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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 18619/2026

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2/2025 del Magistrato di sorveglianza diMessinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Messinarigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], affidato in prova ai sensidell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, tesa ad ottenere la modifica delle prescrizioniin atto, in modo tale da permettergli di frequentare lezioni di scuola guida.2.

Ricorre l’interessato per cassazione, con rituale ministero difensivo,deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.In materia trova applicazione il principio di diritto – condiviso dal Collegio,che intende darvi piena continuità – secondo cui, avverso i provvedimentiadottati dal Magistrato di sorveglianza a seguito di richiesta di modifica dellemodalità di esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la leggeprocessuale non accorda mezzo di impugnazione; sicché deve ritenersi esperibileil solo ricorso per cassazione, per violazione di legge, previsto dall’art. 111,settimo comma, Cost., il quale postula, tuttavia, che vengano in giocoprescrizioni aventi appunto «tono costituzionale», ossia incidenti in modosostanziale sullo status libertatis in quanto implicanti una sua apprezzabilecompressione e significativa riduzione, e non anche quando la modifica invocatariguardi mere modalità del trattamento, accessorie allo svolgimento della misuraalternativa (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565-01).La riformulazione delle prescrizioni, in funzione della partecipazione a lezionidi scuola guida, a qualunque titolo invocata, appartiene in tutta evidenza aquesta seconda specie.2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassadelle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stimaequo determinare in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2025 del Magistrato di sorveglianza diMessinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Messinarigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], affidato in prova ai sensidell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, tesa ad ottenere la modifica delle prescrizioniin atto, in modo tale da permettergli di frequentare lezioni di scuola guida.2. Ricorre l’interessato per cassazione, con rituale ministero difensivo,deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.In materia trova applicazione il principio di diritto – condiviso dal Collegio,che intende darvi piena continuità – secondo cui, avverso i provvedimentiadottati dal Magistrato di sorveglianza a seguito di richiesta di modifica dellemodalità di esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la leggeprocessuale non accorda mezzo di impugnazione; sicché deve ritenersi esperibileil solo ricorso per cassazione, per violazione di legge, previsto dall’art. 111,settimo comma, Cost., il quale postula, tuttavia, che vengano in giocoprescrizioni aventi appunto «tono costituzionale», ossia incidenti in modosostanziale sullo status libertatis in quanto implicanti una sua apprezzabilecompressione e significativa riduzione, e non anche quando la modifica invocatariguardi mere modalità del trattamento, accessorie allo svolgimento della misuraalternativa (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565-01).La riformulazione delle prescrizioni, in funzione della partecipazione a lezionidi scuola guida, a qualunque titolo invocata, appartiene in tutta evidenza aquesta seconda specie.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassadelle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stimaequo determinare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18619/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris