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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2022

Cassazione n. 18354/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 2 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta formulata dal Procuratore generale, ha revocato la sospisione condizionale della pena , concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato in data 30 aprile 1999, irrevocabile il 12 giugno 1999, e della Corte di appello di Napoli in data 16 ottobre 2002, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2002.

Secondo il giudice dell'esecuzione il fatto comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 26 settembre 2018, irrevocabile il 21 aprile 2021, di condanna alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per fatti accertati fino al 26 gennaio 2007.

Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato ciascuna delle prime due sentenze, ha osservato che per entrambe la revoca era giustificata dal disposto di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

Ha altresì respinto l'eccezione difensiva di prescrizione delle pene oggetto di revoca di sospensione condizionale, in applicazione dell'art. 172, comma 7, cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Ottaiano, chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi.

2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 168, comma 3, e 164 cod. pen.

Evidenzia il ricorrente che la lettura dei provvedimenti di cognizione data dal giudice dell'esecuzione, al fine di inferire la mancata conoscenza da parte del giudice di merito di cause ostative alla revoca in executivis della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., è stata erronea e parziale tant'è che, mal interpretando la doglianza difensiva (che non ha mai negato il potere di revoca da parte del giudice dell'esecuzione), ha omesso di accertare, in ossequio al principio di diritto espresso in sede di legittimità dalle Sez. 1J, n. 373345 del 23/04/2015, Longo, RV. 264381, attraverso l'acquisizione al fascicolo processuale, se il giudice della cognizione fosse già o meno a conoscenza dei precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 172, comma 5, cod. pen.

Diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento, nessuna delle condanne sopravvenute poteva considerarsi impeditiva dell'estinzione della ( pena: non quella della Corte di appello di Napoli in data 16 ottobre 2002, in quanto riguardante una condanna a pena sospesa e, dunque, relativa a fatti con riferimento ai quali non era ancora possibile esercitare laypunitiva da parte dello Stato; neppure quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato in data 30 aprile 1999, non sussistendo il requisito della identità dell'indole dei reati per i quali è condanna.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 12 settembre 2022, ha prospettato la declaratoria di4nnullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deduce censure infondate e, dev'essere, pertanto rigettato.

1. Privo di pregiotil primo motivo, posto che erroneamente il ricorrente invoca l'applicazione al caso che ci occupa del principio espresso dalle Sezioni Unite Longo, secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».

Tale principio è pacificamente applicabile al caso in cui la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., laddove invece l'istanza del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, accolta dal giudice dell'esecuzione, è stata correttamente formulata ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

E, invero - premesso che il ricorrente è stato condannato con tre sentenze irrevocabili (quella del Tribunale di Prato del 30 aprile 1999, irrevocabile il 12 giugno 1999, quella della Corte di appello di Napoli del 16 ottobre 2002, irrevocabile il 16 novembre 2002, infine quella della Corte d'appello di Napoli del 26 settembre 2018, irrevocabile il 21 aprile 2021) tutte con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena - il beneficio riconosciuto con la seconda condanna deve ritenersi correttamente revocato per effetto della condanna irrevocabile nel 2021, per avere il ricorrente commesso un delitto nel quinquennio e per il quale è stata irrogata una pena detentiva.

Del pari, alla stregua dello stesso art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., deve ritenersi correttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Prato, per essere stato nel quinquennio commesso l'ulteriore delitto di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli irrevocabile nel 2002, per il quale è stata irrogata una pena detentiva.

2. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso.

La difesa torna a lamentare l'erroneità della mancata dichiarazione di estinzione delle pene, con riferimento alle quali è stata revocata la pena sospesa, ma non si confronta con la motivazione del giudice dell'esecuzione che, per ciascuna di esse (p. 2 e 3), ha puntualmente chiarito le ragioni del provvedimento reiettivo.

Si tratta di motivazione rispettosa kostante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, «In tema di estinzione della pena, per individuare la nozione di "reati della stessa indole", rilevante ai fini della configurabilità della causa ostativa alla vicenda estintiva per decorso del tempo prevista dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento all'art. 101 cod. pen., secondo cui ricorre il requisito di identità di indole, non solo nell'ipotesi di reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa» (Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800, Sez. 1, n. 46138 del 27/10/2009, Greco, RV. 245504).

L'adeguatezza della motivazione preclude che sia censurabile in sede di legittimità la valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'esistenza o meno dell'omogeneità tra il precedente reato ed il delitto successivamente commesso durante il tempo necessario alla estinzione della pena a norma dell'art.172 cod. pen. (Sez. 3, n. 11954 del 16/12/2010, L., Rv. 249744).

3. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta formulata dal Procuratore generale, ha revocato la sospisione condizionale della pena , concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato in data 30 aprile 1999, irrevocabile il 12 giugno 1999, e della Corte di appello di Napoli in data 16 ottobre 2002, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2002. Secondo il giudice dell'esecuzione il fatto comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 26 settembre 2018, irrevocabile il 21 aprile 2021, di condanna alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per fatti accertati fino al 26 gennaio 2007. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato ciascuna delle prime due sentenze, ha osservato che per entrambe la revoca era giustificata dal disposto di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. Ha altresì respinto l'eccezione difensiva di prescrizione delle pene oggetto di revoca di sospensione condizionale, in applicazione dell'art. 172, comma 7, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Ottaiano, chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi. 2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 168, comma 3, e 164 cod. pen. Evidenzia il ricorrente che la lettura dei provvedimenti di cognizione data dal giudice dell'esecuzione, al fine di inferire la mancata conoscenza da parte del giudice di merito di cause ostative alla revoca in executivis della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., è stata erronea e parziale tant'è che, mal interpretando la doglianza difensiva (che non ha mai negato il potere di revoca da parte del giudice dell'esecuzione), ha omesso di accertare, in ossequio al principio di diritto espresso in sede di legittimità dalle Sez. 1J, n. 373345 del 23/04/2015, Longo, RV. 264381, attraverso l'acquisizione al fascicolo processuale, se il giudice della cognizione fosse già o meno a conoscenza dei precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 172, comma 5, cod. pen. Diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento, nessuna delle condanne sopravvenute poteva considerarsi impeditiva dell'estinzione della ( pena: non quella della Corte di appello di Napoli in data 16 ottobre 2002, in quanto riguardante una condanna a pena sospesa e, dunque, relativa a fatti con riferimento ai quali non era ancora possibile esercitare laypunitiva da parte dello Stato; neppure quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato in data 30 aprile 1999, non sussistendo il requisito della identità dell'indole dei reati per i quali è condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 12 settembre 2022, ha prospettato la declaratoria di4nnullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deduce censure infondate e, dev'essere, pertanto rigettato. 1. Privo di pregiotil primo motivo, posto che erroneamente il ricorrente invoca l'applicazione al caso che ci occupa del principio espresso dalle Sezioni Unite Longo, secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio». Tale principio è pacificamente applicabile al caso in cui la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., laddove invece l'istanza del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, accolta dal giudice dell'esecuzione, è stata correttamente formulata ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. E, invero - premesso che il ricorrente è stato condannato con tre sentenze irrevocabili (quella del Tribunale di Prato del 30 aprile 1999, irrevocabile il 12 giugno 1999, quella della Corte di appello di Napoli del 16 ottobre 2002, irrevocabile il 16 novembre 2002, infine quella della Corte d'appello di Napoli del 26 settembre 2018, irrevocabile il 21 aprile 2021) tutte con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena - il beneficio riconosciuto con la seconda condanna deve ritenersi correttamente revocato per effetto della condanna irrevocabile nel 2021, per avere il ricorrente commesso un delitto nel quinquennio e per il quale è stata irrogata una pena detentiva. Del pari, alla stregua dello stesso art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., deve ritenersi correttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Prato, per essere stato nel quinquennio commesso l'ulteriore delitto di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli irrevocabile nel 2002, per il quale è stata irrogata una pena detentiva. 2. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. La difesa torna a lamentare l'erroneità della mancata dichiarazione di estinzione delle pene, con riferimento alle quali è stata revocata la pena sospesa, ma non si confronta con la motivazione del giudice dell'esecuzione che, per ciascuna di esse (p. 2 e 3), ha puntualmente chiarito le ragioni del provvedimento reiettivo. Si tratta di motivazione rispettosa kostante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, «In tema di estinzione della pena, per individuare la nozione di "reati della stessa indole", rilevante ai fini della configurabilità della causa ostativa alla vicenda estintiva per decorso del tempo prevista dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento all'art. 101 cod. pen., secondo cui ricorre il requisito di identità di indole, non solo nell'ipotesi di reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa» (Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800, Sez. 1, n. 46138 del 27/10/2009, Greco, RV. 245504). L'adeguatezza della motivazione preclude che sia censurabile in sede di legittimità la valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'esistenza o meno dell'omogeneità tra il precedente reato ed il delitto successivamente commesso durante il tempo necessario alla estinzione della pena a norma dell'art.172 cod. pen. (Sez. 3, n. 11954 del 16/12/2010, L., Rv. 249744). 3. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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