CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Catania ha irrogato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati di furto aggravato in abitazione, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, censurando il giudizio di responsabilità e, il solo [OSCURATO:PERSONA], anche la congruità della pena irrogata; - che entrambi i motivi sono inammissibili atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), non potendosi, logicamente, censurare la congruità di una pena in relazione alla quale il ricorrente ha manifestato il suo consenso; - che, pertanto, i ricorsi deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e c P.Q.M