CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03FEGK1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lodi con sentenza del 1/2/2023 applicava a [OSCURATO:PERSONA] - su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero - la pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa per i reati ascrittigli a titolo di continuazione con quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano del 8/11/2022, irrevocabile. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in relazione all'applicazione della pena. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen. nella parte relativa all'aumento di pena in relazione al reato di cui al capo 4).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sez. Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01). 1.2 Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al secondo motivo: in sede di patteggiamento, invero, per quanto attiene al calcolo della pena con precipuo riferimento all'istituto della continuazione, il giudice è tenuto solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con la applicazione della pena base indicata dal richiedente e che l'aumento ex art. 81 c.p. sia contenuto nel triplo della pena base proposta. Peraltro, deve essere esclusa anche la necessità di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti (Sezione 5, n. 37307 del 14/7/2010, Parisi, Rv. 248642 - 01; Sezione Feriale, n. 33409 del 28/7/2009, Album, Rv. 244841 - 01; Sezione 3, n. 3235 del 22/10/1999, Gadler, Rv. 215163 - 01). In altri termini, qualora le parti abbiano concordato l'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i