CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 29329/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10190-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 259, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 4490/2015 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di BRESCIA, depositata il 15/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona de] sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio; in subordine chiede accogliersi il ricorso. Conseguenze di legge; Rilevato che L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 4490/65/2015, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, il 15.10.2015, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso introduttivo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sanzione comminata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis, I. 18 dicembre 1997 n. 471, per omessa separata indicazione nel [OSCURATO:PERSONA] 2007 -per l'anno d'Imposta 2006- dei costi sostenuti per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, come previsto dall'art. 110, comma 10, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ratione temporis vigente. Ha rappresentato che la società, pur avendo dedotto i costi in presenza delle cause esimenti previste dal comma 11 dell'art. 110 cit., aveva omesso di indicarli separatamente nella dichiarazione dei redditi, sicché l'Agenzia aveva comminato la sanzione nella misura massima prevista dal comma 3 bis dell'art. 8 cit. Avverso la sanzione la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, la quale, valorizzando la sussistenza delle esimenti previste dalla disciplina all'epoca vigente per il riconoscimento della deducibilità dei predetti costi, con sentenza n. 93/03/2013 aveva ritenuto applicabile la diversa e più lieve sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 8, così rideterminandola in C 2.065,00. La pronuncia era stata appellata dall'Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la sentenza ora impugnata aveva rigettato l'appello. Il giudice regionale ha motivato la decisione affermando che la sanzione applicabile all'anno d'imposta 2006, in presenza delle cause esimenti di cui al comma 11 dell'art. 110 cit. -e dunque per la violazione al solo obbligo formale della separata indicazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti dalle operazioni compiute con Paesi a fiscalità privilegiata (cd. Black list)-, fosse solo quella prevista dall'art. 8, comma 1, I. n. 471 del 1997. Con il ricorso in cassazione l'Agenzia ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 110, commi 10 e 11, d.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917, 8, commi 1 e 3 bis, d.lgs. n. 471 del 1997, 3 e 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto applicabile la fattispecie e la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, cit. anziché quella prevista dall'art. 8, comma 3 bis cit. Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza impugnata. Si è costituita la società, che ha contestato le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. RGN 10190/2016 Con re e t. [OSCURATO:PERSONA] l'adunanza camerale, la controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 1 bis cod. proc. civ., con la quale ha dato atto della regolarizzazione della violazione prevista dall'art. 8, comma 3 bis, digs. n. 471 del 1997. All'esito il Collegio, avvertendo la necessità che l'Agenzia delle entrate prendesse posizione sulla definizione della controversia mediante il versamento dell'importo previsto dall'art. 9, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, ha rinviato la trattazione della causa alla pubblica udienza. Nell'udienza pubblica del 29 aprile 2021, trattata nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è stata decisa. Considerato che L'art. 9 del d.l. 119 del 2018 recita: «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad C 200,00 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni». La violazione sanzionata dall'art. 8, comma 3 bis, d.lgs. n. 471 del 1997 afferisce all'ipotesi della omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi annuale dei costi sostenuti per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, come previsto dall'art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ratione temporis vigente. Si tratta di un obbligo, che pur perseguito nell'ipotesi di inosservanza con una sanzione amministrativa di apprezzabile entità, resta sempre di natura formale. E sotto tale profilo dunque la sua inosservanza non può rilevare ai fini della determinazione della base imponibile. Ciò chiarito, dalla documentazione allegata a prodotta dal contribuente - conosciuta dall'Amministrazione in considerazione del rinvio all'udienza pubblica per consentirle di prendere posizione sulla definizione della controversia mediante pagamento dell'importo previsto dall'art. 9- risulta che la società ha provveduto all'esecuzione del versamento. Con l'adempimento della procedura prevista dall'art. 9 cit. risultano regolarizzati gli obblighi di natura formale violati dalla società e sanzionati dall'art. 8 comma 3 bis citato. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con spese a carico della parte che le ha sostenute. RGN 10190/2016 Consi es . Federici P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della pa