CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2025
Cassazione n. 22666/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Abete -Consigliere rel. R.G.N.: 82/2022 dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] DOrazio - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 82 -2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Rago R. C. [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, presso lo studio dellavvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di EBOLI c.f. 003 1 8580651 in persona del sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dallavvocato [OSCURATO:PERSONA], dell A vvocatura comunale, ed elettivamente domiciliata presso lindirizzo di p.e.c. della medesima Avvocatura. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 698/2021 della Corte dAppello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 17giugno 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --lette le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale dottorAndrea Postiglione, che ha chiesto rigettarsi il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiararsi inammissibili irestanti m otiv i di ricorso ; --dato atto che la ricorrente ha,con la memoria, rappresentato che lavviso di accertamento n. 49813 del 2.12.2009 (con cui il [OSCURATO:PERSONA], Servizio C.O.S.A.P. del Comune di Eboli -sulla scorta della delibera del Giunta comunale n. 119/2008, recante modifica delle tariffe di cui al Regolamento del Canone per lOccupazione di Spazi e [OSCURATO:PERSONA] -le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 11.663,28 a titolo di Canone per lOccupazione di Spazi e [OSCURATO:PERSONA] per i cartelloni pubblicitari installati (cfr. ricorso, pagg. 1 2)) è stato oggetto di definizione agevolata ai sensi dellart. 1, commi 231 252, della legge n. 197/2022; --dato atto che, su tale scorta, la ricorrente ha in memoria - chiesto sospendersi il presente giudizio delle more del pagamento delle rate della definizione agevolata; --ritenuto che, in ordine allistanza formulata in memoria dalla ricorrente, riveste valenza la pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state sollecitate ad assumere con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5.3. 2025 della sezione tributaria di questa Corte , ordinanzaadottataallesito della pubblica udienza del 25 gennaio 2025 , ne i ricors i riuniti iscritt i al n. 19326 /20 21 r.g. e al n. 19335/2021 r.g.(in tale ordinanza si legge testualmente: (
), il collegio ritiene di dover rimettere la causa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e lassunzione dellobbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo alladempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dellagente della riscossione, lart. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino allintegrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse); --ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite; P.Q.M la Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 17 giugno 2025 .