CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25649/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92, presso lo studio dello Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procura- tore speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] betta Nardone; –interventori volontari – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Ancona 1463/17, depositata il 3 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare la nullità dell'operazione di acquisto del titolo 7011 Rep. Arg. Eur 10,25%, posta in essere il 20 gennaio 2000, per difetto di forma del contratto di negoziazione, o per sentir pronunciare l'invalidità o la risoluzione del contratto per violazione degli artt. 21, 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, con la condanna della Banca al pagamento della somma di Euro 52.000,00, oltre interessi, ed al risarcimento del danno. A sostegno della domanda, l'attore riferì che il contratto di negoziazione non recava una manifestazione di volontà della Banca, consistendo in una dichiarazione unilaterale del cliente. Aggiunse che la Banca aveva omesso di acquisire informazioni in ordine alla sua situazione patrimoniale ed alla sua propensione al rischio, nonché d'informarlo della rischiosità dell'investimento e di segnalargli l'inadeguatezza dell'operazione. Si costituìla Banca, e resistette alla domanda, sostenendo di aver adem- piuto i propri obblighi informativi, e chiedendo in subordine la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché la detrazione dell'importo della cedola riscossa dall'attore e la restituzione dei titoli. 1.1. Con sentenza del 29 settembre 2010, il Tribunale di Macerata accolse la domanda di risoluzione, condannando la Banca al risarcimento del danno, liquidato in Euro 47.097,69, oltre interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, e disponendo la restituzione dei titoli. 2. Sull'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha spiegato intervento nel giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di ente-ponte istituito a seguito della sottoposizione dell'appellante dapprima ad amministrazione straordinariae successivamente a risoluzione. 2.1. Con sentenza del 3 ottobre 2017, la Corte d'appello di Anconaha accolto l'appello, rigettando la domanda. A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato gli obblighi di com- portamento previsti dall'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, evidenziando in par- ticolare l'obbligo dell'intermediario di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e d'informarli adeguatamente, al fine di consentire agli stessi l'effet- tuazione di scelte consapevoli d'investimento, nonché l'obbligo di segnalare l'inadeguatezza dell'operazione e di acquisire una precisa disposizione scritta, nell'ipotesi in cui il cliente intenda ugualmente dar corso all'operazione. Ha precisato inoltre che spetta all'investitore allegare l'inadempimento dei pre- detti obblighi e fornire la prova del danno e del nesso di causalità, mentre incombe all'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto le proprie ob- bligazioni e di aver agito con la diligenza richiesta. Tanto premesso, la Corte ha escluso l'inadeguatezza dell'operazione com- piuta, ponendo in rilievo gli obiettivi d'investimento, l'esperienza in materia finanziaria e la propensione al rischio del cliente risultanti dalla scheda alle- gata al contratto quadro, gl'investimenti in fondi comuni precedentemente effettuatidall'attore, il grado di rischio dei titoli acquistati e la consapevolezza dell'acquisto da parte dell'attore, che aveva fatto espressa richiesta dei titoli in questione. Precisato che si trattava di un investitore alla ricerca di un alto tasso di redditività, ha rilevato che al momento dell'acquisto nulla faceva pre- sagire il tracollo finanziario della Repubblica Argentina, i cui titoli di Stato, pur non godendo del ratingpiù elevato, si collocavano al grado più alto tra quelli speculativi. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 29, comma terzo, del re- golamento Consob, ritenendo insussistente l'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 28e provata la somministrazione delle informazioni relative alle caratteristiche dei titoli ed al rischio correlato al maggior rendimento. Ha precisato comunque che l'eventuale l'inadempimento di quest'ultimo obbligo non avrebbe potuto essere causalmente collegato alle determinazioni assunte dall'attore, il quale era comunque intenzionato ad investire in titoli idonei a garantire un maggior rendimento, e quindi soggetti a maggiori rischi. 3. Avverso la predetta sentenza l'Andreozzi ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, l'UBI Banca –Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]), da essa incorporata con atto di fusione per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2017, rep. n. 104553. Hanno spiegato intervento nel giudizio Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del ricorrente, deceduto in epoca successiva alla proposizione del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], qualificatisi come eredi del ri- corrente, mediante il deposito di memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Qualora infatti, come nella specie, una delle parti sia deceduta successi- vamentealla notificazione del ricorso per cassazione, deve ritenersi con sen- tital'intervento nel giudizio del successore a titolo universale, ai sensi dell'art.110 cod. proc. civ., non sussistendo alcuna norma che ne escluda espressa- mente l'applicabilità al giudizio di cassazione, e non risultando tale disposi- zione incompatibile con la disciplina dettata dagli artt. 360 e ss. cod. proc. civ.; in liena di principio, tale intervento non può aver luogo con la memoria di cui all'art. 378 o 380-biscod. proc. civ., avente carattere meramente illu- strativo, ma richiede un atto che, in quanto riconducibile sostanzialmente all'art. 267 cod. proc. civ., dev'essere notificato alla controparte, in modo da garantire l'instaurazione del contraddittorio in ordine all'innovazione consi- stente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria(cfr. Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692; Cass., Sez. VI, 15/02/2020, n. 8973); il vizio derivante dall'omissione di tale adempimento deve ritenersi tuttavia sanato qualora, come nel caso in esame, la controparte, ritualmente costituita in giudizio, non abbia sollevato eccezioni al riguardo, in tal modo accettando implicitamente il contraddittorio in ordine alla modificazione soggettiva del rapporto processuale(cfr. Cass., Sez. V, 17/07/2019, n. 19172; Cass., Sez. 5 VI, 22/02/2016, n. 3471; Cass., Sez. III, 31/03/2011, n. 7441). 2. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., anche ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronun- ciare in ordine all'invalidità della costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA], eccepitaall'udienza di precisazione delle conclusioni, in relazione alla mancata dimostrazione del titolo legittimante la sostituzione processuale e del possesso dei titoli, dei quali esso ricorrente aveva chiesto la restituzione. 2.1. Il motivo è infondato. Premesso che l'omessa pronuncia in ordine al difetto di legittimazione di una parte, non è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., neppure in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di una questione di carattere processuale, per la cui risolu- zione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, pro- cedendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l'esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalle ragioni addotte a fondamento della deci- sione impugnata (cfr. Cass., Sez. III, 11/10/2018, n. 25154; Cass., Sez. II, 25/01/2018, n. 1876; Cass., Sez. VI, 12/01/2016, n. 321), si osserva che nella specie la legittimazione ad appellare della [OSCURATO:PERSONA], in qua- lità di avente causa della [OSCURATO:SOCIETA], trovava fondamento nell'art. 1 del d.l. 22 novembre 2015, n. 183(non convertito in legge ma i cui effetti furono fatti salvi dall'art. 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ne aveva previsto l'istituzione come ente-ponte ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con il dichiarato obiettivo di «mantenere la continuitàdelle funzioni essenziali precedentemente svolte» dalla predetta Banca, nonché di «cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passivitàacquistate, in conformità con le disposizioni del mede- simo decreto legislativo». Tale cessione, disposta dalla Banca d'Italia con provvedimento del 22 novembre 2015, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 183, aveva fatto seguito all'avvio della procedura di risoluzione della [OSCURATO:SOCIETA], già in amministrazione straordinaria, che aveva avuto luogo con provvedimento del 21 novembre 2015, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 180, ed entrambi i provvedimenti erano stati resi noti mediante comunicazione pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 5 marzo 2016, n. 54. In quanto ricon- ducibile a precise disposizioni di legge ed attuata con provvedimenti resi noti nelle forme dalle stesse previste, la successione nel rapporto controverso non richiedevauna specifica dimostrazione da parte dell'appellante, potendo la relativa conoscenza essere acquisita d'ufficio, mediante la consultazione delle predette fonti, con la conseguenza che doveva ritenersi provata anche la le- gittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a proporre appello in qualità di avente causa della [OSCURATO:SOCIETA], soccombente nel giudizio di primo grado. 2.2. Quanto poi al possesso dei titoli, nei giudizi aventi ad oggetto i con- tratti di negoziazione di strumenti finanziari, esso non costituisce requisito di legittimazione ad agire o a resistere, assumendo rilievo esclusivamente ai fini della restituzione da parte dell'investitore, in caso di accoglimento della do- mandadi accertamento dell'invalidità o di risoluzione del contratto, ovvero ai fini della detrazione del loro valore residuo dall'importo dovuto dall'interme- diario, in caso di condanna dello stesso al risarcimento del danno cagionato dalla violazione degli obblighi informativi, cui non faccia riscontro una pro- nuncia di accertamento dell'invalidità o di risoluzione.Nessun rilievo può dun- que attribuirsi, nella specie, alla circostanza che, a seguito della risoluzione del contratto pronunciata dal Giudice di primo grado, il ricorrente abbia prov- veduto allarestituzione dei titoli in favore della [OSCURATO:SOCIETA], non po- tendosi escludere, per ciò solo, la legittimazione ad appellare della [OSCURATO:PERSONA], la cui successione nel rapporto controverso comporta anche il subingresso nell'obbligo di restituire i titoli all'attore, qualora, all'esito del giu- dizio, risulti confermato il rigetto della domanda propostain primo grado. 3. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione o la falsa ap- plicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 29 del regolamento Consob, anche ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., cen- surando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'inadeguatezza dell'operazione di acquisto, sulla base delle mere indicazioni contenute nella scheda allegata al contratto quadro. Premesso che il rifiuto del cliente di for- nire informazioni in ordine ai propri obiettivi d'investimento ed alla propria propensione al rischio non esonera la banca dall'obbligo di valutare l'adegua- tezza dell'investimento, sostiene che la Corte di merito non ha tenuto conto della sua età, della sua situazione economica e patrimoniale e del basso grado di rischio degl'investimenti da lui precedentemente compiuti. 4. Con il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente al secondo, in quanto avente ad oggetto questioni parzialmente connesse, il ricorrente insi- ste sulla violazione o la falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 29 del regolamento Consob, anche ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere adempiuto l'obbligo di segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancata sottoscrizione della relativa clausola da partedi esso ricorrente e dell'incomprensibilità della stessa, né dell'ammis- sione da parte della Banca di non aver fornito il prospetto informativo. 5. Unitamente ai predetti motivi va esaminato anche il quarto, con cui il ricorrente deduce ancora la violazione e la falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 29 del regolamento Consob, anche ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza im- pugnata per aver omesso di esaminare gli elementi dedotti con riguardo al c.d. rischio paese, emergente anche dall'ordine di acquisto, nel quale si se- gnalava la non facile liquidità del titolo e si autorizzava il compimento dell'o- perazione fuori mercato. 6. Il secondo ed il quarto motivo sono infondati, mentre il terzo risulta parzialmente fondato. In tema d'intermediazione mobiliare, questa Corte ha infatti affermato che il rifiuto dell'investitore di fornire, in sede di sottoscrizione del contratto quadro, informazioni in ordine ai propri obiettivi d'investimento ed alla propria propensione al rischio non dispensa la banca, nei cui confronti sia stata pro- posta la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi in- formativi, dall'onere della prova di aver ugualmente provveduto a valutare l'adeguatezza dell'operazione d'investimento, in adempimento degli obblighi generali di correttezza e trasparenzaposti a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28 del regolamento Consob, avvalendosi di tutte le informazioni di cui era in possesso, come ad esempio l'età e la professione dell'investitore, la sua presumibile propensione al rischio, emergente dalla tipologia e dalla rischiosità delle operazioni da lui precedentemente compiute, e la situazione di mercato esistente all'epoca in cui l'operazione è stata posta in essere (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2017, n. 21839; 16/03/2016, n. 5250; 19/10/2012, n. 18039). Tale principio, più volte ribadito, deve ritenersi correttamente applicato dalla sentenza impugnata, la quale, pur rilevando che la scheda-cliente alle- gata al contratto non recava alcuna indicazione in ordine in ordine agli obiet- tivi d'investimento del ricorrente, da lui non dichiarati al momento della sot- toscrizione del contratto, ha ritenuto provata l'adeguatezza dell'operazione, in virtù di altre indicazioni riportate nella medesima scheda e degl'investi- menti precedentemente compiutidal cliente, posti a confronto con le carat- teristiche dei titoli da lui acquistati e con la situazione generale dello Stato emittente, sulla base delle quali ha concluso per l'insussistenza dell'obbligo della Banca di provvedere alla segnalazione prevista dall'art. 29, comma terzo, del regolamento Consob. Rilevato infatti che dalla scheda-cliente risul- tava che il ricorrente era in possesso di un'esperienza in materia finanziaria «media» ed aveva una propensione al rischio anch'essa definita «media», la Corte territoriale ha ritenuto che tali caratteristiche trovassero conferma nella precedente effettuazione d'investimenti in fondi comuni contraddistinti daun grado di rischio medio-elevato e nella specifica indicazione da parte del ricor- rente dei titoli da acquistare, desumendone che egli era alla ricerca di un alto tasso di redditivitàe disposto ad assumersi, a tal fine, un rischio superiore a quello normalmente connesso alle fluttuazioni del valore dei titoli obbligazio- nari; pur riconoscendo, inoltre che i titoli emessi dalla Repubblica Argentina non risultavano particolarmente garantiti nel lungo periodo e che il rating degli stessi aveva subìto da tempoun peggioramento, tale da collocarli nella fascia più elevata tra i titoli speculativi, ha osservato che alla data dell'acqui- sto l'emittente veniva considerato un soggetto capace di far fronte alle proprie obbligazioni, trattandosi di uno Stato sovrano e non essendovi alcun elemento idoneo a farne presagire un imminente dissesto finanziario, tanto che sul mercato i titoli venivano scambiati «alla pari». Nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado d'in- dicare elementi di fatto indebitamente trascurati dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sulla modestia della propria propensione al rischio, in contrasto con l'accertato carattere speculativo degl'investimenti da lui pre- cedentemente effettuati, sull'insufficienza delle indicazioni riportate nella scheda-cliente, ampiamente compensata dagli altri elementi presi in conside- razione della Corte territoriale, e sull'omessa considerazione del c.d. rischio paese, tenuto invece opportunamente in conto dalla sentenza impugnata, nonché sull'obbligo della Banca di segnalare l'inadeguatezza dell'operazione, motivatamente escluso sulla base della valutazione complessivamente com- piutain ordine al profilo oggettivo e soggettivo dell'operazione: in tal modo egli dimostradi voler sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, non con- sentitaa questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nella sentenza impu- gnata, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass ., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 6.1. Il giudizio espresso in ordine alla corrispondenza dell'operazione al profilo di rischio del ricorrente, pur comportando l'esonero della Banca dallo obbligo di segnalargli l'inadeguatezza dell'operazione e di subordinarne l'ef- fettuazione all'acquisizione di un ordine scritto, ai sensi dell'art. 29, comma terzo, del regolamento Consob, non può ritenersi tuttavia idoneo a giustificare l'affermazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 28 del medesimo regolamento, non risultando sufficiente, a tal fine, la generica constatazione che la Banca, oltre ad aver consegnato al cliente il documento generale sui rischi d'investimento, lo aveva informato delle carat- teristiche dei titoli da lui ordinati, né l'osservazione che gli obiettivi di rendi- mento perseguiti dal ricorrente lo avrebbero indotto comunque a concludere l'operazione, nonostante gli avvertimenti ricevuti. Com'è noto, l'accertamento dell'adeguatezza dell'operazione non dispen- sa l'intermediario dall'onere di fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998, ai fini della quale non è sufficiente che egli abbia correttamente provveduto alla valutazionepre- scritta dall'art. 29 del medesimo decreto, ma è necessario che abbia preven- tivamente fornito al cliente dettagliate informazioni in ordine alla natura, ai rischi ed alle implicazioni della specifica operazione che intende compiere, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare una consapevole scelta d'inve- stimento. L'astensione dal compimento di operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente non esaurisce infatti gli obblighi dell'intermediario, il qua- le, ai sensi degli artt. 26 e 28 del regolamento Consob, è tenuto non solo ad acquisire informazioni in ordine all'esperienza del cliente in materia di inve- stimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimentoed alla sua propensione al rischio, ma anche ad informarlo in ordine alle caratteristiche specifiche dei titoli che formano oggetto dell'ope- razione, la cui incompleta o inesatta conoscenza può costituire fattore di di- sorientamento, idoneo a condizionare le sue scelte d'investimentoo disinve- stimento (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905; 18/06/2018, n. 15936). Benvero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, l'adempimento dell'obbligo d'informazione attiva non impone necessariamen- te la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente , espressa- mente richiesta soltanto per le ipotesi di sollecitazione all'investimento o di offerta fuori sede (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2002, n. 9460; 18/03/2019, n. 7575; 3/05/2016, n. 8733), non ricorrenti nella fattispecie in esame, nella quale l'operazione ha avuto ad oggetto esclusivamente la negoziazione di ti- toli di uno Stato estero acquistati per conto dell'investitore, ed a quest'ultimo ceduti, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, direttamente a mezzo di personale operante presso la sede della Banca. Anche al di fuori delle predette ipotesi, tuttavia, non può ritenersi sufficiente la mera consegna del docu- mento generale sui rischi d'investimento, che ha luogo al momento della sot- toscrizione del contratto quadro, ma occorre che l'intermediario fornisca al cliente una dettagliata descrizione delle caratteristiche dei titoli, ivi compresi i costi e i rendimenti dell'operazione, se necessario sottoponendogli schede informative, in modo tale da consentirgli di valutarne i vantaggi ed i rischi (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/2021, n. 22513). Tale obbligo non viene meno per effetto dell'esperienza maturata dall'investitore in materia di strumenti finan- ziari, né della sua inclinazioneall'effettuazione di operazioni a rischio elevato , desunte dalla sua condotta pregressa, non risultando quest'ultima idonea a giustificarne l'inclusione nella categoria degli operatori qualificati, per la quale è necessario il possesso dei requisiti di professionalità specificamente indicati dall'art. 31, comma secondo, del regolamento, in presenza dei quali soltanto resta esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma primo (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596; 31/08/2020, n. 18153). Non merita pertanto consenso la sentenza impugnata, nella parte in cui, dopo aver esclusol'inadeguatezza dell'operazione posta in essere tra le parti, ha ritenuto soddisfatti gli obblighi informativi posti a carico della Banca, sulla base della duplice osservazione che i profili di rischio dei titoli negoziati cor- rispondevano a quelli previsti per l'investimento in bondsdi Paesi emergenti, specificati nel documento generale sui rischi originariamente consegnato allo attore, e che il personale della Banca aveva avvisato il cliente dei rischi con- nessi alla ricerca di un maggiore rendimento: la Corte territoriale ha infatti omesso d'indagare sulla natura delle informazioni concretamente fornite al ricorrente, ed in particolare su quelle riguardanti le caratteristiche dei titoli, in ordine alle quali non ha svolto ulteriori osservazioni, dando evidentemente per scontato che tali caratteristiche corrispondessero a quelle prese in esame ai fini dell'esclusione dell'inadeguatezza dell'operazione, ma astenendosi da qualsiasi verifica in ordine all'effettiva illustrazione delle stesse al cliente. Pa- rimenti non condivisibile è poi l'osservazione conclusiva secondo cui, anche in mancanza della prova di tali informazioni, non avrebbe potuto comunque escludersi la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento inadem- piente della Banca ed il pregiudizio subìto dall'attore, avendo quest'ultimo manifestato con chiarezza l'intenzione di investire su titoli che potevano ga- rantire un maggior rendimento, e quindi soggetti a maggiori rischi: come ri- petutamente precisato da questa Corte, infatti, la presunzione legale di sus- sistenza del nesso causale tra l'inadempimento degli obblighi informativi ed il danno lamentato, pur non escludendo l'ammissibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario, non può ritenersi superata in virtù della mera di- mostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore , desunta anche da precedenti scelte intrinsecamente rischiose, dal momento che anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi maggiori rischi per conseguire un più elevato rendimento deve essere messo in grado di valutare l'opportunità e la convenienza della propria scelta speculativa, nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati(cfr. Cass., Sez. I, 11/11/ 2021, n. 33596; 28/07/2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905). 7. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di accertamento della nullità del contratto di negoziazione per di- fetto di forma, da lui riproposta per l'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado. Premesso che la nullità era rilevabile anche d'ufficio, sostiene che il contratto quadro e l'ordine di acquisto non recavano la sottoscrizione della Banca, ma solo quella dell'operatore addetto all'istruzione della pratica,privo del potere di rappresentare l'istituto di credito. 7.1. Il motivo è inammissibile. Come si evince dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, testual- mente riprodotte nella narrativa del ricorso, in primo grado il ricorrente aveva proposto due distinte domande, aventi ad oggetto rispettivamente la dichia- razione di nullità del contratto di negoziazione dei titoli per difetto di sotto- scrizione da parte della Banca e la dichiarazione d'invalidità o la risoluzione del medesimo contratto per violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998. La prima do- manda, avente carattere logicamente e giuridicamente prioritario rispetto alla seconda, e da intendersi quindi come principale, era stata rigettata dal Tribu- nale di Macerata, che aveva invece accolto la seconda, proposta evidente- mente in via subordinata, nella parte riguardante la risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi informativi. In quanto parzialmente soc- combente in primo grado, il ricorrente non poteva dunque limitarsi a reiterare la domanda principale nelle forme di cui all'art. 346 cod. proc. civ., ma era tenuto a proporre appello incidentale, eventualmente condizionato all'acco- glimento dell'appello principale, soltanto in tal modo potendo evitare la for- mazione del giudicato in ordine all'accertata validità del contratto di negozia- zione. Qualora infatti siano state proposte, nello stesso giudizio, due o più do- mande alternative tra loro compatibili o legate da un rapporto di subordina- zione, l'accoglimento della domanda principale o di quella alternativa compa- tibile non impone all'attore, che intenda insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.; diversamente, qualora si tratti di domande in- compatibili o venga accolta quella subordinata, la sentenza di accoglimento non implica soltanto una pronuncia favorevole sui fatti posti a fondamento della stessa, ma anche un accertamento contrastante con i fatti posti a fon- damento della domanda non accolta; pertanto, l'attore che intenda insistere in quest'ultima ha l'onere di proporre l'appello incidentale, eventualmente condizionato, poiché solo in tal modo può ottenere la revisione dell'accerta- mento compiuto in ordine all'esistenza dei fatti che costituiscono le ragioni della pretesa accolta, incompatibile con quella non accolta (cfr. Cass., Sez. III, 4/04/2017, n. 8674; 16/06/2003, n. 9631; Cass., Sez. II, 30/05/2013, n. 13602). 7.2. La mancata proposizione dell'appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di negoziazione, comportando la formazione del giu- dicato interno al riguardo, precludeva inoltre, nella specie, il rilievo d'ufficio della nullità da parte del Giudice d'appello, indipendentemente dall'identità o dalla diversità del vizio rilevato rispetto a quello allegato a sostegno della domanda, avuto riguardo alla natura dell'azione di nullità contrattuale, perti- nente ad un diritto autodeterminato, cioè individuato indipendentemente dal vizio dedotto in giudizio, ed all'efficacia del giudicato, il quale copre il dedotto ed il deducibile, estendendosi pertanto anche all'insussistenza di cause d'in- validità diverse da quelle fatte valere (cfr. Cass., Sez. II, 14/02/2022, n. 4717; 30/08/2019, n. 21906; Cass., Sez. I, 14/10/2013, n. 23235). 8.L a sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle censure accolte, con il conseguente rinvio