneticamente modificato
che può essere considerato debitamente autorizzato in virtù del regolamento n. 1829/2003?
145.
Sarei incline a rispondere in senso affermativo a tale questione se esistesse una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che autorizzasse,
senza un’elencazione né restrizioni particolari, gli alimenti prodotti a partire da una varietà vegetale geneticamente modificata
quale il mais MON 810, sul modello, ad esempio, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 2009, 2009/866/CE, che autorizza
l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604
(SYN‑IR6Ø4‑5) a norma del regolamento n. 1829/2003 (
46
).
146.
Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso del mais MON 810, i cui soli prodotti che possono essere autorizzati in virtù di
tale regolamento sono la farina di mais, il glutine di mais, la semola di mais, l’amido di mais, il glucosio di mais e l’olio
di mais. Non si può escludere che la limitazione dell’autorizzazione a tali prodotti abbia un significato sul piano della
sicurezza alimentare, sicché ritengo preferibile considerare che essa non sia assimilabile ad un’autorizzazione generale all’immissione
in commercio degli alimenti prodotti a partire dal mais MON 810.
147.
Allo stato attuale delle autorizzazioni relative al mais MON 810 e ai suoi prodotti derivati, ritengo pertanto che qualsiasi
alimento diverso da quelli sopra menzionati che può essere considerato prodotto a partire da tale varietà vegetale debba ottenere
un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento n. 1829/2003. Qualora tale requisito dovesse apparire
eccessivo rispetto ai rischi che i prodotti derivati dal mais MON 810 comportano per la salute umana, spetterebbe alle autorità
competenti autorizzare in generale l’immissione in commercio degli alimenti prodotti a partire da tale varietà di mais geneticamente
modificato.
148.
In ogni caso, gli inconvenienti e le difficoltà pratiche che possono derivare da tale requisito dell’autorizzazione all’immissione
in commercio non possono essere compensati attraverso un’interpretazione del regolamento n. 1829/2003 che porti ad introdurre
una soglia di tolleranza tale da dispensare gli operatori da tale autorizzazione.
149.
Peraltro, le soglie di tolleranza non sono del tutto assenti da tale regolamento. Tuttavia, esse si applicano a casi ben circoscritti.
150.
In primo luogo, l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 prevede che l’obbligo di etichettatura «non si applica agli
alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore
allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché
tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile». Tale soglia di tolleranza si applica unicamente all’obbligo di
etichettatura degli alimenti geneticamente modificati. Essa non è quindi applicabile per analogia, in assenza di indicazioni
in tal senso da parte del legislatore comunitario, all’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio derivante
dall’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003.
151.
In secondo luogo, l’art. 47, n. 1, di tale regolamento introduce una soglia dello 0,5% per la presenza accidentale o tecnicamente
inevitabile negli alimenti di materiale geneticamente modificato non autorizzato in virtù della normativa comunitaria, ma
che sia stato oggetto di una valutazione dei rischi e abbia ottenuto un parere favorevole delle autorità competenti. Si precisa,
per quanto riguarda gli alimenti, che tale presenza, in proporzione non superiore allo 0,5%, non è considerata una violazione
dell’art. 4, n. 2, di detto regolamento.
152.
Si tratta quindi effettivamente di una deroga all’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio, ma tale
eccezione costituisce solo una misura transitoria (
47
), applicabile, come precisa l’art. 47, n. 5, del regolamento n. 1829/2003, soltanto per un periodo di 3 anni dalla data di
applicazione di quest’ultimo. Essa non può quindi essere applicata per analogia ad una fattispecie come quella in discussione
nella presente causa.
153.
Tenuto conto dello stato attuale della normativa dell’Unione in materia di OGM, spetta alle autorità nazionali, in virtù del
principio di sussidiarietà, stabilire le regole e le modalità procedurali atte ad ovviare agli inconvenienti che potrebbero
derivare dalla coesistenza tra le colture geneticamente modificate e le produzioni tradizionali, qualora la risoluzione di
tali inconvenienti non discenda direttamente dal diritto dell’Unione. Il risarcimento del danno economico subito da un apicoltore
che si trovi nell’impossibilità di immettere in commercio i propri prodotti costituisce una di tali soluzioni.
IV –
Conclusione
154.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di risolvere come segue le questioni poste dal [OSCURATO:PERSONA]:
«1) L’art. 2, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, nonché l’art. 2, punto 4,
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati, devono essere interpretati nel senso che non costituisce un “organismo” ai sensi di tali disposizioni
il polline di una varietà vegetale geneticamente modificata che, se incorporato nel miele o utilizzato come integratore alimentare,
non è più in grado di svolgere la sua funzione nel processo riproduttivo dei vegetali.
2) L’art. 2, punto 10, del regolamento n. 1829/2003 deve essere interpretato nel senso che, per ritenere che un alimento sia
“prodotto a partire da [organismi geneticamente modificati]”, è sufficiente che tale alimento contenga materiale proveniente
da varietà vegetali geneticamente modificate. Inoltre, l’art. 3, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento deve essere interpretato
nel senso che il miele contenente polline di una varietà vegetale geneticamente modificata e gli integratori alimentari a
base di tale polline costituiscono alimenti contenenti un ingrediente prodotto a partire da organismi geneticamente modificati.
Al riguardo, è irrilevante che il materiale proveniente da una varietà vegetale geneticamente modificata sia stato introdotto
intenzionalmente o meno in tali alimenti.
3) Il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 dev’essere interpretato nel senso che la
presenza accidentale nel miele di polline di una varietà di mais quale il mais MON 810, la cui immissione in commercio è stata
autorizzata sul fondamento della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati, e di cui solo alcuni prodotti derivati sono autorizzati in quanto prodotti esistenti
ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. a), di detto regolamento, implica che l’immissione in commercio di tale miele sia subordinata
ad un’autorizzazione rilasciata conformemente al detto regolamento. Le soglie di tolleranza previste dagli artt. 12, n. 2,
e 47, n. 1, del regolamento n. 1829/2003 non sono applicabili per analogia all’obbligo di autorizzazione all’immissione in
commercio risultante dall’art. 4, n. 2, del medesimo regolamento».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– GU L 268, pag. 1.
3
– I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo, congiuntamente: il «sig. [OSCURATO:PERSONA] e a.».
4
– In prosieguo: gli «OGM».
5
– GU L 106, pag. 1.
6
– GU L 117, pag. 15.
7
– GU L 268, pag. 24, in prosieguo: la «direttiva 2001/18».
8
– Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, concluso a Montreal il
29 gennaio 2000 (in prosieguo: il «protocollo»).
9
– Convenzione aperta alla firma durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (CNUED), tenutasi a
Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. Essa è entrata in vigore il 29 dicembre 1993.
10
– In prosieguo: l’«Autorità».
11
– GU L 109, pag. 29.
12
– GU L 31, pag. 1.
13
– GU L 43, pag. 1.
14
– GU 2002, L 10, pag. 47.
15
– BGBl. 2005 I, pag. 186.
16
– BGBl. 2002 I, pag. 42.
17
– GU L 131, pag. 32.
18
– Ai sensi dell’art. 1 di tale direttiva e conformemente al suo art. 13, n. 4, il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca
francese ha prestato il proprio consenso scritto a tale immissione in commercio con decreto 3 agosto 1998 [v. arrêté 3 août
1998, portant consentement écrit, au titre de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990, des
décisions 98/293/CE et 98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifiés (Zea mays
L. T 25 e MON 810) (decreto 3 agosto 1998, recante consenso scritto, ai sensi dell’art. 13, n. 4, della direttiva 23 aprile
1990, 90/220/CEE, e delle decisioni 22 aprile 1998, 98/293/CE e 98/294/CE, concernenti l’immissione in commercio di granturco
geneticamente modificato (Zea mays L. T25 e MON 810) (JORF del 5 agosto 1998, pag. 11985)].
19
– Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. precisano di chiedere che sia ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di adottare tutti i provvedimenti necessari
per evitare la presenza nei loro prodotti apistici di polline di mais MON 810 e la conseguente perdita della possibilità di
commercializzarli o destinarli al consumo.
20
– Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. precisano che, in base a tale constatazione, essi possono soltanto chiedere il risarcimento dei danni
o una compensazione, e che detto giudice non ha voluto riconoscere il diritto alla tutela o ad ottenere la cessazione della
turbativa in quanto, nella specie, erano prevalenti gli interessi meritevoli di tutela alla coltivazione (nella specie, la
coltivazione a scopi di ricerca).
21
– Il corsivo è mio.
22
– GU L 287, pag. 1.
23
– V., in tal senso, R. Mackenzie e a., «Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques»,
pag. 51, punto 205. Tale documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: http://bch.cbd.int/protocol/publications/iucn_guide_fr.pdf.
24
– GU L 125, pag. 75. L’art. 2, lett. a), di tale direttiva definisce un microrganismo come «ogni entità microbiologica, cellulare
e non cellulare, capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico, compresi virus, viroidi e cellule animali e vegetali».
25
– V. R. Mackenzie e a., op. cit., pag. 51, punto 204.
26
– Handbook for the implementation of directive 90/220/EEC on the deliberate release of genetically modified organisms to
the environment, vol. 1, maggio 1992, pag. 17.
27
– Il corsivo è mio.
28
– Traduzione libera:
«La definizione della nozione di “organismo” include: i microrganismi, compresi i virus e i viroidi, le piante e gli animali,
compresi gli ovuli, i semi, i pollini, le colture cellulari e le colture in vitro di piante e animali.
Tale definizione non include il DNA ricombinante nudo né i plasmidi ricombinanti nudi
».
29
– GU L 200, pag. 22.
30
– Idem, pagg. 28 e 29. Il rischio derivante da un trasferimento orizzontale di geni fa quindi parte degli eventi di cui tenere
conto in ogni valutazione degli OGM. Ciò non significa tuttavia che si tratti di un elemento di definizione di ciò che costituisce
un OGM.
31
– V. anche, in tal senso, il terzo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente
l’obbligo di indicare nell’etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche
diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (GU L 159, pag. 4), il quale precisa che la direttiva 90/220, sostituita
dalla direttiva 2001/18 senza modifiche del suo ambito di applicazione, «non contempla i prodotti non vitali derivati da [OGM]».
32
– Rilevo peraltro, e ciò costituisce un ulteriore argomento a favore della tesi secondo cui gli OGM sono organismi viventi,
che, nel suo progetto di raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati, il Parlamento
europeo, laddove designa la categoria degli alimenti e dei mangimi contenenti OGM o da essi costituiti, indica che si tratta
di «OGM vivi» [v. motivazione, lett. b), pag. 34].
33
– E ciò allo stesso titolo di altre conseguenze indesiderabili, quali le allergie.
34
– Il corsivo è mio.
35
– La motivazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati [COM(2001) 425 def.] spiega infatti che quest’ultimo «riguarda i prodotti ottenuti “a partire da
un OGM”, ma non i prodotti ottenuti “con un OGM”. Nel primo caso, una parte del prodotto finale, sia che si tratti dell’alimento
o mangime stesso o di uno dei suoi ingredienti, è stata ottenuta dal materiale geneticamente modificato originale. Nel secondo
caso il prodotto è stato ottenuto con l’aiuto di un [OGM], ma nessun materiale derivato da tale organismo è presente nel prodotto
finale». Quale esempio di questa seconda categoria, la proposta menziona il formaggio prodotto con un enzima geneticamente
modificato che non rimane nel prodotto finale (pag. 5).
36
– Di contro, per quanto riguarda i mangimi modificati, l’art. 15, n. 1, lett. c), di tale regolamento non fa riferimento
alla nozione di «ingredienti».
37
– Per quanto riguarda il polline destinato all’alimentazione sotto forma di integratori alimentari, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. spiegano
che i pollini vengono ottenuti attraverso «trappole per il polline» collocate all’entrata dei favi. Si tratta sostanzialmente
di una griglia attraverso cui le bottinatrici, rientrando nel favo, devono forzare il passaggio, il che fa loro perdere la
cestella di polline mediante sfregamento. Le pallottole di polline cadono così in un ricettacolo prima di essere raccolte,
pulite ed essiccate.
38
– Tale disposizione riguarda il caso specifico del miele filtrato, vale a dire il miele ottenuto eliminando sostanze organiche
o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini. Il sesto ‘considerando’
della direttiva 2001/110 indica che è necessario informarne correttamente il consumatore con un’appropriata menzione sull’etichetta.
39
– Il polline presente nel miele consente di individuare le origini botaniche dello stesso. La melissopalinologia, vale a
dire lo studio dei pollini presenti nel miele, consente di individuare le mescole e le frodi e di etichettare i mieli certificati
con riguardo alla loro composizione.
40
– La questione potrebbe essere esaminata anche sotto il profilo della presenza nel miele di nettare derivato da una varietà
vegetale geneticamente modificata. Tuttavia, il problema non si pone nel caso in esame, dato che il mais MON 810 non produce
nettare.
41
– A titolo di esempio, è probabile che un prodotto altamente raffinato, quale l’olio ottenuto a partire da mais geneticamente
modificato, non contenga più tracce di DNA. Tuttavia, tale prodotto continua a rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003.
42
– Le osservazioni che seguono valgono tuttavia anche per gli integratori alimentari a base di polline.
43
– Mi limito a menzionare le notifiche di alimenti, senza evocare quelle di mangimi prodotti a partire da mais MON 810. Per
una panoramica completa occorre fare riferimento al registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati
disponibile al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=11.
44
– V., a tal riguardo, il parere scientifico dell’Autorità relativo a detta domanda [EFSA Journal (2009) 1149, 1‑85], disponibile
al seguente indirizzo Internet: http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/1149.pdf.
45
– Essa interviene in caso di OGM o di alimenti costituiti da OGM o che li contengono (v., in particolare, artt. 5, n. 5,
e 6, n. 4, del regolamento n. 1829/2003).
46
– GU L 314, pag. 102.
47
– V. ventiseiesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2003.